Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto sul Programma sperimentale buono mobilità per il 2020. Ecco tutte le novità

Bonus mobilità 2020

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Sulla Gazzetta ufficiale del 5 settembre è stato pubblicato il decreto del 14 agosto 2020 (sotto allegato) contenente il "Programma sperimentale buono mobilità - anno 2020." Il decreto definisce in particolare le modalità e i termini per ottenere l'erogazione del buono mobilità, che è stato istituito con il decreto legge n. 111/2019 convertito dalla legge n. 141/2019. Vediamo cosa prevede il provvedimento e quali sono le ultime novità e consigli per non farsi scappare l'occasione di beneficiare del bonus bici che, ricordiamolo, consiste in un contributo, stabilito nella misura del 60% della spesa che si sostiene per l'acquisto di una bicicletta, di un mezzo per la mobilità sostenibile o per l'utilizzo di servizi di mobilità condivisa, il cui importo non può superare in ogni caso i 500 euro.

L'Associazione Nazionale Ciclo Motociclo e accessori invita intanto i soggetti interessati a prepararsi per tempo attivando l'identità Spid per accedere alla piattaforma, a preparare la scansione del documento che comprova l'acquisto e le coordinate bancarie da indicare per il rimborso.

Gestione del programma tramite app

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Il programma per il bonus mobilità è gestito mediante un'applicazione web (a cui è possibile registrarsi a partire dal 3 di novembre) a cui si accede, dopo essersi autenticati dalla piattaforma dedicata o dal sito del Ministero dell'Ambiente, in cui è possibile visualizzare l'elenco dei fornitori dei servizi di mobilità condivisa ad uso individuale, le imprese e gli esercizi accreditati che vendono biciclette, comprese quelle a pedalata assistita e i monopattini a propulsione elettrica per la mobilità personale. Per questi soggetti la data di inizio per l'accreditamento sull'applicazione è il 19 ottobre.

Destinatari del bonus bici e monopattini

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Possono fare richiesta per il bonus bici 2020 i soggetti che risiedono nei capoluoghi di regione e di provincia e nelle province metropolitane (anche con meno di 50.000 abitanti) e nei comuni con più di 50.000 abitanti, che hanno compiuto la maggiore età.

Funzionamento del buono mobilità

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Il bonus mobilità può essere utilizzato una sola volta e consiste in un buono pari al 60% del prezzo d'acquisto sostenuto con un tetto massimo di 500 euro. Il buono può essere utilizzato, come già accennato, per acquistare biciclette, monopattini, hoverboard e segway a propulsione elettrica e servizi di mobilità condivisa ad eccezione di quelle con autovetture.

I buoni vengono riconosciuti fino ad esaurimento delle risorse, non costituiscono reddito imponibile e non rilevano ai fini ISEE.

Come precisato sul sito del Ministero ricordiamo che il buono mobilità prevede due fasi:

  • nella fase 1 (dal 4 maggio fino al giorno in cui sarà operativa l'applicazione web) è previsto il meccanismo del rimborso;
  • nella fase 2 (dal giorno di operatività dell'applicazione web fino al 31 dicembre 2020) invece verrà applicato uno sconto direttamente dal fornitore, dietro presentazione di un buono digitale generato dall'applicazione.

Come richiedere il buono mobilità

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Dal 60° giorno successivo alla pubblicazione del decreto in commento e comunque non oltre il 31 dicembre, è possibile presentare domanda per il buono.

Per fare istanza è necessario munirsi dell'identità digitale in quanto AGID provvede ad accertare l'identità dei destinatari (nome, cognome e codice fiscale) tramite SPID.

Nel momento in cui il destinatario della misura si registra deve fornire le dichiarazioni sostitutive in cui attesta di essere in possesso dei requisiti richiesti per poter fare domanda, ossia di essere maggiorenne e di avere la residenza nei luoghi previsti.

