Dopo il passaggio alla Camera il D.L. Liquidità dovrebbe arrivare blindato al Senato a pochi giorni dalla scadenza. Ecco le novità introdotte dagli emendamenti approvati
di Lucia Izzo - Il D.L. Liquidità è pronto alla conversione in legge. Dopo l'ok della Camera (269 i voti favorevoli e 193 i contrari) e la fiducia incassata dal Governo in tale sede, il D.L. 23/2020 dovrà transitare sotto la lente di Palazzo Madama prima di essere definitivamente legge. Tuttavia, stante l'imminente scadenza (7 giugno) è improbabile che il testo definitivo subisca ulteriori modifiche o rischierebbe di sforare i termini per la conversione in legge (leggi anche: Dl liquidità: tutte le misure).

Misure per le imprese

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Come noto, il provvedimento in esame ha dettato, a seguito dell'emergenza COVID-19, misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali. Ecco le novità più rilevanti subite dopo il passaggio al Parlamento.

Garanzia SACE

Viene disposto un impegno finanziario di 200 miliardi di euro affinché SACE S.p.A. assicuri la necessaria liquidità alle imprese con sede in Italia colpite dall'epidemia COVID-19: fino al 31 dicembre 2020 si potranno concedere garanzie in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, affinché tali soggetti concedano finanziamenti sotto qualsiasi forma alle citate imprese.

Almeno 30 miliardi sono destinati al supporto delle PMI, inclusi, a seguito delle modifiche introdotte alla Camera, i lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di partita IVA, nonché le associazioni professionali e le società tra professionisti.

Della garanzia SACE potranno beneficiare le imprese di qualsiasi dimensione, ma le PMI dovranno aver pienamente utilizzato la loro capacità di accesso al Fondo di garanzia per le PMI, nonché alle garanzie fornite da ISMEA relativamente alle imprese del settore agricolo, agroalimentare e della pesca.
Dalle garanzie SACE saranno, in ogni caso, escluse le società che controllano direttamente o indirettamente una società residente in un Paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali, ovvero che sono controllate direttamente o indirettamente, da una società residente in un Paese o un territorio non cooperativo a fini fiscali. Le garanzie SACE, in quanto compatibili, si applicheranno anche alle cessioni dei crediti con garanzia di solvenza prestata dal cedente, effettuate dalle suddette imprese a favore di banche e intermediari finanziari.
La garanzia verrà rilasciata entro il 31 dicembre 2020, per finanziamenti di durata non superiore a 6 anni, con possibilità di avvalersi di un preammortamento fino a 36 mesi (anziché 24 mesi come inizialmente previsto).

Vincoli sui finanziamenti e stop alle delocalizzazioni

Durante l'esame Parlamentare sono stati precisati gli impegni e i vincoli a cui vanno incontro le imprese che beneficiano di finanziamenti coperti dalla garanzia SACE. In primis, non si potrà approvare la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel corso del 2020 e, qualora al momento della richiesta di finanziamento si sia già provveduto in tal senso, l'impegno verrà assunto dall'impresa per i 12 mesi successivi. L'impresa che beneficia della garanzia, inoltre, assumerà l'impegno a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali.
Il finanziamento coperto dalla garanzia dovrà essere destinato a sostenere costi del personale, nonché investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell'impresa beneficiaria, e le medesime imprese si dovranno impegnare a non delocalizzare le produzioni.
Ancora, gli emendamenti alla Camera hanno introdotto quali costi ammissibili al finanziamento garantito anche i costi dei canoni di locazione o di affitto di ramo d'azienda. Inoltre, il finanziamento dovrà essere destinato, in misura non superiore al 20% dell'importo erogato, al pagamento di rate di finanziamenti, scadute o in scadenza nel periodo emergenziale per le quali il rimborso sia reso oggettivamente impossibile a causa dell'epidemia.

Prestiti imprese e autocertificazione

Una delle maggiori novità è la previsione che le richieste di nuovi finanziamenti garantiti da SACE siano integrate da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, il cui contenuto riguarderà anche i requisiti richiesti dalla legislazione antimafia e dalla normativa in materia di repressione dell'evasione fiscale.
Fermi restando gli obblighi di segnalazione previsti dalla normativa antiriciclaggio, per la verifica degli elementi attestati dalla dichiarazione sostitutiva, il soggetto che eroga il finanziamento non sarà tenuto a svolgere accertamenti ulteriori rispetto alla verifica formale di quanto dichiarato.
Il titolare o il legale rappresentante dell'impresa dovrà dichiarare, tra le altre cose, che l'attività d'impresa è stata limitata o interrotta dall'emergenza epidemiologica COVID-19 o dagli effetti derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse alla medesima emergenza e che prima di tale emergenza sussisteva una situazione di continuità aziendale.
I finanziamenti saranno accreditati esclusivamente sul conto corrente dedicato. Tali disposizioni si applicano anche, in quanto compatibili, ai soggetti che svolgono, anche in forma associata, un'attività professionale autonoma.

