Arrivano i primi chiarimenti INPS sul nuovo impianto normativo in materia di ammortizzatori sociali connessi all'emergenza COVID-19. Cosa cambia per modalità di accesso, domande e termini

Ammortizzatori sociali: le novità del Decreto Agosto

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Il decreto Agosto (D.L. n. 104/2020), in vigore a partire dal 15 agosto 2020, ha recato numerosi interventi e prorogato alcuni dei sostegni economici già previsti dal decreto Cura Italia e successivamente confermati con il Decreto Rilancio.
Tra le principali misure introdotte dal nuovo provvedimento figurano anche interventi e risorse per il lavoro, tra cui l'estensione della Cassa integrazione a 18 settimane totali (9+9) per i periodi compresi fra il 13 luglio e il 31 dicembre 2020.
Visto il nuovo impianto normativo in materia di ammortizzatori sociali connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, e in attesa della pubblicazioni di ulteriori circolari, l'INPS è intervenuto con il messaggio n. 3131 (qui sotto allegato) fornendo prime indicazioni sulla gestione delle nuove domande di CIGO, CIG in deroga, assegno ordinario e CISOA in relazione alle disposizioni introdotte dal D.L. n. 104/2020.
Il provvedimento, come accennato, ha rimodulato i trattamenti di CIGO, CIGD, ASO e CISOA, richiedibili nel secondo semestre 2020 dai datori di lavoro che hanno dovuto sospendere o ridurre l'attività produttiva per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Inoltre, è stato anche modificato il regime per l'ammissione alle citate misure di sostegno che in alcuni casi è collegata all'obbligo del versamento di un contributo addizionale a carico delle aziende che vi ricorrono.

Cassa integrazione COVID-19: cosa cambia

Le aziende potranno dunque richiedere la concessione dei trattamenti di integrazione salariale (ordinari o in deroga) o dell'assegno ordinario per una durata massima di nove settimane, per periodi decorrenti dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2020, incrementate di ulteriori nove settimane, nel medesimo arco temporale, per i soli datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il precedente periodo di nove settimane e purché sia integralmente decorso detto periodo.
Viene dunque azzerato il conteggio delle settimane richieste e autorizzate per i periodi fino al 12 luglio 2020, ai sensi della precedente disciplina dettata dai Decreti Cura Italia e Rilancio. La durata massima dei trattamenti cumulativamente riconosciuti non può, in ogni caso, superare le diciotto settimane complessive.
Alle prime 9 settimane potranno accedere tutti i datori di lavoro che ne faranno richiesta. I periodi di integrazione, già richiesti e autorizzati ai sensi delle precedenti disposizioni, che si collocano, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020, sono automaticamente imputati alle prime nove settimane del nuovo periodo di trattamenti previsto dal decreto Agosto.
Le domande autorizzate (ai sensi dei Decreti Cura Italia e Rilancio) relative a periodi successivi al 13 luglio 2020 saranno computate nelle prime 9 settimane disciplinate dal Decreto. A seguire, le ulteriori 9 settimane saranno concesse a tutti i datori di lavoro ai quali saranno state interamente autorizzate le precedenti 9.

Verifiche fatturato e versamento contributo addizionale

Tuttavia, il regime di riconoscimento del trattamento di integrazione salariale varierà sulla base dell'andamento del fatturato dell'impresa richiedente relativo al primo semestre 2020 rispetto al primo semestre 2019.
Il primo periodo di nove settimane non prevede alcuna specifica condizione, mentre il ricorso alle ulteriori nove settimane riconosciute dal Decreto Agosto, collegato alla suddetta verifica del fatturato, potrà far sorgere in capo all'azienda l'obbligo del versamento di un contributo addizionale, da calcolarsi sulla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.
Al riguardo, il Decreto Legge prevede tre ipotesi:
- aliquota del 18% per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato nel raffronto tra il primo semestre 2020 e il primo semestre 2019;
- aliquota del 9% per i datori di lavoro che, nel primo semestre 2020, hanno subito una riduzione del fatturato inferiore al 20% rispetto a quello del corrispondente semestre del 2019;
- nessun contributo addizionale per i datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20% o hanno avviato l'attività di impresa successivamente al 1° gennaio 2019; conseguentemente, gli stessi potranno accedere alle ulteriori nove settimane di trattamenti senza dover sostenere alcun onere aggiuntivo.

