Dal 1° giugno la nuova procedura per le pensioni di invalidità: la modalità unica di trasmissione delle domande per sveltire l'erogazione della prestazione

di Gabriella Lax - L'obiettivo rimane lo stesso: anticipare le informazioni per sveltire l'erogazione della prestazione. Tuttavia la nuova procedura più rapida per le pensioni d'invalidità partirà dal primo giugno.

Pensioni d'invalidità, procedura semplificata dal 1° giugno

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A stabilirlo è il messaggio numero 1387 del 26 marzo 2020 dell'Inps (in allegato). Considerato lo stato di emergenza in corso e per agevolare la presentazione delle domande di prestazione, come hanno richiesto anche dagli Istituti di Patronato, la nuova modalità di presentazione delle domande di invalidità civile, cecità civile, sordità, handicap e disabilità per tutti i soggetti di età compresa tra i 18 e i 67 anni, illustrata con il messaggio n. 1275 del 20 marzo 2020, sarà resa obbligatoria a partire dal 1° giugno 2020. Di conseguenza fino a tale data viene prorogata la fase sperimentale.

Tempi ridotti

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La buona notizia è che, col cambiamento della procedura, diminuiscono i tempi di erogazione delle prestazioni economiche a cui si ha diritto e questo grazie all'anticipazione delle informazioni di tipo socio-economico, che di solito vengono trasmesse soltanto al termine della fase sanitaria.

Destinatari della semplificazione

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Per usufruire della procedura semplificata è necessario rispondere ai requisiti anagrafici al momento della domanda di invalidità ossia avere tra i 18 e i 67 anni. La verifica avviene in automatico poichè il primo dato da inserire nel modulo online il codice fiscale del soggetto interessato. Altri dati nei pannelli sono finalizzati all'avvio dell'accertamento sanitario (richiedente, rappresentante legale, recapiti, accertamento), altri sono funzionali alla liquidazione dell'eventuale prestazione economica, in quanto consentono di acquisire: dati dell'eventuale ricovero; dati relativi allo svolgimento di attività lavorativa; dati reddituali; modalità di pagamento; delega alla riscossione di un terzo "quadro G"; delega in favore delle associazioni "quadro H".

Scarica pdf messaggio Inps n. 1387/2020
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Foto: 123rf.com
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