Dall'Inps arrivano le istruzioni sull'indennità a favore di alcune particolari categorie di lavoratori che hanno cessato involontariamente un rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il primo gennaio 2019 e il 17 marzo 2020

Covid 19 e indennità di sostegno al reddito

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Dall'Inps arrivano le istruzioni per accedere alle indennità di sostegno al reddito previste dal decreto Agosto in favore di alcune categorie di lavoratori colpiti dall'emergenza sanitaria da Covid-19. A fare chiarezza è la circolare del 28 ottobre 2020, n. 125. Si tratta di un documento che recepisce la disposizione del decreto Agosto che prevede il riconoscimento di una indennità onnicomprensiva di importo pari a 1.000 euro a favore di alcune particolari categorie di lavoratori che hanno cessato involontariamente un rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020. L'indennità onnicomprensiva, di importo pari a 1.000 euro, è erogata dall'Inps e non concorre alla formazione del reddito.

A chi spetta l'indennità Covid

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L'indennità onnicomprensiva pari a 1.000 euro è a favore di diverse categorie. Vediamole di seguito:

Lavoratori dipendenti stagionali

Spetta ai lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel predetto arco temporale.

Lavoratori intermittenti

Il medesimo importo è riconosciuto a favore dei lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020. Anche i lavoratori autonomi occasionali hanno diritto alla prestazione, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. Nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 febbraio 2020 devono essere stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del codice civile e non avere un contratto di tale tipologia in essere alla data del 15 agosto 2020, di entrata in vigore del decreto legge n. 104/2020.

Lavoratori incaricati alle vendite a domicilio

I lavoratori incaricati alle vendite a domicilio potranno beneficiare dell'indennità con un reddito annuo 2019 superiore a 5.000 euro, se titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione separata alla data del 17 marzo 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Lavoratori dello spettacolo

L'indennità riguarda i lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo che possono fare valere almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 al predetto Fondo, da cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro e non titolari di trattamento pensionistico diretto alla data del 15 agosto 2020. Per accedere all'indennità onnicomprensiva, i lavoratori non devono essere titolari di rapporto di lavoro dipendente alla medesima data del 15 agosto 2020.

Lavoratori a tempo determinato turismo e stabilimenti termali

Per l'accesso all'indennità onnicomprensiva, i lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali devono essere stati titolari - nell'arco temporale compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 - di uno o più rapporti di lavoro dipendente a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, la cui durata complessiva del rapporto di lavoro o dei rapporti di lavoro, come sopra individuati, deve essere stata pari ad almeno trenta giornate.

Gli stessi devono fare valere nel corso dell'anno 2018 la titolarità di uno o più rapporti di lavoro dipendente a tempo determinato o stagionale nei predetti settori del turismo e degli stabilimenti termali la cui durata complessiva del rapporto di lavoro o dei rapporti di lavoro, come sopra individuati, deve essere stata pari ad almeno trenta giornate.

Per il riconoscimento dell'indennità, i predetti lavoratori non devono essere titolari di trattamento pensionistico diretto nè di rapporto di lavoro dipendente alla data del 15 agosto 2020.

Indennità a favore dei lavoratori marittimi

I lavoratori marittimi per accedere all'indennità devono avere cessato involontariamente il contratto di arruolamento o altro rapporto di lavoro di cui al precedente capoverso nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 e devono aver prestato almeno trenta giornate nel medesimo arco temporale. Al 15 agosto 2020, non devono essere titolari di contratto di arruolamento o di altro rapporto di lavoro dipendente, nè di indennità di disoccupazione NASpI, di malattia riconosciute ai lavoratori dipendenti, comprese quelle specifiche della categoria dei lavoratori marittimi e non devono essere altresì titolari di trattamento pensionistico diretto.

Come presentare la domanda

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Le indennità in esame vengono erogate automaticamente a chi ha già presentato, in precedenza, domanda per un'indennità di sostegno al reddito COVID-19. I lavoratori che non hanno invece mai presentato domanda per tali benefici (come ad esempio i lavoratori marittimi) o i lavoratori che non hanno beneficiato delle citate indennità COVID-19, a seguito di reiezione della domanda medesima, possono presentare domanda per il riconoscimento dell'indennità onnicomprensiva in esame.

La domanda deve essere inviata telematicamente all'INPS accedendo all'apposito servizio dell'istituto tramite: PIN rilasciato dall'INPS (si ricorda che l'INPS non rilascia più nuovi PIN a decorrere dal 1° ottobre 2020); SPID di livello 2 o superiore; carta di identità elettronica 3.0 (CIE); carta nazionale dei servizi (CNS). Oltre che tramite web, l'indennità può essere richiesta anche tramite Contact Center o Enti di Patronato. Le tipologie di indennità onnicomprensive e l'indennità a favore dei lavoratori marittimi sono specificate nella scheda informativa 'Indennità Covid-19' presente sul sito internet Inps.


Foto: 123rf.com
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