Con apposita delega anche i collaboratori di studi professionali potranno operare per proprio conto sul portale "Servizi Lavoro" del ministero del lavoro

Servizi lavoro a disposizione dei praticanti

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Praticanti e collaboratori di studi professionali potranno operare per proprio conto sul portale "Servizi Lavoro" del ministero del lavoro. A tal fine è necessaria una delega del professionista, accettata dal praticante/collaboratore, di durata prestabilita. Lo precisa, tra l'altro, il ministero del lavoro nella nota prot. n. 7149/2020 in risposta a una specifica richiesta avanzata dal Consiglio Nazionale dell'Ordine. Dunque il dicastero fornisce ai Consulenti del Lavoro alcune FAQ contenenti le risposte ai dubbi più diffusi sull'avviamento del Sistema Pubblico di Identità Digitale SPID che, dal 15 novembre 2020, sarà l'unica chiave di accesso ai servizi online del Ministero. Le risposte riguardano l'esercizio della delega ai collaboratori delegati e le società tra professionisti.

Il portale e i collaboratori delegati

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I collaboratori possono accedere e operare per conto del professionista previa accettazione di una delega o richiesta di associazione allo studio. Per inviare eventuali deleghe ai propri collaboratori, questi dovranno aver eseguito almeno un accesso al portale con credenziali SPID dal 15 novembre.

Per l'accesso sarà sufficiente uno SPID personale di primo livello (non sarà necessario un codice di conferma). In generale, dal 15 novembre 2020, potranno accedere al portale Servizi Lavoro tutti i cittadini italiani e i cittadini stranieri con codice fiscale italiano alfanumerico in possesso di credenziali SPID personali di primo livello (non è richiesto l'inserimento di altri codici).

I soggetti abilitati, che attualmente hanno un'utenza Cliclavoro valida e abilitata, accedendo con SPID per a prima volta al portale Servizi Lavoro dal 15 novembre, ritroveranno le proprie abilitazioni e la cronologia della propria operatività.

È previsto che i collaboratori possano accedere e operare per conto del Professionista previa accettazione di una delega o richiesta di associazione allo studio. Il consulente e i collaboratori potranno operare contemporaneamente nel portale.

Durata della delega

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Ad ogni accesso del collaboratore, eventualmente identificato con il proprio SPID personale, dovrà essere rilasciata una nuova autorizzazione dall'utente registrato Consulente del Lavoro? In fase di attivazione della delega potrà essere definita la durata della stessa. Sarà comunque sempre necessario indicare una data inizio e una data fine per inviare ad un collaboratore la delega ad operare.

La delega ad operare per un determinato profilo, ricevuta dal collaboratore (delegato), gli permetterà di eseguire le medesime attività che esegue l'utente (delegante) che ha inviato la delega.

Tipologie di deleghe

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La delega (intesa come l'assegnazione da parte di un delegante di abilitazioni idonee ad operare per proprio conto) prevede l'indicazione di una data di inizio e una data di fine. Inoltre, la data inizio deve essere uguale o successiva alla data di invio della delega; la data di scadenza può essere a breve o a lungo termine. Il delegato potrà accettare o meno la delega ricevuta.

Per l'accesso ai servizi digitali di questo Ministero Lavoro è richiesto, in questa fase, che lo SPID sia personale, quindi si potrà utilizzare l'identità digitale ottenuta tramite il DUI se questa è conforme con questo requisito.


Foto: 123rf.com
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