Non si puo' portare il figlio minore all'estero per motivi di religione. Lo sottolinea la Cassazione in una sentenza della Sesta sezione penale con la quale ha disposto che un padre pakistano, Mohammad S., che, con il consenso della convivente residente in provincia di Trento aveva portato in Pakistan la figlia minore di quattro anni per farle passare un periodo di vacanza non facendola poi piu' tornare, dovra' essere processato in Italia per il reato di sottrazione di persona incapace. Per la Suprema Corte, che ha accolto il ricorso della Procura di Trento, non e' legittima "la condotta di un genitore che, disponendo pienamente ed unilateralmente della figlia minorenne sulla base di un'autorizzazione dell'altro genitore circoscritta ad un periodo di ferie, conduce la figlia in Pakistan e fa ritorno in Italia lasciandola in quel paese, asseritamente presso la sua famiglia di origine, al fine di educarla secondo i principi dell'Islam". Il caso e' nato dalla denuncia della convivente dell'uomo, Edith G. residente a Rifiano, che, pur avendo dato l'assenso al compagno di portare la loro bimba in Pakistan per un periodo di vacanza, non aveva piu' visto tornare la figlia perche', aveva spiegato il padre, era rimasta nel paese d'origine per essere educata alla religione islamica.La Corte d'appello di Trento, nel marzo 2005, dopo che l'uomo era stato condannato ad 1 anno di reclusione per il reato di sottrazione di minore dal Tribunale di Bolzano, aveva dichiarato il difetto di giurisdizione, sostenendo che il giudice italiano non era competente a decidere.

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