Il beneficio spetta a chi possieda l'anzianità richiesta alla data della domanda di cessazione, e non alla data di effettiva cessazione dal servizio. Il migliore trattamento compete dal 1.01.1996 anche a chi è cessato prima di tale data. Due interessanti sentenze della Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Liguria riscrivono per motivi diversi, ma tramite lo stesso strumento, ossia la disapplicazione in parte qua del D.M. 187/97, il concetto di pensione di inabilità assoluta. Come è noto l'art. 2 comma 12 l. 335/95 statuisce: 12. Con effetto dal 1° gennaio 1996, per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché per le altre categorie di dipendenti iscritti alle predette forme di previdenza, cessati dal servizio per infermità non dipendenti da causa di servizio per le quali gli interessati si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, la pensione è calcolata in misura pari a quella che sarebbe spettata all'atto del compimento dei limiti di età previsti per il collocamento a riposo. In ogni caso non potrà essere computata un'anzianità utile ai fini del trattamento di pensione superiore a 40 anni e l'importo del trattamento stesso non potrà superare l'80 per cento della base pensionabile, né quello spettante nel caso che l'inabilità sia dipendente da causa di servizio. Ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di cui al presente comma è richiesto il possesso dei requisiti di contribuzione previsti per il conseguimento della pensione di inabilità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222. Con decreto dei Ministri del tesoro, per la funzione pubblica e del lavoro e della previdenza sociale saranno determinate le modalità applicative delle disposizioni del presente comma, in linea con i princìpi di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222, come modificata dalla presente legge. Per gli accertamenti ed i controlli dello stato di inabilità operano le competenze previste dalle vigenti disposizioni in materia di inabilità dipendente da causa di servizio. L'art. 2, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in sostanza ha esteso ai dipendenti pubblici l'istituto della pensione di inabilità previsto dall'art. 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222, onde rimediare alla disparità, precedentemente esistente, tra impiego privato (dove appunto chi cessasse per non poter più prestare alcuna attività lavorativa aveva diritto alla pensione calcolata come se il pensionamento fosse avvenuto con il massimo dell'anzianità) e impiego pubblico, dove al contrario il diritto a pensione in tale identica ipotesi era assicurato solo se l'anzianità maturata era sufficiente al trattamento di anzianità, e solo nei limiti dell'anzianità medesima effettivamente raggiunta. La disposizione in esame, che in sostanza intendeva assicurare ai dipendenti pubblici il trattamento dei privati alle medesime condizioni, richiedeva un intervento di adattamento per convertire i requisiti contributivi propri del regime Inps nei corrispondenti requisiti propri dell'ordinamento pubblico (dove la contribuzione non può mai essere settimanale o giornaliera, bensì mensile). Proprio per tale finalità, ed in forza della espressa delega contenuta nell'art. 2 comma 12 l. 335/95, è stato poi emanato il D.M. 8 maggio 1997, n.187, con il quale il Ministro del Tesoro, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e del lavoro e della previdenza sociale, ha approvato il regolamento disciplinante le modalità di applicazione della norma stessa ai dipendenti pubblici. Trattasi, questo, di un Decreto Ministeriale assai discusso, che si è spinto ben oltre rispetto al semplicemente fornire "modalità applicative" della norma di legge che lo prefigurava. Ai sensi dell'art. 2 di tale regolamento la pensione di inabilità spetta ai dipendenti in possesso dei seguenti requisiti: a) anzianità contributiva di almeno cinque anni, di cui almeno tre nel quinquennio precedente alla decorrenza della pensione di inabilità; b) risoluzione del rapporto di lavoro per infermità non dipendenti da causa di