Come è noto, per effetto del D.Lgs 30 aprile 1997, n.184, art. 7 i lavoratori dipendenti versano i contributi volontari con differenti modalità, se autorizzati prima o dopo il 12 luglio 1997, data di entrata in vigore del citato decreto. Per il corrente anno, con riferimento ai lavoratori agricoli dipendenti autorizzati dal 31 12 1995, l'aumento della quota pensione è stato imposto secondo l'aliquota dovuta dalla generalità delle aziende agricole nel limite del 26,60%. Nei confronti dei soggetti autorizzati con la qualifica di lavoratori agricoli, a tempo determinato, indeterminato e assimilati, autorizzati entro il 30 dicembre 1995, è imposto, anche per il corrente anno, l' aumento di 0,70 punti percentuali dell'aliquota del contributo dovuto al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti. Conseguentemente, a partire dal 1 gennaio 2006, per i lavoratori agricoli autorizzati entro il 30 dicembre 1995 l'aliquota è pari al 24,37% mentre per quelli autorizzati dopo il 30 dicembre 1995 è pari al 26,60%.
Inps, Circolare 2.2.2007 n° 32

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