Secondo l'Adgi Roma, la legislazione emergenziale dei Dpcm rischia di comprimere diritti e frammentare l'Italia. Strumento legislativo più appropriato è il decreto legge

di Gabriella Lax - In tempo di coronavirus si è fatto largo uso di decreti del presidente del consiglio dei ministri nella legislazione d'emergenza, quando, invece lo strumento più idoneo da utilizzare per la legislazione emergenziale è il decreto legge. Lo scrive in una nota l'Adgi Roma, Associazione Donne giuriste italiane sezione di Roma.

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Per la legislazione d'urgenza, chiariscono le donne giuriste, sono stati «prodotti una serie di atti (dpcm, decreti ministeriali, ordinanze presidenti regioni, protocolli, messaggi, circolari, ecc.) che non solo creano una grande confusione, ma sembrano minare anche l'assetto delle fonti del diritto, stante l'attrazione di interi ambiti materiali nell'orbita della legislazione di emergenza - sottratti dunque alla legislazione parlamentare - e, più in generale, alla legislazione primaria».

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Come chiariscono gli avvocati Chiara Tagliaferro e Raffaella de Camelis, rispettivamente vice presidente e consigliera segretaria di Adgi Roma, riguardo al potere concorrente conferito alle Regioni con la modifica dell'art. 117 della Costituzione «ci auguriamo che questa scelta non determini una suddivisione dell'Italia in diverse separate realtà territoriali» da cui il timore che possa discenderne «un massiccio ricorso al Giudice Amministrativo per sollevare questioni di legittimità costituzionali di molte norme che incidono non solo su specifiche sfere di competenze e attribuzioni» ma anche su «diritti costituzionali dei cittadini quali la libertà di circolazione sul territorio nazionale (art. 16); la libertà di riunione ed associazione artt. 17 e 18 ed in qualche modo persino la libertà di culto (art. 19) essendo impossibile lo svolgimento di manifestazioni religiose che prevedono necessariamente la vicinanza fra le persone e, non da ultimo, l'iniziativa economica privata (art. 41)».

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Ma la risposta alla legislazione d'urgenza c'era già, stabilita dalla Costituzione che prevede all'art. 77 uno strumento normativo per i "casi straordinari di necessità e di urgenza": il decreto-legge. «A quest'ultimo, all'interno della gerarchia delle fonti, - chiudono le donne giuriste - l'ordinamento riconosce la garanzia di un atto che, proprio per la sua delicatezza, è destinato a passare al vaglio sia del Capo dello Stato sia del Parlamento, chiamato alla sua conversione. Donde, ferme restando le condizioni d'urgenza del caso, ci si chiede se lo strumento legislativo più appropriato non avrebbe dovuto essere proprio solo quest'ultimo».


Foto: 123rf.com
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