Con la delibera n. 238 del 23 giugno 2020 Arera autorizza gli enti competenti ad applicare il metodo tariffario in modalità flessibile causa Covid19

TARI ridotta causa Covid19

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Arera con la delibera n. 238 del 23 giugno 2020 (sotto allegata) autorizza gli Enti ad applicare il nuovo metodo tariffario con una certa flessibilità, nella consapevolezza dell'impatto che il Covid19 ha avuto sulle famiglie e sulle attività produttive.

Per chi riduce le tariffe e quindi è costretto a fare i conti con un gettito inferiore è prevista la possibilità di chiedere un'anticipazione finanziaria alla Csea, la Cassa Servii Energetici e Ambientali. Ricordiamo in breve cos'è la TARI e come funziona e come Arera è arrivata a concedere più flessibilità nell'applicazione del nuovo metodo tariffario.

TARI, copertura costi servizio smaltimento rifiuti e tariffe

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La legge n. 147/13, all'articolo 1, commi 639 e seguenti, ha istituito la Tari, componente dell'imposta unica comunale (IUC), la cui finalità è di finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore, da corrispondere in base a una tariffa commisurata ad anno solare.

Tariffa che deve essere approvata dal consiglio comunale, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, conformemente al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, predisposto da chi lo svolge e approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente preposta.

La tariffa deve coprire integralmente i costi di investimento e di esercizio del servizio, esclusi quelli che fanno riferimento ai rifiuti speciali, che devono essere smaltiti dai produttori, tenuti a dimostrarne anche l'avvenuto trattamento conformemente alla normativa di settore vigente.

I Comuni dotati di un sistema che gli consente di misurare in modo preciso la quantità dei rifiuti, ai sensi del comma 668 della legge n. 147/13, possono procedere all'applicazione "di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI, la quale è applicata e riscossa direttamente dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani."

Con la delibera n. 443/2019 Arera ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) che in se reca i "criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021."

Riduzione delle tariffe causa Covid19

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Nella delibera 238 del 23 giugno 2020 Arera osserva però come il meccanismo tariffario "ha risentito profondamente degli effetti dell'epidemia da virus Covid-19, dichiarata dall'Organizzazione mondiale della sanità, dapprima (il 30 gennaio 2020) come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e poi come "pandemia" (lo scorso 11 marzo)."

Pandemia a cui hanno fatto seguito diversi e numerosi provvedimenti legislativi, tra cui, per l'interesse che riveste ai fini dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti, il comma 5 dell'art 107 del decreto-legge 18/20 il quale ha disposto che: "i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (Pef) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal Pef per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021."

Modifiche quelle apportate dal suddetto comma 5 dell'art 107 d.l n. 18/2020, che Arera nel comunicato del 24 marzo 2020 ha evidenziato, ritenendo che la deroga alla copertura dei costi, alla corretta applicazione dei calcoli per la loro determinazione "possa rappresentare un mandato generico a replicare i corrispettivi dello scorso anno, indipendentemente dalla situazione attuale e dalle necessarie verifiche sul costo delle attività da svolgere."

Da qui e dalla considerazione di molteplici altri fattori la decisione di Arera di introdurre elementi di flessibilità nel settore dei rifiuti, che gli Enti territorialmente competenti (ETC) possono adottare per agevolare l'uscita dall'emergenza Coronavirus, garantendo al contempo la continuità di questo servizio essenziale.

In pratica si riconosce la possibilità agli enti locali, nel commisurare la tariffa per l'anno in corso, di tenere conto della situazione sanitaria che ha colpito il paese e con esso le attività produttive. Come precisa il comunicato del 24 giugno sul sito di Arera: "Gli Enti territorialmente competenti, nel definire le entrate tariffarie in applicazione delle regole previste dal Metodo Tariffario Rifiuti (Mtr), potranno considerare anche specifiche componenti previsionali che consentono di tener conto degli scostamenti attesi rispetto ai valori di costo effettivi dell'anno 2020, dovuti alla gestione dell'emergenza (connesse ad esempio alle modalità di raccolta e trattamento dei rifiuti prodotti dai soggetti in quarantena), anche dando la possibilità di attivare forme di copertura a favore delle agevolazioni eventualmente previste per le utenze domestiche disagiate."

Csea per chi riduce i corrispettivi delle utenze non domestiche

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Gli Enti che applicheranno una riduzione dei corrispettivi variabili, per sostenere in particolare le utenze non-domestiche, potranno chiedere "un'anticipazione finanziaria alla Cassa Servizi Energetici e Ambientali (Csea), per un importo corrispondente al minor gettito registrato per l'anno 2020" con la possibilità di recuperarlo nelle tariffe nelle tre annualità successive.

Presso il Csea è stato infatti istituito un fondo con la finalità di compensare gli impatti finanziari che l'emergenza Covid ha creato sul sistema dei servizi pubblici energetici e ambientali.

Leggi anche Tari: la tassa sui rifiuti, guida completa

Scarica pdf Deliberazione ARERA n. 238 del 23 giugno 2020

Foto: 123rf.com
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