L'Aiga lamenta la palese disparità di trattamento: la sospensione di due mesi e mezzo prevista in favore dei contribuenti è penalizzante rispetto allo stop biennale di prescrizione e decadenza per l'amministrazione

di Valeria Zeppilli - L'articolo 67 del decreto Cura Italia (n. 18/2020) che oggi dovrebbe essere licenziato dal Senato "blindato" dalla fiducia, ha sospeso dall'8 marzo al 31 maggio 2020 tutte le attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso di carattere tributario, con l'intento di alleggerire i contribuenti in un periodo di evidente difficoltà per il paese.

Contestualmente, però, ha anche previsto una proroga dei termini per le attività di verifica e controllo in favore dell'Agenzia delle entrate, degli Enti locali e degli altri Enti impositori che, nella sostanza, sacrifica lo sforzo fatto con la predetta sospensione, andando a estendere il periodo di incertezza che gli istituti della prescrizione e della decadenza tendono ad arginare.

La proroga di prescrizione e decadenza

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La proroga dei termini prescrizionali e decadenziali è prevista, in particolare, dal quarto comma dell'articolo 67, mediante rinvio all'articolo 12 del decreto legislativo numero 159/2015 che, appunto, si occupa della prorogabilità dei predetti termini fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione al verificarsi di eventi eccezionali. Ciò con espressa deroga all'articolo 3, comma 3, della legge numero 212/2000 (cd. Statuto dei diritti del contribuente), in forza del quale "I termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta non possono essere prorogati".

Le lamentele dell'Aiga

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Per l'Associazione Italiana Giovani Avvocati si tratta di un'evidente compressione dei diritti del contribuente. Con il comunicato del 6 aprile qui sotto allegato, infatti, l'Aiga ha rilevato la palese "disparità di trattamento tra cittadino ed amministrazione, nonché la sproporzione e l'irragionevole prolungamento dei termini decadenziali e prescrizionali a fronte di una sospensione delle attività di controllo fissata, allo stato, in soli due mesi e mezzo".

L'appello al legislatore

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Per la predetta Associazione si tratta di una norma della quale non può non rilevarsi l'aperta difformità rispetto a quanto stabilito dallo Statuto dei diritti dei contribuenti e rispetto alla quale, quindi, si rende necessaria una profonda revisione in sede di conversione del decreto in legge.

L'appello è chiaro...non resta che attendere per scoprire se il legislatore deciderà di accoglierlo.

Scarica pdf comunicato Aiga 6 aprile 2020
Valeria Zeppilli

Foto: 123rf.com
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