Dopo il referendum che ha sancito la conferma popolare della riduzione del numero dei parlamentari, pubblicato il testo con le modifiche agli articoli della Costituzione

Taglio parlamentari, le modifiche del testo costituzionale

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È stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 261 del 21 ottobre 2020, la legge costituzionale n. 1 del 19 ottobre 2020 (in allegato), con modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari. Dopo il referendum che ha sancito la conferma popolare della riduzione del numero dei parlamentari, il testo riporta le modifiche agli articoli della Costituzione.

Nello specifico: i deputati da 630 scenderanno a 400 (dei quali 8, anziché 12, eletti nella circoscrizione Estero) e i senatori da 315 a 200. Le modifiche riguardano anche i senatori a vita: il numero complessivo dei senatori in carica nominati dal Presidente della Repubblica non può in alcun caso essere superiore a cinque.

Taglio parlamentari, da quando si applicheranno le nuove norme

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È stabilito che le disposizioni sul numero di deputati e senatori si applicheranno a partire dalla data del primo scioglimento o della prima cessazione delle Camere successiva alla data di entrata in vigore della legge costituzionale e comunque non prima che siano decorsi 60 giorni.

Taglio parlamentari, cosa accede a gennaio

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Per la revisione dei collegi delle Camere, il governo userà una commissione presieduta dal presidente dell'Istat e composta di dieci esperti («in materia attinente ai compiti che la commissione è chiamata a svolgere», dispone la legge elettorale). Lo schema di decreto legislativo sarà sottoposto a parere delle commissioni parlamentari, non vincolante (il governo potrà dissentire, con motivazione). I criteri per la revisione dei collegi sono analiticamente descritti nella legge elettorale.Da gennaio 2021 la nuova ripartizione dei collegi per eleggere i ranghi ridotti dei parlamentari sarà operativa. Il che significa che il capo dello Stato potrà sciogliere le Camere senza alcuna remora legata a difformità fra collegi ed eligendi. Ciò non significa che sarà con ciò stesso indotto a chiamare alle urne gli elettori. Più semplicemente, non incontrerebbe ostacoli istituzionali, qualora ritenesse giunto il momento d'indire i comizi.

Scarica pdf legge costituzionale 1/2020

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