Puntuale ed esatta pronuncia del Tribunale di Milano - Sez. XIII - G.U. Consolandi - in tema di distacco del Condominio dall'impianto centralizzato di riscaldamento. Si legge nella motivazione della sentenza: "dalla CTU espletata si trae che non v'è stato squilibrio alcuno né aggravio di spese, per cui il distacco deve ritenersi legittimo e in dipendenza di ciò illegittime le delibere che attribuiscono al Condominio spese di riscaldamento come se ancora usufruisse del servizio centralizzato. Non è contestato in effetti che sin dal 2002 il Condominio si fosse staccato, come da opere verificate in sede di perizia. Si tratta di un obbligo - quello di contribuire alle spese correnti di riscaldamento - che ha la sua fonte nel godimento del servizio, rispetto al quale ha relativa importanza la natura contrattuale o meno del regolamento, perché anche questo non potrebbe stabilire la contribuzione ad un servizio non (più) goduto. Ad abundantiam si nota che, siccome la natura pattizia del regolamento è addotta quale eccezione dal condominio, a questi spetterebbe la prova di questa origine del regolamento, prova non raggiunta".

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