Sul curatore del fallimento - il quale è organo della procedura fallimentare e non già un successore, nè un sostituto necessario del datore di lavoro fallito - non incombe l'adempimento di obblighi amministrativi facenti carico originariamente all'imprenditore in relazione a rapporti di lavoro esauriti prima del fallimento (nel caso di specie sottoscrizione dei curricula dei lavoratori ai fini del perfezionamento della pratica amministrativa concernente il riconoscimento dei benefici previdenziali in favore dei lavoratori esposti all'amianto ai sensi della legge 257/92).
Nel provvedimento

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