Il Decreto Ristori prevede per alcuni atti del procedimento penale il deposito tramite il portale del processo penale telematico e per altri atti il deposito via PEC con valore legale

Il Decreto Ristori spinge la digitalizzazione della Giustizia

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Con l'approvazione del c.d. Decreto Ristori (D.L. n. 137/2020) il Governo ha, non solo, impresso una spinta al supporto di tutti i lavoratori in difficoltà dopo l'adozione delle stringenti misure per il contenimento del COVID-19, ma anche recato importanti novità per il mondo giudiziario.

Per approfondimenti: Decreto ristori: il pacchetto giustizia

Dalle misure contenute nel provvedimento, approdato in Gazzetta Ufficiale n. 269 del 28 ottobre 2020, emerge una tendenza a digitalizzare il lavoro di tutti gli operatori del settore, compresi giudici, avvocati e personale degli uffici.

Dopo il confronto del Guardasigilli Alfonso Bonafede con le parti interessate, si è posta particolare attenzione al distanziamento, dunque sulla celebrazione delle udienze, e sull'utilizzo del digitale. L'obiettivo è quello di scongiurare un altro blocco, come avvenuto a inizio dell'anno, e consentire alla macchina di giudiziaria di proseguire nel proprio cammino.

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Le novità saranno in vigore per il tempo strettamente necessario a superare l'emergenza. Difatti, il D.L. Ristori fissa un termine di vigenza delle novità che coincide con quello dello stato d'emergenza, attualmente fissato fino al 31 gennaio 2021.

Deposito telematico semplificato

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Fino alla scadenza del termine dello stato di emergenza dichiarato dal Consiglio dei ministri, il D.L. Ristori prevede che il deposito di memorie, documenti, richieste e istanze indicate dall'art. 415-bis, comma 3, c.p.p., avverrà esclusivamente mediante deposito dal portale del processo penale telematico individuato con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia.

Si tratta degli atti che l'indagato ha facoltà di presentare entro il termine di venti giorni dall'avviso di conclusione delle indagini preliminari relativi a investigazioni del difensore, o per al P.M. il compimento di atti di indagine.

Il deposito degli atti si intenderà eseguito al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali. Uno o più decreti ministeriali indicheranno gli ulteriori atti per quali sarà reso possibile il deposito telematico nelle modalità sopra descritte.

Gli uffici giudiziari nei quali è reso possibile il deposito telematico saranno autorizzati all'utilizzo del portale, senza necessità di ulteriore verifica o accertamento da parte del Direttore generale dei servizi informativi automatizzati.

Deposito telematico via PEC

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Sempre fino alla scadenza del medesimo termine, il provvedimento prevede che, per tutti gli atti, documenti e istanze comunque denominati diversi da quelli indicati nel precedente paragrafo, sarà consentito il deposito con valore legale mediante posta elettronica certificata inserita nel Registro generale degli indirizzi di posta elettronica certificata di cui all'art. 7 del D.M. n. 44/2011.

Il deposito andrà effettuato presso gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari, indicati in apposito provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati e pubblicato sul Portale dei servizi telematici, il quale indicherà anche le specifiche tecniche relative ai formati degli atti e le ulteriori modalità di invio.

Ai fini dell'attestazione del deposito degli atti dei difensori inviati via PEC, il personale di segreteria e di cancelleria degli uffici giudiziari provvederà ad annotare nel registro la data di ricezione e a inserire l'atto nel fascicolo telematico.


Foto: 123rf.com
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