servizio, c) assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa conseguente alle infermità di cui sopra. Si segnala fin d'ora che le Pubbliche Amministrazioni, seguendo pedissequamente tale disposizione, negano la pensione di inabilità assoluta a coloro che, vistisi diminuire e poi cessare il pagamento della retribuzione mano a mano che il periodo di malattia persista, abbiano finito per essere dichiarati cessati dal servizio, previa definitivo accertamento dell'inidoneità lavorativa, dopo un lungo periodo. In sostanza, un pubblico dipendente che, ammalatosi gravemente, proponesse domanda di inabilità assoluta, e che si trovasse di fronte - come spesso accade - al rinnovo della convalescenza per mesi o anni prima di giungere al definitivo accertamento della propria definitiva inidoneità, stando a tale disposizione perderebbe frattanto il diritto a pensione, posto che la cessazione della retribuzione, e dunque della contribuzione, che i vari contratti collettivi prevedono, automaticamente finisce, con lo scattare dei due anni dall'ultima contribuzione, per precludere ogni diritto. In realtà il D.M. 8 maggio 1997, n.187, nel porre il requisito dell'anzianità di tre anni negli ultimi cinque dalla data di decorrenza della pensione, ha finito per violare la stessa norma che intendeva applicare, ossia appunto l'art. 2 comma 12 l. 335/95. La legge 335/95 testualmente si esprime richiedendo, per il beneficio in discorso "il possesso dei requisiti di contribuzione previsti per il conseguimento della pensione di inabilità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222" Essa prosegue affidando a successivo decreto ministeriale di stabilire "le modalità applicative delle disposizioni del presente comma, in linea con i princìpi di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222, come modificata dalla presente legge. Il D.M. 187/97 in effetti si spinse ben al di là di stabilire semplici modalità applicative delle disposizioni in esame, andando a indicare requisiti di anzianità in realtà difformi rispetto a quelli che l'art. 2 comma 12 legge 335/95 si era riservato, e aveva direttamente fissato con il richiamo ai requisiti per la pensione di inabilità ex art. 2 legge 222/84. In primo luogo occorre precisare quale sia il requisito di anzianità che l'art. 2 comma 12 l. legge 335/95 ha stabilito: Essa richiede, a tale titolo, come appena visto, il possesso dei requisiti di contribuzione di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222, a loro volta fissati dall'art. 4 commi 1 e 2 della stessa legge: Requisiti di assicurazione e di contribuzione per il riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità e alla pensione di inabilità. 1. Ai fini del perfezionamento del diritto dell'assegno di invalidità e alla pensione di inabilità di cui ai precedenti articoli 1 e 2, è richiesto il possesso dei requisiti di assicurazione e di contribuzione stabiliti dall'articolo 9, n. 2) , del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, quale risulta sostituito dall'articolo 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218. 2. Per i lavoratori subordinati, esclusi gli operai dell'agricoltura, i requisiti di contribuzione previsti dalla lettera b) dell'articolo 9, n. 2) , di cui al comma precedente, fermi restando i riferimenti alle tabelle ivi previsti, sono elevati rispettivamente a 36 contributi mensili e 156 contributi settimanali. Per gli operai agricoli i requisiti contributivi di cui alle lettere a) e b) dello stesso articolo 9, n. 2) , sono elevati, rispettivamente, a 1.350 e 10 contributi giornalieri. L'art. 9, n. 2) , del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, quale risulta sostituito dall'articolo 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, pone al comma 2 alla lettera a) un requisito di 5 anni di anzianità: fin qui il D.M. 187/97 si attenne esattamente al parametro da applicare. Venendo poi al requisito di anzianità ulteriore di cui alla lettera b) si scopre appunto che il D.M. 187/97 sconvolse il requisito che doveva invece rispettare: l'art. 9 comma 2 - che si riporta integralmente