Il Decreto Semplificazione apre alla possibilità di utilizzare l'elenco IPA qualora la P.A. non abbia comunicato la propria PEC al ReGIndE

Avvocati: notifiche via PEC anche utilizzando IPA

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Dopo la spinta data alla giustizia digitale dal D.L. Rilancio, che ha prorogato fino al 31 ottobre 2021 alcune delle misure introdotte in via sperimentale per lo svolgimento dei processi e delle udienze (da remoto e in via telematica) durante il periodo emergenziale, anche il D.L. Semplificazioni, in vigore dal 17 luglio, contribuisce con misure che avranno effetti rilevanti anche per gli avvocati.
L'art. 28 del D.L. n. 76/2020, infatti, si occupa della "Semplificazione della notificazione e comunicazione telematica degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale" e interviene sulla disciplina concernente la comunicazione al Ministero della giustizia, da parte delle pubbliche amministrazioni, dell'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), da utilizzare per la ricezione di comunicazioni e notificazioni.
La norma in esame prevede la possibilità di comunicare gli indirizzi PEC di organi o articolazioni, anche territoriali, delle pubbliche amministrazioni. Si prevede, inoltre, la possibilità di comunicare ulteriori indirizzi PEC delle amministrazioni che si costituiscono in giudizio tramite i propri dipendenti. Sono infine disciplinati i casi di mancata comunicazione dell'indirizzo PEC.
Le novità introdotte dal decreto legge avranno l'effetto di impedire agli avvocati di doversi attardare in lunghe file per notificare gli atti cartacei alla P.A. in quanto la riforma consentirà loro di utilizzare indirizzi PEC anche per quelle amministrazioni che, nonostante la scadenza del termine, non abbiano cominciato al ReGIndE il recapito da utilizzare.

ReGIndE: cos'è e come funziona

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Come noto, in accordo con quanto regolamentato dal DM 44/2011, il Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE), gestito dal Ministero della Giustizia, contiene i dati identificativi nonché l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dei soggetti abilitati esterni.
Le Pubbliche Amministrazioni (di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001), dotate di una autonoma soggettività processuale, possono procedere alla registrazione dei soggetti abilitati appartenenti all'amministrazione.
L'art. 16-ter del D.L. 179/2012 ha previsto che, a decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale rientra nei pubblici elenchi anche il Registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia.
Tale provvedimento ha dunque individuato nel ReGIndE l'unico elenco "ufficiale" dei recapiti della P.A., gestito dal Viminale e consultabile dagli avvocati, dagli uffici giudiziari e dagli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti.
Lo stesso D.L. 179/2012, inoltre, aveva fissato al 30 novembre 2014 la data entro la quale le amministrazioni avrebbero dovuto comunicare il proprio indirizzo PEC al ReGIndE. Purtroppo, molte di queste, tra cui l'INPS, non hanno provveduto nonostante la scadenza del termine.
Ciò ha costretto i legali a dover provvedere ad effettuare notifiche in maniera tradizionale, con file agli sportelli anche durante la fase di emergenza sanitaria, stante il rischio di vedersi dichiarare nulla la notifica a mezzo PEC a un indirizzo non compreso nel ReGIndE, con dispendio di tempo e denaro.

Le novità del D.L. Semplificazioni

L'assenza di un indirizzo PEC presso cui notificare atti giudiziari nei confronti della pubblica amministrazione ha comportato un rallentamento del processo di digitalizzazione della giustizia. L'intervento normativo di cui al D.L. Semplificazioni intende potenziare detto processo incentivando l'utilizzo degli strumenti di notificazione telematica.
Viene dunque introdotto un nuovo comma 1-ter al menzionato art. 16-ter, che apre alla possibilità di utilizzare anche un altro elenco oltre al ReGIndE, ovvero l'Ipa, l'indice dei domini digitali della pubblica amministrazione gestito dall'AgID (Agenzia per l'Italia digitale), di cui all'articolo 6-ter del CAD.
Si vuole, in tal modo, semplificare la notifica telematica degli atti giudiziari alle pubbliche amministrazioni al fine di superare le problematiche derivanti dalla mancata comunicazione da parte di numerose amministrazioni del proprio indirizzo di posta elettronica certificata.
La norma prevede che, in caso di mancata indicazione nell'elenco degli indirizzi PEC, la notificazione degli atti alle pubbliche amministrazioni (in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale) possa essere validamente effettuata, a tutti gli effetti, al domicilio digitale indicato nell'Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi, di cui all'articolo 6-ter del CAD.
Ove risultino nell'Indice più domicili digitali facenti capo alla stessa amministrazione pubblica, la notificazione è effettuata presso l'indirizzo PEC primario, ivi indicato nella sezione ente dell'amministrazione pubblica destinataria, secondo le previsioni delle Linee guida di AgID (Det. 4 aprile 2019, n. 97).
Tali disposizioni trovano applicazione anche alla giustizia amministrativa (ai sensi della modifica recata dalla norma in esame al comma 1-bis dell'art. 16-ter).

Foto: 123rf.com
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