Il Decreto Rilancio introduce una detrazione fino al 110% delle spese sostenute tra luglio 2020 e dicembre 2021 per specifici interventi di efficientamento energetico e riduzione del rischio sismico
di Lucia Izzo - Tra le novità introdotte dal Decreto Rilancio, il corposo intervento normativo recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, emerge un "super bonus" per le spese inerenti l'efficientamento energetico e la riduzione del rischio sismico.

Superbonus per ristrutturazione edilizia 2020

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Il D.L. riconosce una maxi-detrazione nella misura del 110% delle spese, documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021 per specifici interventi volti ad incrementare l'efficienza energetica degli edifici (ecobonus), la riduzione del rischio sismico (sismabonus) e per interventi ad essi connessi relativi all'installazione di impianti fotovoltaici e colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.

Super Ecobonus: gli interventi ammissibili

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Gli incentivi spettano, in primis, per gli intervento di efficientamento energetico di cui all'articolo 14 del D.L. n. 63/2013, ma non per tutti. Lo stesso D.L. Rilancio fornisce un puntuale elenco di quelli ammissibili.

Isolamento termico

Si potrà beneficiare della maxi detrazione per gli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo.
In tal caso, la detrazione sarà calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 60.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio. I materiali isolanti utilizzati, tuttavia, dovranno rispettare i criteri ambientali minimi disciplinati dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017.

Impianti di climatizzazione

La maxi detrazione spetta anche per quegli interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria:
- a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto;
- a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo;
- a microcogenerazione.
La detrazione, in tal caso, è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.
La maxi detrazione spetta anche per gli interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione.

Altri interventi

Infine, l'aliquota al 110% si applica anche a tutti gli altri interventi di efficientamento energetico di cui all'articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90/2013) nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento di efficientamento energetico previsti dalla legislazione vigente, ma solo a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi menzionati nei precedenti paragrafi.

Condizioni per accedere

Per accedere alla detrazione, gli interventi dovranno, nel loro complesso, dovranno assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio, ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica (A.P.E.) ante e post intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.
Ancora, gli interventi dovranno rispettare i requisiti minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 63/2013 che dovranno essere adottati entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto.

Super sismabonus

Il decreto Rilancio provvede ad aumentare l'aliquota, fino al 110%, anche per la detrazione spettante per gli interventi di messa in sicurezza antisismica degli edifici per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Sono interessati gli edifici destinati ad abitazioni principali nelle zone a riscjio sismico medio elevato (1,2 e 3, escluse quelle in zona sismica 4).

Impianti fotovoltaici

La detrazione spetta nella misura del 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 in relazione a interventi di installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del d.P.R. n. 412/1993.
La detrazione spetta fino a un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, sempreché l'installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi agevolati con l'ecobonus.
La detrazione è riconosciuta anche per l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati con la detrazione, alle stesse condizioni, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo e comunque nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo.
Tali detrazioni sono subordinata alla cessione in favore del GSE dell'energia non auto-consumata in sito e non sono cumulabili con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale.

Colonne ricarica per auto elettriche

Spetta la detrazione del 110% anche per l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, sempreché l'installazione sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi agevolati con la stessa percentuale dal'ecobonus.

Maxi detrazione: destinatari

Quanto ai beneficiari, il D.L. precisa che le disposizioni relative ai bonus summenzionati si applicano agli interventi effettuati:
a) dai condomìni;
b) dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari diverse da edifici unifamiliari non adibiti ad abitazione principale;
c) dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di "in house providing" per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
d) dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle
stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

Cessione o sconto in fattura

In luogo della detrazione, il contribuente potrà anche optare per la cessione o sconto dell'importo corrispondente alla detrazione. Questi, dunque, potrà preferire uno sconto in fattura da parte del fornitore, che potrà recuperarlo sotto forma di credito di imposta cedibile ad altri soggetti, comprese banche e intermediari finanziari, ovvero per la trasformazione in un credito di imposta.


Foto: 123rf.com
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