Sospensione delle procedure esecutive sulla prima casa a norma dell'art. 54 ter della legge di conversione del Decreto Cura Italia in vigore dal 30 aprile
Avv. Floriana Baldino - Nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 29.4.2020, è stata pubblicata la legge n. 27/2020 di conversione in legge del decreto Cura Italia con il tanto atteso Titolo III, riguardante le misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario.

Sospensione procedure esecutive sulla prima casa

In particolare, nella sezione relativa alle misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'art. 54-ter ha previsto la sospensione delle procedure esecutive sulla prima casa.
Esaminiamo nel dettaglio le misure previste a sostegno delle famiglie in difficoltà nella conversione in legge del D.L. 18/2020.

Art. 54-ter del Decreto Cura Italia

L'art. 54-ter, della legge 27/2020, dal titolo "Sospensione delle procedure esecutive sulla prima casa" prevede quanto segue: "Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in tutto il territorio nazionale è sospesa, per la durata di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all'articolo 555 del codice di procedura civile, che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore."
Questo è sicuramente un provvedimento di emergenza pensato e studiato per non aggravare una situazione già di grave difficoltà di quanti, in questo periodo, hanno perso il lavoro o sono in cassa integrazione, ed oltre a queste oggettive difficoltà economiche stanno anche perdendo la loro prima ed unica casa di abitazione e residenza.

I dubbi interpretativi

Questo provvedimento di sospensione delle procedure esecutive, pur essendo importante e di grande sostegno per le famiglie in gravi difficoltà, tuttavia è limitato nel tempo. Ha infatti una durata di soli sei mesi.
Inoltre, la formulazione dell'articolo è in sé molto lacunosa ed apre molti dubbi interpretativi sulle procedure che dovranno essere bloccate.
In particolare, non è chiaro se ad essere bloccate dovranno essere tutte le procedure di pignoramento in qualunque fase esse si trovino, quindi anche la procedura esecutiva giunta alla fase liquidatoria a seguito dell'assegnazione dell'abitazione, o se queste ultime saranno escluse dalla prevista sospensione per la tutela dell'aggiudicatario.
Floriana Baldino Avv. Floriana Baldino
Esperta di diritto amministrativo, bancario e gestione della crisi d'impresa (sovraindebitamento). Iscritta anche nell'albo del Ministero della Giustizia nel registro dei gestori della crisi del sovraindebitamento.
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