Parere favorevole del Consiglio di Stato sul cashback anche se con alcuni limiti e condizioni da soddisfare

Parere del Consiglio di Stato sul cashback

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Il Consiglio di Stato esprime il suo parere (sotto allegato) sullo schema di decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che contiene il regolamento che definisce le condizioni e i criteri per attribuire le misure premiali a chi utilizza i mezzi di pagamento elettronico (cashback), come previsto dai commi 288-290 della legge di bilancio 2020 n. 160/2019.

Per comprendere al meglio su che cosa ha espresso il suo parere il Consiglio di Stato, ricordiamo che i commi 288-290 delle legge di bilancio 2020 si pongono l'obiettivo d'incentivare l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici da parte delle persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato, che, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, arte o professione, effettuano abitualmente acquisti con strumenti di pagamento elettronici da soggetti che svolgono attività di vendita di beni e di prestazione di servizi. Incentivo che si traduce in un rimborso in denaro, alle condizioni, nei casi e in base ai criteri individuati da un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Decreto o decreti che il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, è tenuto ad emanare, per stabilire le condizioni e le modalità attuative del meccanismo di rimborso, le forme di adesione volontaria e i criteri per il riconoscimento del rimborso, anche per quanto riguarda gli importi, la frequenza degli acquisti, gli strumenti di pagamento elettronici da utilizzare e le attività rilevanti ai fini del rimborso.

Il Ministero dell'economia e delle finanze affida a PagoPa i servizi di progettazione, realizzazione e gestione del sistema informativo destinato al calcolo del rimborso. Gli oneri e le spese dei suddetti servizi sono a carico di un fondo che sarà integrato con le eventuali maggiori entrate derivanti dall'emersione di base imponibile conseguente all'applicazione della predetta misura. Le attività di

attribuzione ed erogazione dei rimborsi, ogni attività strumentale e accessoria, compresa la gestione dei reclami e delle eventuali controversie è invece affidata dal Ministero alla Concessionaria servizi assicurativi pubblici (Consap).

Chi ha diritto al cashback

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Dalla lettura dei predetti commi dell'art. 1 della legge di bilancio 2020 emerge quindi che il cashback è un meccanismo di rimborso previsto per coloro che useranno con una certa frequenza i mezzi di pagamento elettronici per l'acquisto di beni e servizi. Come chiarito però nel parere, che riporta uno stralcio della relazione sul regolamento attuativo, il rimborso è riservato a coloro che aderiscono volontariamente al programma e che semestralmente compiono 50 transazioni con mezzi di pagamento elettronico. Il rimborso, previsto nella misura del 10% per ogni pagamento, riguarda le transazioni di importo non superiore ai 150 euro, nei limiti di una soglia complessiva di 1500 euro. A questo meccanismo si affianca però un rimborso speciale per chi, nel semestre di riferimento, realizza un numero di transazioni maggiori.

Parere favorevole con limiti e condizioni

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Chiarito a grandi linee che cos'è il cashback e come funziona, nel parere sul testo del Regolamento del Ministro dell'Economia, il Consiglio di Stato, anche se favorevole, ha evidenziato i seguenti limiti ed elementi di criticità.

Parere subordinato alla ratifica da parte del Collegio del Garante Privacy

Il Consiglio di Stato chiarisce di subordinare il proprio parere favorevole sullo schema del decreto alla ratifica tempestiva dello stesso anche da parte del Collegio del Garante, in quanto il parere del Garante è stato adottato solamente "per ragioni di urgenza e di indifferibilità dal Presidente della predetta Autorità e dovrà, pertanto, essere ratificato entro trenta giorni dal Collegio del Garante, a pena di perdita di efficacia ex tunc."

Limitazione del parere all'utilizzo della App IO

Poiché inoltre il predetto parere del Garante è stato espresso esclusivamente in relazione all'utilizzo della APP Io, dai sistemi e dalle tecnologie fornite da PagoPa, anche il parere del Consiglio è limitato al solo caso di utilizzo della App Io da parte di chi aderirà volontariamente al programma. Ne consegue che non è consentito ai gestori convenzionati utilizzare sistemi alternativi alla APP Io per dare la possibilità ai cittadini di aderire al programma.

Verifica della Ragioneria Generale delle coperture finanziarie

Il Consiglio di Stato osserva anche che, sull'attuale stanziamento di bilancio di 4.752,2 milioni di euro per il triennio 2020-2022, non è pervenuto il parere della Ragioneria generale dello Stato al fine di verificare la presenza delle coperture necessarie per finanziare il programma. Il Consiglio richiede quindi, anche per non alimentare aspettative nei cittadini, che la Ragioneria verifichi, prima dell'adozione definitiva del regolamento attuativo, la presenza delle necessarie coperture.

Correzione nel rispetto dei criteri di redazione dei testi normativi

L'ultima osservazione sul testo del regolamento riguarda la forma del regolamento, che non è conforme ai criteri previsti per la redazione dei testi normativi contenuti nella circolare della presidenza del Consiglio dei ministri del 2 maggio 2001. A tal fine il Consiglio dettaglia gli interventi da mettere in atto affinché il regolamento risulti conforme alla "Guida alla redazione dei testi normativi."

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Foto: 123rf.com
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