Con la circolare n. 25 del 20 agosto 2020 l'Agenzia delle Entrate risponde ad una molteplicità di quesiti sulle norme del Decreto Rilancio

I chiarimenti dell'Agenzia sul Decreto Rilancio

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Arriva in un periodo di vacanze la corposa circolare n. 25 del 20 agosto 2020 dell'Agenzia delle Entrate (sotto allegata) che in 72 pagine fornisce importanti chiarimenti sulle norme più complesse del Decreto Rilancio che, neanche a dirlo, sono quelle di natura fiscale. Senza scendere troppo nel dettaglio, vediamo gli argomenti di maggiore interesse trattati dall'Agenzia.

Niente saldo IRAP per gli enti non commerciali

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Al quesito con cui viene chiesto se l'art. 24 del Decreto Rilancio, che prevede il solo versamento dell'acconto IRAP relativo al periodo di imposta 2019 e non del saldo, si applica anche agli enti non commerciali, l'Agenzia risponde che: "in assenza di una espressa esclusione normativa - operata per altre categorie di soggetti - la disciplina di cui all'articolo 24 si rende applicabile anche in relazione agli enti privati non commerciali, sia nell'ipotesi in cui gli stessi svolgano, oltre all'attività istituzionale non commerciale, anche un'attività commerciale (in modo non prevalente o esclusivo), sia nell'ipotesi in cui detti enti non svolgano alcuna attività commerciale."

Ambito soggettivo del contributo a Fondo perduto

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In relazione al fondo perduto previsto dall'art. 25 del Decreto Rilancio previsto per sostenere i soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, l'Agenzia chiarisce che sono esclusi dalla misura i coadiuvanti dell'imprenditore e i consorzi tra imprese.

Niente credito d'imposta per chi esercita attività intramoenia, sì invece ai B&B in via imprenditoriale

Niente credito d'imposta per i canoni di locazione pagati per studi di medici che esercitano attività intramoenia senza partita IVA, in quanto "l'attività di intramoenia esercitata presso gli studi professionali privati, nel rispetto della normativa sanitaria e dei regolamenti aziendali, rientrando tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi del citato articolo 50 del TUIR, non può beneficiare del credito di imposta previsto dall'articolo 28 del Decreto che non contempla tale tipologia di attività."

Si beneficia invece del suddetto credito di imposta se l'immobile locato ad uso abitativo è strumentale all'attività di Bed and Breakfast svolta in via imprenditoriale.

Pulizia impianti di condizionamento e bonus sanificazione

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Le spese che godono del credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro non comprendono quelle relative all'ordinaria attività di pulizia degli impianti di condizionamento. Vi rientrano invece - quelle quelle finalizzate ad aumentare "la capacità filtrante del ricircolo" attraverso, ad esempio, la sostituzione dei "filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate", mantenendo livelli di filtrazione/rimozione adeguati."

Sospensioni, pagamenti, rateizzi e accertamenti fiscali

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I dubbi e quindi i quesiti più numerosi, oltre che sulle indennità previste per i lavoratori danneggiati dall'emergenza epidemiologica, riguardano le novità che interessano imposte e tasse. La circolare risponde alle domande che sono state avanzate ad esempio sui seguenti argomenti:

  • compensabilità del debito da rottamazione-ter con il Superbonus;
  • cumulabilità della sospensione dei termini processuali e della sospensione nell'ambito del procedimento di accertamento con adesione;
  • rateazione del versamento annuale Iva;
  • estensione della proroga prevista dall'art. 144 anche al termine previsto per il contribuente per fornire chiarimenti;
  • pagamenti rateali e incidenza della proroga sulle scadenze;
  • ambito di applicazione dell'art. 144, che prevede il differimento della scadenza dei pagamenti che derivano dal controllo automatizzato delle dichiarazioni;
  • rimborsi di imposte indirette e Iva;
  • applicazione dell'art. 149 agli atti di accertamento con adesione;
  • decadenza dal beneficio della rateazione;
  • differimento del periodo di sospensione della notifica degli atti e per l'esecuzione dei provvedimenti di sospensione della licenza/autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività/iscrizione ad albi e ordini professionali;
  • sospensione delle attività dell'agente della riscossione;
  • proroga dei termini relativi alla notifica degli avvisi si accertamento, avvisi di liquidazione, ecc.

Credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari

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Solo per il 2020, il credito d'imposta spettante a chi investe in pubblicità, è riconosciuto agli stessi soggetti previsti dalla norma che ha istituito l'agevolazione (comma 1, art 98 del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020) nella misura del 50 % del valore degli investimenti e, in ogni caso, nei limiti del regime "de minimis" contemplato dai Regolamenti europei. Agevolazione estesa anche agli investimenti sulle emittenti televisive e radiofoniche nazionali non partecipate dallo Stato.

Scarica pdf circolare Agenzia Entrate n. 25/2020

Foto: 123rf.com
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