Dopo le linee guida relative al PAT, dal prossimo 3 giugno 2020 inizieranno le prime udienze con discussione da remoto dagli avvocati. Dopo il 31 luglio si torna alle udienze in presenza
di Lucia Izzo - Con un comunicato Stampa del 25 maggio 2020 la Giustizia Amministrativa rende noto che, a seguito delle nuove linee guida sul processo amministrativo, pubblicate del Presidente del Consiglio di Stato, Filippo Patroni Griffi, si terranno a partire dal 3 Giugno le udienze con la discussione da remoto degli avvocati. Questa fase terminerà il 31 luglio, data a partire dalla quale si dovrebbe tornare alla celebrazione delle udienze "in presenza".

PAT: le linee guida

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Le linee guida (qui sotto allegate) forniscono un quadro di indicazioni, condivise con l'avvocatura, in merito all'interpretazione dell'articolo 4 del D.L. 28/2020, utili a formulare l'istanza di discussione e ad esercitare le altre facoltà processuali previste (opposizione, richiesta di passaggio in decisione, deposito di note d'udienza), in modo da assicurare il corretto svolgimento del contraddittorio e la migliore organizzazione dell'udienza "virtuale".
Proprio a conferma della condivisione di tali modalità operative, sarà sottoscritto il protocollo di intesa tra la "Giustizia amministrativa" e gli organismi rappresentativi dell'avvocatura del foro pubblico e privato".
Deve, inoltre, richiamarsi quanto previsto dal decreto 134/2020 (qui sotto allegato), con cui il Presidente del Consiglio di Stato ha recato le regole tecnico-operative per l'attuazione del processo amministrativo telematico, nonché per la sperimentazione e la graduale applicazione dei relativi aggiornamenti.

Discussione orale e collegamento da remoto

L'art. 4, comma 1, del D.L. 28/2020 ha previsto, tra l'altro, che, nel processo amministrativo telematico, a decorrere dal 30 maggio e fino al 31 luglio 2020, potrà essere disposta d'ufficio o chiesta, in occasione della camera di consiglio cautelare, nonché in occasione dell'udienza in qualunque rito, la discussione orale mediante collegamento da remoto con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione dei difensori all'udienza, assicurando in ogni caso la sicurezza e la funzionalità del sistema informativo della Giustizia amministrativa e dei relativi apparati.
L'eventuale istanza andrà depositata entro il termine per il deposito delle memorie di replica ovvero, per gli affari cautelari, fino a 5 giorni liberi prima dell'udieza in qualunque rito. Si evidenzia, dunque, la possibilità di tre diverse ipotesi: richiesta congiunta delle parti; richiesta di alcune soltanto delle parti; la discussione della causa disposta dal Presidente del collegio anche in assenza di istanza di parte.
Nel primo caso, il presidente dispone senz'altro la discussione. Nel secondo caso, il presidente valuta l'istanza, anche sulla base delle eventuali opposizioni espresse dalle altre parti alla discussione da remoto. Nel terzo caso, la discussione è disposta d'ufficio dal Presidente sulla base di necessità legate al caso da decidere.
Si rammenta che, qualora le udienze sia pubbliche sia camerali del processo amministrativo si svolgano mediante collegamenti da remoto in videoconferenza, dovrà essere utilizzata "adeguata piattaforma in uso presso la Giustizia amministrativa", ovvero l'applicazione Microsoft Teams.

La comunicazione agli avvocati

Il decreto 134/2020 prevede che, in tutti i casi in cui viene disposta la discussione da remoto, la segreteria debba comunicare agli avvocati, con modalità idonee ad assicurare l'avvenuta ricezione, l'avviso del giorno e dell'ora del collegamento da remoto in videoconferenza, avendo cura di predisporre le convocazioni distribuendole in un congruo arco temporale e compatibilmente con il numero di discussioni richieste.
Nella stessa comunicazione saranno inseriti il link ipertestuale per la partecipazione all'udienza, nonché l'avvertimento che l'accesso all'udienza tramite tale link e la celebrazione dell'udienza da remoto comportano il trattamento dei dati personali anche da parte del gestore della piattaforma, come da informativa relativa al trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, pubblicata sul sito internet della Giustizia amministrativa.
Il link inviato dalla segreteria è strettamente personale e non cedibile a terzi, fatta eccezione per l'eventuale difensore delegato. Per partecipare alla discussione da remoto in videoconferenza sarà necessario che il dispositivo rispetti i requisiti previsti nelle allegate specifiche tecniche al decreto.

Divieti e interventi delle parti

Il decreto vieta la registrazione, con ogni strumento e da parte di chiunque, delle udienze pubbliche e camerali, nonché della camera di consiglio da remoto tenuta dai soli magistrati per la decisione degli affari.
Altresì vietato è l'uso della messaggistica istantanea interna agli applicativi utilizzati per la videoconferenza e, comunque, di altri strumenti o funzioni idonei a conservare nella memoria del sistema traccia delle dichiarazioni e delle opinioni espresse dai partecipanti all'udienza o alla camera di consiglio.
In caso di discussione orale da remoto in videoconferenza, in udienza sia di merito sia camerale, è stbilito che le parti contengano i loro interventi di discussione entro i seguenti tempi massimi:
a) Sette minuti in sede di discussione dell'istanza cautelare e nei riti dell'accesso, del silenzio, del decreto ingiuntivo, dell'ottemperanza e, in ogni altro rito speciale non espressamente menzionato;
b) Dieci minuti nel rito ordinario, nel rito abbreviato comune di cui all'articolo 119 c.p.a., nel rito sui contratti pubblici di cui agli articoli 120 e s.s. c.p.a., nei riti elettorali.
I tempi indicati sono assegnati a ciascuna parte, indipendentemente dal numero dei difensori che la assistono. Resta nella facoltà del presidente del collegio stabilire tempi di intervento inferiori o superiori in considerazione del numero dei soggetti difesi, della natura e della complessità della controversia, tenendo conto dei tempi massimi esigibili di lavoro quotidiano in videoconferenza, ivi comprese le necessarie pause.
Scarica pdf Decreto n. 134/2020 Regole Tecniche PAT
Scarica pdf CdS Linee Guida discussione da remoto

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