Completata l'operazione di registrazione il Ministero, tramite l'applicazione web, eroga il buono nell'area riservata, che come chiarito, può essere richiesto solo per un bene o un servizio.

Ogni buono può essere speso solo presso fornitori di beni e servizi di mobilità accreditati, che vengono inseriti in un elenco apposito, consultabile dall'applicazione. Il buono, una volta erogato, deve essere utilizzato entro 30 giorni dalla generazione, altrimenti viene annullato, anche se in quest'ultimo caso, tramite l'applicazione, è possibile chiedere un buono sostitutivo, ripetendo la procedura.

Come funziona il meccanismo di rimborso

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Per gli acquisti effettuati dal 4 maggio fino al giorno antecedente a quello di inizio di operatività della app e comunque non oltre il 31 dicembre è previsto il rimborso del 60% sulla spesa con un tetto massimo di 500 euro, rimborso che può essere chiesto con istanza da presentare non oltre il 60° dalla operatività dell'applicazione web, previa registrazione alla stessa, allegando copia della fattura o della documentazione che attesta l'acquisto o l'utilizzo del servizio.

L'accredito del rimborso avviene sul conto corrente del soggetto richiedente, previa indicazione delle proprie coordinate bancarie (IBAN) nel momento in cui presenta la richiesta di rimborso.

Click day il 3 novembre

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Proprio in questi giorni il Ministro dell'Ambiente fa sapere che le domande per ottenere il bonus bici potranno essere fatte a partire dal 3 novembre e che verranno soddisfatte non in base alla data della fattura, ma dalla data del suo inserimento in piattaforma. L'obiettivo in ogni caso è di soddisfare tutte le richieste, tanto che c'è già un accordo con il Ministero dell'Economia per inserire nella prossima legge di bilancio nuovi fondi destinati al bonus, se i 210 milioni stanziati per soddisfare 600.000 richieste non dovessero bastare.

Liquidazione dell'importo maturato dai fornitori

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Ma vediamo ora cosa succede nella seconda fase del bonus. In questa il fornitore applica all'acquirente uno sconto previa presentazione del buono. Per procedere a questa operazione è necessario però che i fornitori si accreditino sull'applicazione utilizzando le credenziali fornite dall'Agenzia delle Entrate e indicando: partita Iva, codice ATECO, denominazione, luogo in cui viene svolta l'attività, tipo di servizi o beni venduti e ogni altra informazione utile a qualificarli come fornitore dei beni e dei servizi per i quali è previsto il bonus mobilità e la dichiarazione "che i buoni saranno accettati esclusivamente per gli acquisti consentiti."

I fornitori accreditati vengono quindi inseriti in un elenco consultabile dall'applicazione, il cui nominativo viene cancellato se il buono viene usato in modo difforme rispetto a quanto previsto dalla normativa.

Passando alla parte pratica del buono, l'art. 8 del decreto prevede che una volta che i fornitori hanno accettato il buono, agli stessi viene riconosciuto un importo pari al buono validato, che viene registrato nella loro area personale. Per ottenere la liquidazione i fornitori devono emettere uno o più documenti contabili di pari importo ai buoni validati. Il saldo può essere richiesto entro e non oltre il 31 marzo 2021.

Monitoraggio e sanzioni

Il Ministero dell'Ambiente si avvale di SOGEI e di CONSAP per attuate il programma sperimentale dei bonus e di società in house per l'attività di monitoraggio e verifica di congruità.

Anche su segnalazione di SOGEI il Ministero interviene in caso di uso difforme del buono o violazioni delle norme del decreto, disattivando il buono o cancellando dall'elenco i fornitori responsabili, salva l'applicazione di sanzioni ulteriori previste dal sistema.

Leggi anche:

- Bonus bici: a chi tocca e come richiederlo

- Bonus bici: c'è il decreto attuativo

Scarica pdf Decreto 14 agosto 2020 Programma sperimentale buono mobilità

Foto: 123rf.com
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