di seguito - pone un requisito così conformato: "Art. 9 L'assicurato ha diritto alla pensione: (si omette il comma 1 relativo alle pensioni di anzianità, n.d.r.) 2) a qualunque età quando sia riconosciuto invalido ai sensi dell'art. 10 e quando: a) siano trascorsi almeno cinque anni dalla data iniziale dell'assicurazione e risultino versati o accreditati in di lui favore almeno: 60 contributi mensili di cui alla tabella A, ovvero 260 contributi settimanali di cui alla tabella B, n. 1, ovvero 5 contributi annui di cui alla tabella B, n. 2, ovvero 780 contributi giornalieri di cui alla tabella B, n. 3, per gli uomini, ovvero 520 contributi giornalieri di cui alla tabella B, n. 3, per le donne e i giovani, ovvero 520 contributi giornalieri di cui alla tabella B, n. 3, per i braccianti eccezionali se uomini, ovvero 350 contributi giornalieri di cui alla tabella B, n. 3, per i braccianti eccezionali se donne o giovani; (questo requisito è stato poi tradotto esattamente dal D.M. 187/97 in 5 anni di anzianità minima, n.d.r.) b) sussistono nel quinquennio precedente la domanda di pensione almeno: 12 contributi mensili di cui alla tabella A, ovvero 52 contributi settimanali di cui alla tabella B, n. 1, ovvero un contributo annuo di cui alla tabella B, n. 2, ovvero 156 contributi giornalieri di cui alla tabella B, n. 3, per gli uomini, ovvero 104 contributi giornalieri di cui alla tabella B, n. 3, per le donne e i giovani. Come si è visto sopra l'art. 4 comma 2 l. 222/84 triplicò ai fini della pensione di inabilità il requisito (annuale) posto nell'appena esaminato art. 9 lettera b (ossia i 12 contributi annuali, o 52 settimanali, ecc.) e fin qui sarebbe stato corretto che il D.M. 187/97 ponesse, come pose, appunto un requisito di contribuzione triennale. Purtuttavia, il requisito di anzianità di tre anni negli ultimi 5 che la legge - che porta all'art. 9 lettera b appena trascritto con la serie di richiami qui costruiti - pone, è da considerarsi da possedere, a mente appunto della legge 222/84 "nel quinquennio precedente la domanda di pensione", e non , come poi illegittimamente statuì il D.M. 187/97 "nel quinquennio precedente alla decorrenza della pensione di inabilità". Il D.M. 187/97, del resto, si esprime in modo tale da far comprendere come il Ministero, nel formulare la norma dell'art. 2 a), cadde in palese errore interpretativo. Esso, alla norma "incriminata", art. 2 lett. a), contiene un riferimento in teoria corretto proprio alla norma di riferimento sopra indicata, ossia l'articolo 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, che sostituì l'articolo 9, n. 2) , del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito nella legge 6 luglio 1939, n. 1272: 2 lett. a): anzianità contributiva di almeno cinque anni, di cui almeno tre nel quinquennio precedente alla decorrenza della pensione di inabilità, computata ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218; L'Amministrazione così operando da modo di comprendere che essa intendesse effettivamente rifarsi ai requisiti di anzianità sanciti dalla legge, senza intendere modificarli, ma solo specificarli in una terminologia più attuale. La norma della legge 218/52 richiamata è stata interpretata solo per evidente errore come disposizione atta a disciplinare la decorrenza della pensione, mentre essa, come si è visto, poneva esplicitamente solo requisiti di anzianità da possedersi nel quinquennio dalla data di presentazione della domanda. L'evidenza dell'errore è desumibile anche dal fatto che lo stesso D.M. dopo l'art. 2 abbia poi inteso fornire una disciplina espressa della decorrenza della pensione (art. 8) cosa che conferma che l'art. 2 lettera a), che parla egualmente di decorrenza, sia il risultato di un errore vero e proprio di interpretazione, e dunque di applicazione, della norma (altrimenti il D.M. avrebbe disciplinato in due parti diverse, art. 2 e 8, e in modo diverso, la decorrenza della pensione) In questo modo si comprende come la assoluta ingiustizia non solo formale ma anche sostanziale perpetrata a danno di coloro che si vedano negare il diritto