"Fase 2", in un documento le indicazioni da seguire per la ripresa dopo il periodo sospensione dei procedimenti di mediazione

di Gabriella Lax - L'11 maggio è il termine ultimo del periodo di sospensione dei procedimenti di mediazione. Il Consiglio nazionale forense suggerisce agli Organismi Forensi di riprendere il servizio avendo cura di seguire una serie di indicazioni che si trovano nel documento dal titolo "Suggerimenti agli Organismi di Mediazione Forense in merito al d.l. 17 marzo 2020 n. 18 convertito in legge 24 aprile 2020 n. 27" (in allegato).

Ripartenza favorendo lo smart working

[Torna su]

In relazione ovviamente alla dotazione di mezzi e persone dell'ufficio, va favorito lo smart working del personale «consentendo la gestione delle pratiche da remoto così come l'aggiornamento per via telematica degli avvocati e dei mediatori sullo stato delle procedure in corso», il deposito telematico, mediante invio per posta elettronica certificata, delle nuove domande di mediazione e dei documenti relativi ai procedimenti in corso.

Fissazione di nuovi incontri, le precedenze

[Torna su]

Viene raccomandato, nella fissazione di un nuovo incontro per i procedimenti per i quali gli incontri precedentemente fissati siano stati rinviati a data da destinarsi di dare la precedenza alle mediazioni demandate dal giudice per le quali serve anticipare l'attività in funzione della data d'udienza, al fine di completare, se possibile, la mediazione in tempo utile. Il Cnf sottolinea l'importanza di rinnovare la convocazione delle parti e dei difensori nei procedimenti in corso ove il primo incontro sia stato rinviato, con modalità che assicurino l'avvenuta ricezione della comunicazione da parte dei destinatari.

La mediazione da remoto

[Torna su]

Per quanto riguarda la mediazione da remoto: possono svolgere la mediazione telematica tramite sistemi di videoconferenza anche in assenza di apposita previsione del proprio regolamento di procedura fino al 31 luglio 2020, dopo tale data apportando le necessarie modifiche al regolamento dell'Organismo. La trattazione dell'incontro di mediazione in videoconferenza è condizionata al consenso di tutte le parti e che la piattaforma deve consentire il riconoscimento delle parti e la loro contestuale presenza a video. L'eventuale disconnessione del segnale video durante la sessione sarà motivo di sospensione della stessa. L'accesso alle stanze virtuali è riservato ai soli soggetti coinvolti nel procedimento di mediazione tramite link dedicato con password o chiamata diretta da parte dell'organismo o del mediatore. Il mediatore trasmette telematicamente via posta elettronica ordinaria o certificata il verbale e l'eventuale accordo alle parti private per la firma (digitale o analogica) e ai procuratori per la sottoscrizione digitale. Il procedimento si conclude con la trasmissione al mediatore del file, contenente il verbale e l'eventuale accordo, firmato da tutte le parti e da tutti i procuratori. Il mediatore sottoscriverà digitalmente il file ai fini dell'esecutività dell'accordo. Infine, il mediatore formula la proposta di conciliazione, la segreteria dell'Organismo la comunica tempestivamente a tutte le parti trasmettendola a mezzo posta elettronica certificata ai procuratori, indicando le modalità e l'indirizzo telematico al quale far pervenire nei termini di legge l'eventuale accettazione o rifiuto motivato.

Scarica pdf Suggerimenti agli Organismi di Mediazione Forense in merito al d.l. 17 marzo 2020 n. 18 convertito in legge 24 aprile 2020 n. 27

Foto: 123rf.com
In evidenza oggi: