L'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 14/E fornisce indicazione di dettaglio sul bonus affitti, con la risoluzione 32/E istituisce il codice tributo

di Annamaria Villafrate - L'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 14/E (sotto allegata) fornisce indicazioni di dettaglio sul credito di imposta previsto dal decreto rilancio per sostenere le attività di impresa colpite dall'emergenza sanitaria Covid19, mentre con la risoluzione n. 32/E (sotto allegata) istituisce il Codice Tributo per l'utilizzo in compensazione del bonus affitti.

Cos'è il bonus affitti

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Il bonus affitti è una misura prevista dall'art 28 del Decreto Rilancio n. 34/2020 per contenere gli effetti negativi della situazione creatasi a causa dell'emergenza sanitaria Covid19.

Trattasi in particolare di un credito di imposta, commisurato al valore dei canoni di locazione, leasing e importi pagati per la concessione di immobili ad uso non abitativo.

Il credito spetta indipendentemente dalla categoria catastale di appartenenza dell'immobile, rilevando soprattutto il suo effettivo utilizzo.

Soggetti destinatari

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Sono destinatari della misura i soggetti che esercitano attività di impresa, arte o professione con ricavi o compendi che non superano i 5 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in cui è entrato in vigore il decreto Rilancio.

Beneficiano del credito di imposta anche le strutture alberghiere e agrituristiche, indipendentemente dai ricavi o compensi registrati nel periodo di imposta precedente e gli enti non commerciali, compresi quelli del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

La circolare fornisce ulteriori indicazioni di dettaglio sui soggetti destinatari, sui regimi fiscali destinatari, che comprendono anche coloro che operano in regime forfettario, gli imprenditori e le imprese agricole, e sulle modalità di determinazione dei ricavi e dei compensi.

Ambito oggettivo

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Il credito d'imposta è fissato nella misura del 30% o 60% relativamente ai canoni di locazione, di leasing (operativo) o all'importo dovuto per la concessione di immobili ad uso non abitativo, o dei canoni relativi a contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda che includono almeno un immobile a uso non abitativo.

Gli immobili disponibili in virtù dei suddetti contratti devono essere destinati allo svolgimento delle seguenti attività:

  • industriale,
  • commerciale,
  • agricola,
  • di interesse turistico,
  • artigianale.

Requisiti per il bonus

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Possono accedere al bonus affitti gli esercenti delle attività sopra indicati che nei mesi di marzo aprile e maggio 2020 abbiano subito una perdita di almeno il 50% rispetto al mese corrispondente dell'anno precedente, come risultante dalle fatture e certificazioni delle operazioni effettuate a marzo, aprile e maggio 2019. La verifica il calo del fatturato o dei corrispettivi va eseguito mese per mese, nelle modalità indicate nella circolare e in altre a cui rimanda la stessa, per cui può anche accadere che il credito di imposta spetti solo per uno dei mesi previsti.

Entità del credito di imposta

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Il credito prevede due diverse aliquote, una del 30% per i contratti di affitto d'azienda e una del 60% per la locazione di immobili ad uso non abitativo. Credito d'imposta che è commisurato all'importo versato nel 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio.

Per beneficare del credito però il canone deve essere stato corrisposto, in caso contrario la possibilità di beneficiare del bonus è sospesa fino al pagamento, a meno che il conduttore non decida di cedere il credito di imposta al locatore a titolo di pagamento del canone. In caso di riduzione dell'importo del canone causa Covid occorre considerare ai fini del calcolo le somme effettivamente corrisposte.

Inoltre, se le spese condominiali rientrano all'interno del canone di locazione, possono rientrare anch'esse nell'importo in base al quale calcolare il credito d'imposta.

Modalità di utilizzo del bonus

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Il credito di imposta può essere utilizzato nelle seguenti modalità:

  • in compensazione;
  • nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui si sono pagati i canoni;
  • cedendo il credito al locatore o a soggetti terzi come istituti di credito e intermediari finanziari;
  • per ridurre l'importo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di riferimento della dichiarazione in relazione al reddito complessivo netto dichiarato.

In caso di cessione del credito d'imposta la pubblica amministrazione ha il potere di effettuare i controlli necessari per accertare la spettanza effettiva del bonus e irrogare le relative sanzioni.

Il bonus affitto non è cumulabile con il bonus contemplato dall'art. 65 (credito di imposta per botteghe e negozi) del decreto n. 18/2020, previsto in favore di coloro che esercitano attività di impresa, nella misura del 60% delle spese sostenute per il mese di marzo per canoni di locazione relativi a immobili di categoria C/1.

Istituzione Codice Tributo compensazione

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Con la risoluzione n. 32/E del 6 giugno 2020 l'Agenzia delle Entrate informa i contribuenti di aver istituito il codice tributo per l'utilizzo in compensazione del bonus affitti da inserire nel F24 da presentare in via telematica, che è il seguente: "6920" "Credito d'imposta canoni di locazione, leasing, concessione o affitto d'azienda - articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34".

Leggi anche:

- Bonus affitti 2020: come funziona

- Bonus affitti anche per spese condominiali e pertinenze

Scarica pdf Circolare n. 14 del 6-06-2020 -Credito Imposta locazioni DL Rilancio
Scarica pdf Risoluzione F24 art. 28 DL Rilancio- Istituzione codice Tributo

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