a pensione sulla base di un Regolamento che in realtà confligge con la legge che lo prevedeva ben può essere emendata, disapplicandosi l'art. 2 lettera a) del D.M. 187/97 che àncora il requisito di tre anni di anzianità negli ultimi cinque ad una decorrenza errata: come si è visto, il requisito di anzianità predetto - la cui fissazione era conservata alla legge e non rimessa al D.M. -deve essere valutato partendo dalla data di domanda di pensione, e non da quella di (ovviamente successiva, necessitando degli accertamenti del caso) cessazione. L'impostazione qui propugnata ha trovato riscontro nella sentenza della Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Liguria, 10 marzo 2006, n. 218, che di seguito si riporta. Sempre la Sezione Giurisdizionale per la Liguria della Corte dei Conti ha affrontato una tematica collegata al D.M. 187/97, egualmente disapplicato, in relazione ad una ulteriore, importante questione. La questione posta era se il ben più favorevole trattamento che la legge 335/95 ha introdotto per la pensione di inabilità assoluta nel pubblico impiego spetti solo a coloro che siano divenuti inidonei al lavoro dal 1 gennaio 1996 (come stabilisce il D.M. 187/97) ovvero se tale beneficio spetti anche a coloro che fossero cessati, ovviamente per le medesime problematiche fisiche, anche prima di tale data. A rigore, la lettura dell'art. 2 comma 12 l. 335/95 denota indefettibilmente la volontà del Legislatore di attribuire con le nuove norme semplicemente una nuova modalità di calcolo delle pensioni di inabilità assoluta, pensioni che già esistevano (sebbene calcolate, come visto sopra, con modalità meno favorevoli) La norma è chiara: 12. Con effetto dal 1° gennaio 1996, per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché per le altre categorie di dipendenti iscritti alle predette forme di previdenza, cessati dal servizio per infermità non dipendenti da causa di servizio per le quali gli interessati si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, la pensione è calcolata in misura pari a quella che sarebbe spettata all'atto del compimento dei limiti di età previsti per il collocamento a riposo. In ogni caso non potrà essere computata un'anzianità utile ai fini del trattamento di pensione superiore a 40 anni e l'importo del trattamento stesso non potrà superare l'80 per cento della base pensionabile, né quello spettante nel caso che l'inabilità sia dipendente da causa di servizio. Ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di cui al presente comma è richiesto il possesso dei requisiti di contribuzione previsti per il conseguimento della pensione di inabilità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222. Con decreto dei Ministri del tesoro, per la funzione pubblica e del lavoro e della previdenza sociale saranno determinate le modalità applicative delle disposizioni del presente comma, in linea con i princìpi di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222, come modificata dalla presente legge. Per gli accertamenti ed i controlli dello stato di inabilità operano le competenze previste dalle vigenti disposizioni in materia di inabilità dipendente da causa di servizio. Ancora una volta la limitazione del beneficio a chi sia cessato dal servizio dopo l'entrata in vigore della legge è stata introdotta dal D.M. 187/97 L'art. 1 del suddetto decreto ha infatti stabilito che il trattamento di pensione di cui all'art. 2, comma 12, della legge 8.8.1995, n. 335 va riconosciuto ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche "cessati dal servizio al partire dal 1° gennaio 1996". Dal contrasto tra le modalità di espressione dell'art. 2 comma 12 l. 335/95, con il D.M. applicativo, la sentenza in commento non può che giungere anche in questo caso alla disapplicazione della norma che esclude dalle nuove modalità di calcolo delle pensioni di inabilità assoluta coloro che fossero cessati anche prima, applicando anche, per risolvere il problema della anzianità di tre anni di contributi negli ultimi cinque, il principio formalizzato dalla sentenza sopra citata, ed egualmente qui