E' stata pubblicata (Gazzetta Ufficiale n. 110 del 14 maggio scorso) l'Ordinanza del Ministro della Salute del 4 maggio concernente 'Misure urgenti in materia di cellule staminali da cordone ombelicale'. Il provvedimento, che sostituisce la precedente ordinanza scaduta il 9 maggio, si conferma che l'attività di conservazione del cordone ombelicale è effettuata esclusivamente dalle banche di strutture pubbliche e assimilate. La conservazione del cordone a seguito di donazioni, senza oneri a carico delle donatrici, è prevista nei seguenti casi: per uso allogenico, a scopo solidaristico; per uso dedicato, al proprio neonato o a consanguineo affetto da patologia in atto al momento della raccolta del cordone, per la quale può essere utile un eventuale trapianto di cellule cordonali; per uso dedicato, nel caso di famiglie ad alto rischio di avere figli affetti da malattie geneticamente determinate per le quali risulti appropriato il trapianto. L'ordinanza affronta inoltre per la prima volta la possibilità per le donne di conservare il proprio cordone per uso autologo, anche in quei casi in cui il neonato non sia affetto o sia a rischio di contrarre patologie per le quali è già oggi provata l'utilità del trapianto.

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