Fondo Garanzia mutui prima casa

Nel corso dell'esame Parlamentare è stato precisato che anche gli imprenditori individuali e i piccoli imprenditori, come definiti dall'articolo 2083 c.c. potranno beneficiare della disciplina transitoria del Fondo solidarietà mutui "prima casa" (cd. fondo Gasparrini) secondo le modalità agevolate previste dall'articolo 54 del D.L. n. 18/2020, alle condizioni ivi previste.
Il D.L. Liquidità dispone, inoltre, che, per un periodo di nove mesi decorrenti dal 9 aprile 2020 (dunque fino al 9 gennaio 2021), i benefici del predetto Fondo siano applicabili anche ai mutui in ammortamento da meno di un anno, in deroga alla disciplina vigente. I benefici del Fondo saranno estesi alle quote di mutuo relative alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e alle relative pertinenze dei soci assegnatari, ove aventi le condizioni di legge.

Rimborso mancata partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali

Nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati è stata prevista l'attribuzione alle imprese, per l'anno 2020, di un credito di imposta pari al 30% delle spese sostenute dalle imprese per la partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali all'estero, ove siano state disdette in ragione dell'emergenza legata alla situazione epidemiologica legata al COVID-19.
Nel dettaglio, le spese agevolabili sono quelle per l'affitto degli spazi espositivi e per il loro allestimento, nonché quelle per le attività pubblicitarie, di promozione e di comunicazione connesse alla partecipazione.

Beni di impresa

Con una nuova norma introdotta in Parlamento viene prorogato (al 31 dicembre 2020 o al 31 dicembre 2021) il termine per effettuare la rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2018, attraverso il pagamento di un'imposta sostitutiva con aliquota del 12 per cento per i beni ammortizzabili e del 10% per i beni non ammortizzabili.

Fondo PMI

Potranno accedere in maniera gratuita e automatica al Fondo di garanzia i nuovi finanziamenti di importo limitato concessi in favore di PMI e persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, la cui attività d'impresa sia stata danneggiata dall'emergenza COVID-19.
In Parlamento, la platea è stata estesa comprendendovi anche associazioni professionali e società tra professionisti, agenti e subagenti di assicurazione e broker iscritti alla rispettiva sezione del Registro unico degli intermediari finanziari e assicurativi. Anzi, per tali soggetti, l'intervento del Fondo è potenziato: la copertura è del 100% sia in garanzia diretta che in riassicurazione e l'importo dei finanziamenti è fino a 30 mila euro (non più 25 mila).

La Camera ha anche esteso, da 6 a 10 anni, la durata dei finanziamenti garantiti e anche rideterminato il tasso di interesse da applicare ai finanziamenti garantiti.

Detraibilità IVA e microcredito

Il Parlamento ha anche previsto la detraibilità a fini IVA degli acquisti di beni ceduti a titolo di erogazione liberale in natura per finanziare gli interventi di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la cui disciplina è contenuta nel decreto-legge n. 18 del 2020.
In particolare, per effetto delle norme in esame, tali acquisti di beni si considerano effettuati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione e dunque detraibili dall'IVA secondo la disciplina generale (art. 19 del D.P.R n. 633 del 1972). Ancora, l'art. 13-ter, introdotto durante l'esame presso la Camera, autorizza i Confidi (di cui all'articolo 112 del TUB, (D. Lgs. n. 385/1993) a detenere partecipazioni negli operatori di microcredito.

Golden Power

Per contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, viene temporaneamente esteso, fino al 31 dicembre 2020, l'ambito di applicazione degli obblighi di notifica e dei poteri speciali (c.d. golden power) inerenti agli attivi strategici nei settori dell'energia, dei trasporti, delle comunicazioni, nonché agli ulteriori attivi strategici connessi ai fattori critici elencati dall'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b), c), d) ed e) del regolamento (UE) 2019/452.
Nel corso dell'esame alla Camera, l'ambito di applicazione è stato ulteriormente esteso al settore sanitario, per quanto riguarda la produzione, l'importazione e distribuzione all'ingrosso di dispositivi medicali, medico chirurgici e di protezione individuale.

Sospensione canoni per uso immobili appartenenti allo Stato

Introdotta una nuova norma che, al fine di garantire la continuità delle imprese colpite dall'emergenza COVID-19 e i livelli occupazionali, sospende il pagamento dei canoni dovuti per il periodo dal 1° marzo 2020 al 31 luglio 2020 per l'uso, in regime di concessione o di locazione, di beni immobili appartenenti allo Stato.

