Con circolare n. 53 del 7 marzo 2007, l'INPS ha fornito un quadro riassuntivo aggiornato delle disposizioni in materia di "intervento del fondo di garanzia istituito per la liquidazione del TFR e dei crediti di lavoro diversi dal TFR in caso di insolvenza del datore di lavoro". Il provvedimento mira a riepilogare la normativa riguardante il predetto fondo di garanzia (legge 29 maggio 1982, n. 297; d.lgs 27 gennaio 1992, n. 80, adottati in attuazione alla direttiva del Consiglio CEE 987/80 del 20.10.1980, d.lgs 19 agosto 2005, n. 186 adottato in attuazione della direttiva del Consiglio dell'Unione Europea 2002/74/CE del 23 settembre 2002) anche alla luce delle numerose decisioni della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, della Suprema Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale. Al fondo in argomento, che costituisce un mezzo di tutela per quei lavoratori nei confronti dei quali il datore è insolvente, sono interessati tutti i lavoratori dipendenti da datori di lavoro tenuti al versamento all'Istituto del contributo che alimenta la Gestione, compresi i lavoratori con la qualifica di apprendista ed i dirigenti di aziende industriali, nonché i soci delle cooperative di lavoro; sono invece esclusi dall'intervento del Fondo gestito dall'INPS i giornalisti in quanto la prestazione è assicurata dall'INPGI. La domanda di intervento del Fondo deve essere presentata dal lavoratore o dai suoi eredi alla Sede dell'INPS nella cui competenza territoriale l'assicurato ha la propria residenza e nel caso in cui sia avanzata ad una Sede diversa essa sarà trasferita d'ufficio a quella territorialmente competente. Riguardo i presupposti necessari per beneficiare delle prestazioni del fondo, si fa una distinzione tra due tipologie datore di lavoro in base al fatto se sono soggetti o meno alle disposizioni del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (Legge fallimentare). Il provvedimento pone l'attenzione riguardo molti punti, tra cui, la documentazione occorrente a corredo della domanda di intervento del Fondo, la prescrizione e i limiti del massimale su cui opera la garanzia e i mezzi di impugnazione. Gesuele Bellini
Circolare INPS n. 53 del 7.3.2007 - Gesuele Bellini)

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