In tema di calcolo del danno patrimoniale in seguito a riduzione della capacità lavorativa del lavoratore autonomo la Cassazione ha stabilito quale metodo si debba utilizzare per determinare l'ammontare del reddito netto. Tale somma viene data dalla differenza tra il totale dei compensi conseguiti (lordi) ed il totale dei costi relativi all'esercizio professionale, senza portare in detrazione le ritenute di imposta e gli oneri deducibili dal totale del reddito così come testualmente recita la sentenza ... "La norma legittima la detrazione - dall'ammontare dei proventi da lavoro autonomo al lordo delle eventuali ritenute d'imposta - delle spese per l'acquisto di beni strumentali, dei costi e degli oneri in genere (quali contributi previdenziali, compensi a terzi, interessi passivi sui finanziamenti, premi di assicurazione ed esborsi in genere inerenti all'esercizio dell'arte o della professione e corredati da idonea specifica documentazione) sì da consentire, attraverso la sottrazione del totale dei costi dall'ammontare dei ricavi, l'individuazione del reddito netto. In base all'art. 3 del d.l. 953/1982, convertito con modificazioni nella l. 53/1983, il possessore di redditi da lavoro autonomo - se derivanti dall'esercizio di arti e professioni e non superiori a lire 18 milioni - anziché provvedere alla indicazione analitica delle spese, contributi ed oneri deducibili, era facultato ad indicare forfetariamente il proprio reddito netto secondo coefficienti di redditività (pari al 70% dell'ammontare dei compensi nel periodo d'imposta conseguiti sino a lire 10 milioni, al 75% per la parte dei compensi superiore ai 10 milioni ma non ai 14, all'80% per la parte dei compensi superiori a 14 ma non a 18 milioni) e cioè avvalendosi di un conteggio in cui costi, spese ed oneri venivano espressi in percentuali (del 30, del 25 e del 20) rispetto a tre scaglioni (sino a 10, sino a 14 e sino a 18 milioni) di ricavi lordi, anziché essere in modo analitico specificati". .... (Giovanni Dami) LaPrevidenza.it,
Cassazione, Sez. III^ civile, Sentenza 9.11.2006, n. 23917 - Giovanni Dami

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