Imprenditoria in agricoltura

Nel corso dell'esame presso la Camera sono state recate nuove disposizioni in materia di sviluppo dell'imprenditoria in agricoltura. In particolare, ISMEA potrà concedere mutui a tasso zero a favore delle aziende agricole che intendano ristrutturare i mutui in essere, abbiano necessità di coprire le spese di gestione e intendano effettuare investimenti nel settore della produzione primaria e della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

Sospensione termini di scadenza titoli di credito

Confermata la sospensione dei termini di scadenza, ricadenti o decorrenti nel periodo dal 9 marzo 2020 al 31 agosto 2020 (ma tale termine viene posticipato rispetto alla versione iniziale), relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito emessi prima della data di entrata in vigore del decreto, e ad ogni altro atto avente efficacia esecutiva a quella stessa data. La sospensione opera a favore dei debitori e obbligati anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi espressamente.
I protesti o le constatazioni equivalenti levati dal 9 marzo 2020 fino al 31 agosto non saranno trasmessi dai pubblici ufficiali alle camere di commercio e, ove già pubblicati, le camere di commercio provvederanno d'ufficio alla loro cancellazione. Sono inoltre sospese le informative al prefetto e le iscrizioni nell'archivio degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento irregolari, che, ove già effettuate, sono cancellate.

Niente assistenza fiscale a distanza

Soppressa dalla Camera dei deputati la norma che prevedeva che CAF e professionisti abilitati potessero gestire a distanza l'attività di assistenza fiscale ai soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati, acquisendo la delega e la documentazione del contribuente attraverso modalità telematiche. La stessa norma consentiva, con le medesime modalità, anche la presentazione di dichiarazioni, modelli e domande di accesso o fruizione di prestazioni all'INPS.

Datori di lavoro e rischio contagio da COVID-19

Il D.L. liquidità si pone anche di risolvere la bufera sorta in ordine alla responsabilità del datore di lavoro verso i dipendenti infettati da Coronavirus. Viene dunque definito il contenuto dell'obbligo di tutela dell'integrità psicofisica del lavoratore a carico dei datori di lavoro pubblici e privati, con specifico riferimento al rischio di contagio.
Per l'adempimento dell'obbligo di cui all'art. 2087 del codice civile sarà necessario aver applicato, adottato e mantenuto le prescrizioni contenute nel protocollo sottoscritto il 24 aprile 2020 (e s.m.i.) tra il Governo e le parti sociali e negli altri protocolli e linee guida di cui all'articolo 1, comma 14, del D.L. n. 33/2020.

Sospensione segnalazione centrale rischi

Vengono sospese fino al 30 settembre 2020 le segnalazioni a sofferenza alla Centrale dei rischi della Banca d'Italia e ai sistemi di informazione creditizia, riguardanti le imprese di minore dimensione beneficiarie di alcune misure agevolative di natura creditizia (disciplinate dal decreto legge n. 18 del 2020) concesse a seguito dell'emergenza sanitaria Covid-19.
Non si tratta di una moratoria generalizzata per le segnalazioni, ma riservata solo in caso sia stato attivato un prestito accompagnato da garanzia pubblica.

Concordato e fallimento

Il D.L. proroga di 6 mesi i termini di adempimento dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione che abbiano già conseguito l'omologa da parte del tribunale al momento dell'emergenza epidemiologica.Analoga proroga è stata prevista per gli adempimenti relativi agli accordi di composizione della crisi e ai piani del consumatore.
Nei concordati in bianco e negli accordi di ristrutturazione dei debiti sono inoltre concesse ulteriori proroghe dei termini di deposito delle proposte, motivate espressamente con riferimento all'emergenza. Termini ulteriormente allungati in caso di concordato in bianco. Inoltre, la Camera ha previsto la possibilità per il debitore di rinunciare a tali procedure già avviate, sostituendole con la predisposizione di piani attestati di risanamento

Procedibilità ricorsi fallimento

Nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, inoltre, sono state ampliate le eccezioni alla regola dell'improcedibilità dei ricorsi per fallimento presentati dal 9 marzo al 30 giugno. Saranno, ad esempio, procedibili i ricorsi presentati dall'imprenditore in proprio, quando l'insolvenza non è conseguenza dell'epidemia COVID-19.
Procedibili le istanze di fallimento presentate dal pubblico ministero quando l'insolvenza risulta nel corso di un procedimento penale, ovvero dalla fuga, dalla irreperibilità o dalla latitanza dell'imprenditore, dalla chiusura dei locali dell'impresa, dal trafugamento, dalla sostituzione o dalla diminuzione fraudolenta dell'attivo. Sono stati poi introdotti ulteriori termini in relazione ai quali il periodo di improcedibilità non deve essere computato.

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