La concorrenza è "leale" se la pubblicità indiretta non genera confusione con i prodotti di un concorrente. La pubblicità indiretta, realizzata mediante l'organizzazione di manifestazioni a premio e senza alcuna competizione sul premio stesso, si sostanzia essenzialmente in una specifica forma di promozione commerciale. Tale promozione vìola le regole sulla concorrenza sleale se genera confusione fra i prodotti del "promotore" e quelli di un concorrente. Nell'affermare tale principio la Corte ha sostenuto, inoltre, che si configura atto di concorrenza sleale se la confusione fra i prodotti viene accertata caso per caso. Non è necessario, dunque, che l'iniziativa commerciale sia, per così dire, nuova e quindi soggetta alla tutela "brevettuale" (Cassazione, Sentenza 9 settembre 2002, n.13079) [Massima della Cassazione].

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