Consap in una pagina dedicata spiega il funzionamento del Fondo Gasparrini, i requisiti di accesso la procedura e l'estensione ai morosi

di Annamaria Villafrate - Sul sito di Consap nella pagina dedicata al Fondo di solidarietà mutui acquisto prima casa è presente una sorta di guida (sotto allegata) molto dettagliata che elenca tutti i casi in cui è possibile accedere allo stesso, compresi quelli introdotti dal recente decreto Cura Italia n., 18/2020, i requisiti da rispettare e la documentazione da allegare alla domanda. L'informazione più interessante però è quella che prevede l'estensione del Fondo anche a chi non è in regola con il pagamento delle rate fino a 90 giorni anteriori alla presentazione della domanda.

Fondo di solidarietà mutui acquisto prima casa

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Il Fondo di solidarietà istituito per sostenere coloro che contraggono un mutuo per l'acquisto della prima casa è stato istituito con la legge n. 244/2007. Grazie a questo strumento, chi ha contratto il mutuo, se si trova in una difficoltà economica temporanea, può ottenere la sospensione delle rate del mutuo. Il beneficio naturalmente è previsto solo in situazioni determinate, come la perdita del lavoro o la sopravvenuta morte o invalidità grave del titolare del mutuo.

Estensione Fondo emergenza Covid-19

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Il decreto Cura Italia n. 18/2020, all'art. 54 estende il Fondo Gasparrini a coloro che hanno subito, a causa dei provvedimenti intrapresi dal Governo per fronteggiare l'emergenza Covid, la sospensione dell'attività lavorativa per 30 giorni lavorativi consecutivi o la riduzione dell'orario di lavoro per almeno 30 giorni nella misura pari ad almeno il 20% di quello complessivo.

Per questi eventi il pagamento delle rate del mutuo contratto per l'acquisito della prima casa viene sospeso per un periodo minimo di 6 mesi fino a un massimo di 18 in base all'entità della diminuzione della sospensione o riduzione dell'orario di lavoro. Professionisti e autonomi possono usufruire del fondo se auto-certificano "di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell'ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall'autorità competente per l'emergenza coronavirus."

Fondo di solidarietà anche per i morosi

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Il sito della Consap, nella pagina dedicata a fornire ai lettori le istruzioni necessarie sul funzionamento del Fondo di solidarietà per i mutui contratti per l'acquisto della prima casa, chiarisce che dal giorno in cui Consap conclude positivamente l'istruttoria della richiesta di sospensione, la banca procede all'attivazione della sospensione dell'ammortamento del mutuo nel termine di 30 giorni lavorativi, o 45 se si tratta di mutui cartolarizzati o oggetto di obbligazioni bancarie cartolarizzate. Periodo di sospensione che "include anche il periodo di morosità, non superiore a 90 giorni, antecedente la presentazione della domanda."

Presupposti di accesso

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Può accedere al Fondo il proprietario di un immobile destinato ad abitazione principale, titolare di un contratto di mutuo per l'acquisto dello stesso, di importo non superiore a 250.000 euro, in ammortamento da almeno un anno e in una condizione di ritardo nel pagamento delle rate fino a 90 giorni consecutivi al momento in cui presenta la domanda.

Nel caso in cui il mutuo sia cointestato è sufficiente che le condizioni richieste per ottenere la sospensione sussistano in capo a uno dei mutuatari. Qualora poi uno dei soggetti cointestatari del mutuo siano impossibilitati a sottoscrivere la domanda a causa dell'emergenza Covid 19, chi la avanza può dichiarare, sotto la propria responsabilità, di agire anche in loro nome e per loro conto.

La procedura in breve

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Consap infine stila l'elenco dei documenti da allegare alla domanda di sospensione del mutuo, che variano naturalmente in base ai casi che impediscono al titolare di rispettare l'impegno preso. Acquisita la documentazione la banca, invia la domanda a Consap, provvede poi alla registrazione della domanda e all'acquisizione dell'identificativo della pratica. Entro 10 giorni invia tutta la documentazione obbligatoria a Consap, che entro i 15 successivi comunica la sua decisione motivando l'eventuale rigetto alla banca, che a sua volta deve comunicarlo al cliente.

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Foto: 123rf.com
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