commentata, che aveva riscontrato l'erroneità della valutazione di tale requisito con riferimento alla data di cessazione dal servizio, dovendolasi calcolare dalla data di decorrenza della pensione, e condividendo la tesi che, posto che la pensione di inabilità assoluta esisteva anche prima della legge 335/95, ma veniva calcolata solo in modo differente, l'anzianità di tre anni negli ultimi cinque vada calcolata per chi è cessato prima non dal 1 gennaio 1996, ma dalla data di effettiva cessazione. Si trascrive il passo decisivo della sentenza: "In proposito, va tuttavia osservato che siffatta limitazione del beneficio ai soggetti cessati successivamente al 1° gennaio 1996 contrasta con quanto la legge dispone al riguardo. In effetti, l'art. 2, comma 12, della legge n. 335 del 1995 individua la suddetta data solo ai fini della decorrenza degli effetti del beneficio, indipendentemente dal momento della cessazione dal servizio. Si deve quindi ritenere che non sia di ostacolo alla concessione della pensione di inabilità il fatto che il rapporto di lavoro si sia concluso anteriormente al 1° gennaio 1996, fermo restando che, in tal caso, il più favorevole trattamento avrà effetto solamente da quest'ultima data. D'altra parte, la struttura semantica e letterale della norma di legge in esame conferma le conclusioni di cui sopra, essendo evidente che la locuzione "con effetto dal 1° gennaio 1996" non è riferita a "cessati dal servizio", bensì alla disposizione che "la pensione è calcolata in misura pari a quella che sarebbe spettata all'atto del compimento dei limiti di età previsti per il collocamento a riposo". Da quanto precede appare evidente l'illegittimità della descritta disposizione contenuta nel D.M. 187/1997 per violazione dell'art. 17 p. 3 della legge n. 400/1988. In effetti, il D.M. 187/1997, in quanto norma regolamentare e, dunque, di rango gerarchicamente subordinato a quelle aventi forza di legge, non può disporre in contrasto con queste ultime, ponendo oltretutto condizioni più restrittive all'esercizio del diritto da parte dell'assicurato. Ciò è in contrasto con l'art. 4 delle disposizioni sulla legge in generale, premesse al codice civile, che stabilisce una precisa gerarchia tra le fonti di produzione. I regolamenti, infatti, non possono contenere norme contrarie alle disposizioni di legge, a meno che la legge stessa, cui il regolamento dà attuazione, non contenga al riguardo un'espressa autorizzazione in deroga, autorizzazione che, tuttavia, non si rinviene nella legge n. 335/1995. Alla luce di quanto sopra e in conformità con l'orientamento giurisprudenziale emergente in materia (cfr. Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Liguria n. 293 del 13.7.2000; n. 762 del 3.10.2002; n. 284 del 16.4.2004; Sezione giurisdizionale per la regione Calabria n. 169 del 16.2.2005), il menzionato regolamento va disapplicato nel caso concreto e con riferimento all'aspetto evidenziato, ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo 1865 n. 2248 all. E. Per quanto riguarda il presupposto di ordine contributivo, va notato che la legge condiziona la concessione del beneficio al possesso dei requisiti di contribuzione previsti per il conseguimento della pensione di inabilità di cui all'art. 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222. Tali requisiti consistono nel possesso del numero di contributi giornalieri, settimanali e mensili previsto dall'art. 9 n. 2 del R.D.L. 14 aprile 1939 n. 636, così come modificato dall'art. 2 della legge 4 aprile 1952 n. 218, che l'art. 2 lett. a) del D.M. n. 187 dell'8 maggio 1997 ha sintetizzato nel possesso di una "anzianità contributiva di almeno cinque anni, di cui almeno tre nel quinquennio precedente alla decorrenza della pensione di inabilità". Ora, la sussistenza del sopra illustrato requisito è stata negata dall'Amministrazione, sul presupposto che mancherebbe l'anzianità contributiva di tre anni nel quinquennio precedente alla pensione di inabilità, atteso che l'interessata è cessata dal servizio a decorrere dal 18.3.1993. Al riguardo va però osservato che al momento