Varati dal Mise i decreti attuativi previsti dal D.L. Rilancio per il Superbonus 110%, il primo si occupa di definire i dei Requisiti Tecnici degli interventi agevolabili e il secondo delle asseverazioni

MISE: firmati i decreti attuativi del Superbonus

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Il Ministero dello Sviluppo Economico ha varato i due decreti attuativi, previsti all'interno del D.L. Rilancio e relativi alla misura del Superbons al 110%. Nel corso di un'audizione parlamentare sulle disposizioni attuative delle misure per l'efficientamento energetico degli edifici previste nel decreto, tenutasi lo scorso 29 luglio, il ministro Patuanelli aveva già anticipato la firma dei due provvedimenti, che è avvenuta nella stessa giornata.
Come noto, l'art. 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio), convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ha introdotto il c.d. Superbonus, un'agevolazione che eleva al 110% l'aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.
Le nuove misure si aggiungono alle detrazioni previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, compresi quelli per la riduzione del rischio sismico (c.d. Sismabonus) e di riqualificazione energetica degli edifici (cd. Ecobonus).
Tra le novità introdotte, è prevista la possibilità, al posto della fruizione diretta della detrazione, di optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.

Superbonus 110%: cosa prevedono i decreti attuativi

Il Superbonus rappresenta uno strumento pensato per rilanciare rapidamente l'economia italiana e le attività dell'intero comparto e far ripartire i cantieri dopo la brusca frenata del lockdown, all'insegna della sostenibilità e con un approccio di filiera.
Al fine di dare piena attuazione alla citata misura, il Decreto Rilancio ha previsto l'emanazione di due decreti attuativi di stretta competenza del Ministro dello sviluppo economico. Il primo è il c.d. Decreto Requisiti tecnici, relativo alla definizione, per l'appunto dei requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che beneficiano delle agevolazioni, nonché dei massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento.
Il secondo, invece, è un provvedimento "nuovo", il c.d. Decreto Asseverazioni (art. 119, comma 13, del D.L. Rilancio) che si occupa di definire le modalità di trasmissione del modulo di asseverazione che andrà trasmesso ai vari organi competenti tra cui ovviamente l'Enea.
Il primo dei due decreti, dopo la firma di Patuanelli, è stato trasmesso all'Ufficio di Gabinetto e inviato per il concerto agli altri Ministeri competenti (Mattm, Mit e Mef). Invece, il DM Asseverazioni, sottoscritto nella medesima giornata, non necessita di concerto quindi, a seguito della firma del Ministro, è stato trasmesso alla Corte dei Conti per il visto di conformità.
Il Ministero ha assicurato che ci saranno le risorse "per portare avanti il superbonus per tutto il settennato della programmazione economica-finanziaria europea" e che tale strumento potrà essere collegato ai progetti da presentare entro il 15 ottobre alla Commissione "per l'uso delle risorse messe a disposizione dal Recovery fund".

Decreto Requisiti tecnici

Il più importante tra i due è il decreto Requisiti tecnici, già previsto dall'art. 14, comma 3-ter, del D.L. 63/2013, ma che ha dovuto subire delle modifiche per adeguarsi alle novità introdotte dal D.L. Rilancio. Come precisato da Patuanelli, questo decreto è mosso dalla volontà, da un lato, di mettere a disposizione dei tecnici tutti gli strumenti utili alla completa attuazione degli incentivi previsti, e dall'altro di evitare un indebito aumento dei costi a carico dello Stato per l'erogazione delle agevolazioni.
Il provvedimento definisce in particolare:
- i requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che beneficiano delle agevolazioni di cui all'Ecobonus, del Bonus facciate e del Superbonus al 110%;
- i massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento;
- le procedure e le modalità di esecuzione di controlli a campione, sia documentali che in situ, eseguiti dall'ENEA e volti ad accertare il rispetto dei requisiti che determinano l'accesso al beneficio.

Massimali di costo

Quanto in particolare ai massimali di costo, lo schema di decreto stabilisce che per gli interventi di cui all'art. 119 del D.L. 34/2020 (Superbonus) nonché per gli altri interventi che prevedano la redazione dell'asseverazione da parte del tecnico abilitato, il tecnico abilitato stesso assevera che siano rispettati i costi massimi per tipologia di intervento, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) i costi per tipologia di intervento sono inferiori o uguali ai medi delle opere riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti in cui è sito l'edificio oggetto dell'intervento, oppure in prezzari commerciali;
b) in mancanza, i prezzi devono essere determinati in maniera analitica, con procedimento che tenga conto di tutte le variabili che intervengono nella definizione dell'importo stesso.
La relazione firmata dal tecnico abilitato per la definizione dei nuovi prezzi è allegata all'asseverazione.
Saranno ammessi alla detrazione gli oneri per le prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi, per la redazione dell'Ape nonché per l'asseverazione, da calcolarsi in base al D.M.Giustizia 17/06/2016 concernente i parametri per i compensi per le opere pubbliche.
Quanto agli interventi per i quali l'asseverazione può essere sostituita da una dichiarazione del fornitore o dell'installatore, il D.L. prevede che l'ammontare massimo delle detrazioni fiscali o della spesa massima ammissibile è calcolato sulla base dei massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento di cui all'allegato I al decreto.
Nell'ultima versione del provvedimento si è valutato di inserire espressamente l'applicazione dell'incentivazione anche ai microgeneratori a celle di combustione (idrogeno) ed è stato chiarito che anche le porte interne, oltre alle finestre, sono detraibili, posto che contribuiscono a migliorare l'efficientamento energetico dell'edificio.

Decreto Asseverazioni

Il decreto Asseverazioni disciplina, invece, il contenuto e le modalità di trasmissione dell'asseverazione dei requisiti per gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 119 del D.L. Rilancio, come previsti dai decreti di cui al comma 3-ter, dell'articolo 14, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63 nonché, per i medesimi interventi, le modalità di verifica ed accertamento delle attestazioni e certificazioni infedeli al fine dell'irrogazione delle sanzioni previste dalla legge.
L'asseverazione potrà avere ad oggetto gli interventi conclusi o uno stato di avanzamento delle opere per la loro realizzazione, nella misura minima del 30% del valore economico complessivo dei lavori preventivato La redazione dovrà avvenire nel rispetto dei moduli tipo allegati al decreto stesso.
L'asseverazione con riferimento al caso di uno stato di avanzamento potrà essere presentata non più di due volte per ogni intervento, e dovrà essere comunque seguita, dopo il termine dei lavori, dall'asseverazione riferita alla conclusione dei lavori.
Il Tecnico Abilitato dovrà allegare, a pena di invalidità dell'asseverazione medesima, copia della Polizza di Assicurazione che costituisce parte integrante del documento di asseverazione e copia del documento di riconoscimento.
Il D.M. disciplina, inoltre, i controlli a campione sulla regolarità delle Asseverazioni volti ad accertare la sussistenza delle condizioni per la fruizione delle detrazioni fiscali di cui all'articolo 119 commi 1 e 2 del D.L. Rilancio.

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