Dall'Inps arriva una nuova circolare con istruzioni e novità: ecco le istruzioni per i genitori su come compilare le denunce contributive

Congedo parentale, le ultime novità

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Sono stati introdotti dal decreto Cura Italia prima e poi ampliati dal decreto Rilancio, sia il congedo parentale che l'estensione dei permessi ex legge 104. Adesso nella circolare n. 81 dell'8 luglio 2020 (in allegato), tardiva perché era giugno il termine ultimo per usufruirne, l'Inps specifica le modalità operative in materia di diritto alla fruizione del congedo per emergenza covid-19 e di permessi indennizzati di cui alla legge n. 104/1992. Il periodo in cui è possibile fruire del congedo covid-19 è stato esteso fino al 31 luglio 2020 ed è aumentato da 15 a 30 il numero di giorni fruibili dai genitori per l'assistenza ai figli durante il predetto periodo.

Congedo Covid-19: bonus babysitter e centri estivi

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Nella circolare l'Inps fornisce le istruzioni operative per l'uso dei 30 giorni di congedo parentale straordinario, riconosciuti in alternativa alla fruizione del bonus babysitter, da utilizzare entro il 31 luglio. Accanto alle indicazioni su uso e richieste del congedo Covid-19, la circolare parla anche sugli ulteriori 12 giorni di permessi 104. I trenta giorni di congedo parentale con causale specifica covid-19 possono essere fruiti in alternativa al bonus bebè solo se di quest'ultimo se ne è già chiesto per non più della metà del valore, cioè fino a 600 o 1.000 euro in relazione alla categoria di lavoratori. La circolare conferma inoltre la fruizione alternata dei due strumenti, già anticipata nella circolare 73/2020 relativa al bonus.

Congedo parentale e limiti di conversione

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Riguardo al congedo parentale, fruibile dai dipendenti del settore privato, dagli iscritti alla gestione separata e a quelle degli autonomi, il documento Inps chiarisce che i 30 giorni valgono per nucleo familiare, anche nel caso di più figli. Ed ancora, per le domande presentate dal 29 marzo, non opera più la conversione d'ufficio da congedo "ordinario" a quello Covid-19, dato che da quel giorno in fase di richiesta si può scegliere la tipologia di astensione dal lavoro. La conversione è possibile per chi ha fatto domanda tra il 4 e il 19 maggio, ossia tra la conclusione del periodo di fruizione del congedo di 15 giorni introdotto dal Dl 18/2020 e l'entrata in vigore della versione a 30 giorni. Il cambio deve essere richiesto dall'interessato presentando una nuova domanda di congedo Covid-19 e contestuale comunicazione al datore di lavoro (che lo deve indennizzare al 50% della retribuzione invece che al 30% e rettificare i flussi Uniemens).

Scarica pdf circolare Inps n. 81/2020
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Foto: 123rf.com
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