Modalità di accesso ai nuovi trattamenti

Diverse le indicazioni INPS anche riguardo alle modalità di accesso ai nuovi trattamenti di integrazione salariale e assegno ordinario previsti dal decreto Agosto. Per le richieste inerenti alle prime nove settimane, o il minor periodo che risulta scomputando i periodi già richiesti o autorizzati ai sensi della precedente normativa decorrenti dal 13 luglio 2020, i datori di lavoro dovranno continuare a utilizzare la causale "COVID-19 nazionale" già in essere.
Per quanto attiene alle ulteriori nove settimane, si attendono le istruzioni fornite da un successivo messaggio.

Dichiarazione di responsabilità

Riguardo all'articolazione delle nuove settimane, l'impianto del decreto-legge n. 104/2020 ripropone, per tutte e tre le principali categorie di trattamenti (CIGO, CIGD e assegno ordinario) con causale "emergenza COVID-19", il meccanismo dell'invio di due domande distinte per chiedere l'intervento di sostegno al reddito.
Per richiedere l'ulteriore periodo di nove settimane di integrazione salariale (ordinaria o in deroga) e di assegno ordinario, i datori di lavoro devono corredare la domanda di concessione dei trattamenti con una dichiarazione di responsabilità in cui autocertificano la sussistenza dell'eventuale riduzione del fatturato.
L'INPS, ricorrendone i presupposti, autorizza i trattamenti e, in base alla dichiarazione di responsabilità, stabilisce la misura del contributo addizionale dovuto dall'azienda. In mancanza dell'autocertificazione, il contributo addizionale sarà richiesto nella misura massima del 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.

Cassa integrazione guadagni nel settore agricolo (CISOA)

Proroga dei termini anche nel settore agricolo: i datori di lavoro potranno presentare domanda di concessione del trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA) per una durata massima di 50 giorni, nel periodo ricompreso tra il 13 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020.
Tale ulteriore periodo, però, non è in alcun modo collegato alla verifica dell'andamento del fatturato aziendale e dunque non sarà necessario presentare la dichiarazione di responsabilità nella quale autocertificare la sussistenza dell'eventuale riduzione del fatturato.

Termini di trasmissione delle domande: proroghe e scadenze

Le domande di accesso ai trattamenti di CIGO, CIGD, ASO e CISOA, previsti dal decreto Agosto dovranno essere inoltrate all'INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.
In caso di pagamento diretto da parte dell'Istituto, il datore di lavoro dovrà inviare tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione.

Differimento termini

In particolare, il D.L. ha previsto uno slittamento transitorio dei termini ordinari di trasmissione delle domande dei trattamenti di CIGO, CIGD, ASO e CISOA rientranti nella nuova disciplina: in sede di prima applicazione della norma, per le domande con inizio di sospensione/riduzione dal 13 luglio 2020, la scadenza ordinaria del 31 agosto 2020 venga differita al 30 settembre 2020.
Differimento ope legis al 30 settembre 2020, invece, per quanto riguarda i termini per l'invio delle domande e dei dati utili al pagamento o al saldo dei trattamenti di CIGO, CIGD e ASO che, in via ordinaria, scadrebbero nel periodo ricompreso tra il 1° e il 31 agosto 2020.
Anche le domande di trattamenti con inizio della sospensione/riduzione dal 1° al 12 luglio 2020, ancorché non ricomprese nella nuova disciplina dettata dal decreto-legge n. 104/2020, potranno essere utilmente trasmesse entro il 30 settembre 2020.
Riguardo alla trasmissione dei dati utili al pagamento o al saldo dei trattamenti di CIGO, CIGD, ASO e CISOA, l'INPS chiarisce che, sulla base delle regole ordinarie, la scadenza dell'invio dei suddetti dati si collochi entro il 31 agosto 2020, la stessa è differita al 30 settembre 2020. Nessun differimento per le scadenze che interverranno dal 1° settembre 2020.
Per le domande di accesso ai trattamenti collegati all'emergenza da COVID-19 e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, compresi quelli differiti in via amministrativa, in scadenza entro il 31 luglio 2020, sono differiti al 31 agosto 2020.
Scarica pdf INPS, Messaggio n. 3131/2020

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