La Cassa forense chiarisce le modalità di accesso al bonus di ultima istanza per il mese maggio

Cassa forense, a chi tocca il bonus da 1000 euro

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È stato l'art. 13 del d.l. n. 104/2020 (pubblicato in G.U. n. 203 del 14 agosto 2020) a chiarire i criteri d'erogazione del bonus di 1000 euro per il mese di maggio destinato agli iscritti alle gestioni previdenziali dei professionisti per via dell'emergenza da COVID-19 ed anche agli avvocati. La Cassa forense puntualizza che coloro che sono stati ammessi al bonus di aprile, non devono ripresentare la domanda. Il pagamento relativo al mese di maggio, in questi casi, avverrà in automatico. A tal fine, l'Ente sta predisponendo i mandati di pagamento in favore dei 144.311 aventi diritto che saranno liquidati entro il 19 agosto 2020 anticipando così, per conto dello Stato, ulteriori 144.311.000,00 euro.

Avvocati e bonus 1000 euro, come presentare la domanda

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Per il bonus 1000 euro la domanda dovrà essere presentata a Cassa Forense, esclusivamente con modalità telematica, attraverso l'apposita procedura attivata nell'area riservata del sito Internet dell'Ente, aperta fino alle ore 24:00 di lunedì 14 settembre 2020. A pena di inammissibilità, alla domanda servirà allegare: copia di un documento di identità in corso di validità e codice fiscale. Eventuali domande, pervenute in forma cartacea o, comunque, con modalità diverse da quelle stabilite, saranno ritenute inammissibili.

Avvocati e bonus 1000 euro, requisiti per l'istanza

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Possono presentare istanza i professionisti, non titolari di pensione diretta né di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, che abbiano prodotto un reddito professionale non superiore a 50.000 euro per l'anno di imposta 2018, ivi compresi i neo iscritti nel 2019 e nel 2020 (alla data del 23 febbraio 2020) in possesso dei requisiti.

Il bonus di ultima istanza non è compatibile:

- con le prestazioni oggetto degli artt. 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 96 del d.l. n. 18/2020;

- con il reddito di cittadinanza;

- con le prestazioni di cui all'art. 2 del d.m. del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 30 aprile 2020;

- con il reddito di emergenza ex art. 82 d.l. n. 34/2020;

- con le indennità presenti agli artt. 84, 85 e 98 d.l.

La graduatoria per le nuove domande sarà formata in base all'ordine cronologico di arrivo, previa verifica del possesso dei requisiti. Il format dell'istanza, predisposto con l'indicazione delle dichiarazioni da rendere, sia nel caso che di reddito professionale inferiore ai 35.000 euro, sia nel caso di reddito professionale ricompreso tra 35.000 e 50.000 euro, dovrà essere compilato in ogni sua parte, ivi compresa l'indicazione delle coordinate bancarie o postali.


Foto: 123rf.com
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