Erogazione automatica per chi è stato ammesso al bonus di marzo. Domande fino all'8 luglio per i nuovi richiedenti il bonus da 600 euro per il mese di aprile
di Lucia Izzo - A partire da oggi, 8 giugno 2020, e fino al prossimo 8 luglio, i professionisti, che non hanno beneficiato dell'indennità di 600 euro a marzo, potranno presentare domanda per richiedere il bonus per il mese di aprile.
Come noto, il D.L. Rilancio ha riconosciuto, anche per i mesi di aprile e maggio 2020, l'indennità di 600 euro a sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria che era stata già riconosciuta dal D.L. Cura Italia per il mese di marzo 2020.

Decreto interministeriale per il bonus di aprile

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Il decreto interministeriale firmato lo scorso 29 maggio dalla Ministra del Lavoro, Nunzia Catalfo, e dal Ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, ha fornito le necessarie indicazioni agli interessati per poter fruire dell'indennità anche nel mese di aprile.

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Il testo tace, invece, per quanto riguarda l'iter che dovrà essere seguito per l'erogazione della tranche di maggio. All'uopo si attende un ulteriore decreto interministeriale che si occuperà di disciplinare il sussidio relativo al mese di maggio. La ministra Catalfo ha assicurato che tale provvedimento arriverà presto.

Chi dovrà presentare domanda

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Per chi, nel mese di marzo 2020, già beneficiato dell'indennità a valere sul fondo per il reddito di ultima istanza nel mese di marzo 2020 non sarà necessario fare nuovamente domanda: il bonus verrà erogato in automatico dalle Casse a valere sul fondo per il reddito di ultima istanza. L'istanza andrà invece presentata da coloro che chiedono per la prima volta l'accesso al beneficio.

Bonus aprile 600 euro: domande fino all'8 luglio

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I nuovi richiedenti dovranno presentare domanda agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria cui sono iscritti a partire da oggi, 8 giugno 2020, e avranno un mese di tempo. Il termine finale, infatti, è fissato al prossimo 8 luglio e le domande presentate successivamente, precisa il decreto ministeriale, sono dichiarate inammissibili.

Si rammenta che, per accedere al bonus, bisognerà essere liberi professionisti, non titolari di pensione diretta né di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, e non aver percepito o percepire altre indennità o agevolazioni incompatibili con il bonus.

Inoltre, per beneficiare dell'indennità bisognerà aver cessato, ridotto o sospeso la propria attività o il proprio rapporto di lavoro. In particolare, chiarisce il decreto ministeriale, per cessazione dell'attività si intende la chiusura della partita IVA, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020.

Per quanto riguarda i limiti reddituali, il bonus va a coloro che nel 2018 hanno conseguito un reddito professionale non superiore a 35.000 euro (in caso di limitazioni subite all'esercizio professionale) oppure tra i 35.000 ed i 50.000 euro in caso di cessazione o riduzione del 33% del reddito stesso nel primo trimestre 2020 rispetto al primo trimestre 2019. Possibile anche a coloro che si sono iscritti a una Cassa tra il 2019 e il 2020 e che dimostrino di non aver prodotto reddito professionali di importo superiore ai predetti importi.

Come fare domanda

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L'indennità andrà richiesta a un solo ente previdenziale e per una sola forma di previdenza obbligatoria. Le domande andranno presentate secondo lo schema predisposto dai singoli enti previdenziali, e sarà necessario allegare un'autocertificazione con la quale viene dichiarato di possedere i requisiti previsti dal D.L. 34/2020 e dal decreto interministeriale firmato nei giorni scorsi.
All'istanza dovrà essere allegata copia del documento d'identità in corso di validità e del codice fiscale nonché indicate le coordinate bancarie o postali necessarie per consentire l'accreditamento dell'importo relativo al beneficio. Saranno gli stessi enti previdenziali che verificheranno la regolarità delle domande ai fini dell'attribuzione del beneficio.

Cassa forense: domande esclusivamente online

Per quanto riguarda gli avvocati, Cassa Forense rende noto che gli iscritti potranno presentare le domande per l'erogazione del bonus per il mese di aprile a partire dalle ore 14:00 dell'8 giugno 2020 e fino alle ore 24:00 dell'8 luglio 2020, esclusivamente con modalità telematica tramite accesso alla propria area riservata presente nel sito della Cassa.
Coloro che sono stati ammessi al bonus di marzo, non devono ripresentare la domanda (il pagamento per il mese di aprile, come anticipato, sarà automatico.

Foto: 123rf.com
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