di Annamaria Villafrate - Il Consiglio dei Ministri del 29 aprile 2020 ha emesso un decreto che prevede misure urgenti in materia di giustizia disponendo il rinvio delle regole sulle intercettazioni e introducendo formalismi aggiuntivi per le istanze relative ai permessi premio e alle misure domiciliari.
- Riforma intercettazioni rinviata a settembre
- Le perplessità della Cassazione
- Le altre novità del testo
Riforma intercettazioni rinviata a settembre
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Conte e del Ministro Bonafede, alla luce dell'emergenza sanitaria in atto, ha approvato un decreto legge che introduce misure urgenti per garantire la funzionalità dei sistemi con cui si intercettano le comunicazioni e le conversazioni, sancendo l'applicabilità della nuova normativa sulle intercettazioni ai procedimenti iscritti dopo il 31 agosto 2020 e non a quelli successivi al 30 aprile, come previsto inizialmente.
In un periodo in cui il lavoro degli uffici giudiziari è stato stravolto per i numerosi adeguamenti richiesti per scongiurare il rischio di contagio, l'esecutivo ritiene opportuno rinviare le regole sulle intercettazioni, perché avrebbero richiesto cambiamenti e sacrifici eccessivi in un momento in cui tanti sono stati gli sforzi di adattamento alle novità di questi mesi.
Le perplessità della Cassazione
Sulla decisione dell'Esecutivo hanno sicuramente avuto il loro peso le perplessità palesate dalla Corte di Cassazione qualche settimana fa. Applicare infatti la disciplina ai procedimenti iscritti dopo il 30 aprile avrebbe comportato problemi legati al diritto transitorio nei casi in cui all'iscrizione di un reato effettuata prima del 30 aprile ne fosse seguita una dopo tale data per nuovi reati. In questo caso si sarebbe verificata la stortura di dover applicare un doppio regime alla stessa indagine, in contrasto con il principio di autonomia delle iscrizioni.
Le altre novità del testo
Il testo del decreto legge non si limita a rinviare le novità previste in materia di intercettazioni. Esso si occupa di integrare anche la normativa penale in materia di detenzione stabilendo che:
- se le istanze per la concessione dei permessi e delle misure domiciliari vengono avanzate da detenuti condannati per reati di mafia a terrorismo l'autorità competente deve chiedere prima il parere del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale che ha emesso la sentenza;
- se in vece a richiedere le suddette misure sono i detenuti sottoposti al regime del 41 bis, è necessario chiedere anche il parere del Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo per verificare se il soggetto ha ancora collegamenti con la criminalità organizzata e risulta pericoloso.
Il permesso però non può essere concesso prima del decorso di 24 ore dalla richiesta dei suddetti pareri, a meno che non sussistono esigenze urgenti. Per quanto riguarda la misura domiciliare invece il magistrato ed il tribunale di sorveglianza decidono non prima, rispettivamente, di due e di quindici giorni dalla richiesta dei pareri, anche se questi non vengono emessi.
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