della cessazione dal servizio, avvenuta a causa di inabilità assoluta e permanente ad ogni proficuo lavoro, l'interessata possedeva già i requisiti contributivi per beneficiare della pensione di inabilità, potendo vantare una anzianità contributiva continuativa di 22 anni e 5 mesi, sicché se fosse stata una lavoratrice del settore privato, da tale momento avrebbe beneficiato del trattamento di cui all'art. 2 della legge 12.6.1984 n. 222. Quindi, se i requisiti contributivi sussistevano al momento del pensionamento, non vi è ragione per non considerarli ormai acquisiti anche ai fini del trattamento di cui all'art. 2, comma 12, della legge 335/1995, attesa la finalità della nuova normativa di parificare i lavoratori del settore pubblico a quelli del settore privato. D'altra parte, una diversa interpretazione non appare coerente con l'acclarata volontà del legislatore di far decorrere, indipendentemente dalla data di cessazione dal servizio, gli effetti della nuova normativa dal 1° gennaio 1996. Da tale data, infatti, la legge 335/1995 ha introdotto un nuovo sistema di calcolo delle pensioni valido anche per coloro che già si trovavano nelle relative condizioni medico-legali e contributive. Va osservato infine che, anche sul piano logico, sarebbe contraddittorio che proprio l'invalidità che la legge vuole tutelare, avendo determinato la cessazione dal servizio, fosse all'origine del venir meno del requisito di contribuzione, peraltro già posseduto in precedenza. Con queste precisazioni, il requisito contributivo risulta quindi posseduto posto che alla data del 18.3.1993 l'interessata vantava una contribuzione continuativa di 22 anni e 5 mesi. Si soggiunge che anche il requisito di carattere medico-legale, consistente nello stato di inidoneità a proficuo lavoro per fatti non dipendenti da causa di servizio, peraltro neppure contestato dall'Amministrazione, risulta soddisfatto. In effetti, l'accertamento dello stato di inabilità è stato effettuato da un organo (U.S.L. di Genova) competente secondo le "disposizioni vigenti in materia di inabilità dipendente da causa di servizio" (cfr. art. 2, comma 12, L. 335/1995 ult. parte), sicché non si impone neppure un nuovo accertamento presso le Commissioni mediche, che l'art. 5 del D.M. 187/1997 indica come competenti "per l'accertamento sanitario dello stato di inabilità presso gli organi sanitari cui è demandato tale accertamento in caso di infermità dipendenti da causa di servizio secondo le disposizioni in vigore nei distinti ordinamenti previdenziali", ma che non possono ritenersi avere competenza esclusiva al riguardo (cfr. Sezione giurisdizionale Liguria n. 293 del 13.7.2000)". In conclusione: la portata evolutiva dei precedenti giurisprudenziali in discorso è tanto importante quanto è per converso lineare il ragionamento seguito dal Giudice in ambo i percorsi interpretativi seguiti nelle sentenze in commento. Grazie a tali aperture si spalanca una porta di grandissimo interesse per tutti coloro che, acceduti a pensione per inabilità assoluta da molti anni, possono anche oggi rivendicare il ricalcolo della pensione che la legge 335/95 intendeva loro garantire. Si ricordi, infatti, che il diritto a pensione è imprescrittibile, e che dunque chiunque, anche in pensione da molti anni, se dotato di pensione di inabilità assoluta concessa prima del 1 gennaio 1996 ben potrà inoltrare domanda di riliquidazione sulla base della ricostruzione sopra delineata, con possibilità di ottenere anche gli arretrati (del resto, la legge prevedeva una riliquidazione che, a rigore, doveva essere concessa d'ufficio) seppure - in caso di eccezione di prescrizione - nei limiti del quinquennio dalla domanda. Ciò, ovviamente, ove attecchisca in giurisprudenza l'indirizzo contenuto nelle sentenze in commento, condizione che appare non di difficile realizzazione alla luce della coerenza con il dettato normativo dell'iter ermeneutico seguito dal Giudice. (Avv. Andrea Bava - Avvocato in Genova)
Corte Conti Liguria, Sentenza 10.3.2006 n. 218 - Avvocato Andrea Bava

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