(Cassazione penale, sez. V, 26 aprile 2006, n. 19512)
La sentenza citata ut supra chiarifica il contenuto precettivo dell'art. 127 Dlgs n. 30/2005 (codice della proprietà industriale) il quale dispone al comma 1° che "chiunque fabbrica, vende, espone, adopera industrialmente, introduce nello Stato oggetti in violazione di un titolo di proprietà industriale valido ai sensi delle norme del presente codice, è punito, a querela di parte, con la multa fino a 1032,91 euro."
Secondo la Corte non rileva, ai fini della configurabilità del reato ex art. 127 Dlgs n. 30/05 la mera somiglianza del prodotto contraffatto con quello originale, idonea a generare confusione; ossia secondo la Corte la confusione che il prodotto può ingenerare nel pubblico dei consumatori, per la suaa ....leggi tutto....
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