Nuove sanzioni per chi viola le regole anti-contagio. Il D.L. 19/2020 prevede sanzioni amministrative al posto di quelle penali, aumentate per i recidivi. Si rischia anche la chiusura dell'attività
di Lucia Izzo - È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 79 del 25-3-2020, ed è in vigore alla medesima data, il decreto legge n. 19/2020 (qui sotto allegato) che ha recato ulteriori e urgenti misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.


Il provvedimento punta a fornire risposte ad alcune criticità emerse nei giorni dell'emergenza a seguito dei molti interventi con cui l'Esecutivo ha provato ad arginare la diffusione del virus COVID-19 come meglio poteva.
Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha sottolineato in Parlamento che "il nostro ordinamento non conosce - a differenza di altri ordinamenti giuridici - un'esplicita disciplina per lo stato di emergenza, abbiamo dovuto costruire, basandoci pur sempre sulla legislazione vigente, un metodo di azione e di intervento che mai è stato sperimentato prima".

Coronavirus: sanzioni e controlli per chi viola le regole

Le novità più interessanti riguardano sicuramente il capitolo dedicato alle sanzioni e ai controlli. L'Esecutivo ha preso in considerazione le criticità legale al rispetto delle regole anti-contagio sinora perseguite ai sensi dell'art. 650 c.p., reato di natura contravvenzione punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a duecentosei euro.
Il decreto prevede che, salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento sarà punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400 a 3.000 euro e non si applicheranno le sanzioni contravvenzionali previste dall'articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità.
Nei casi di mancato rispetto delle misure previste per pubblici esercizi o attività produttive o commerciali, si applicherà anche la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.
La già pesantissima multa aumenta ulteriormente in caso di recidiva e potrà arrivare fino a 6mila euro nei casi più gravi. Il Decreto Legge, infatti, prevede che nel caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

Carcere per chi viola la quarantena

La violazione intenzionale del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte a quarantena perché risultate positive al virus è punita con la pena di cui all'articolo 452, primo comma, n. 2, del codice penale (reclusione da uno a cinque anni).

Depenalizzazione per i denunciati

I quasi 100mila cittadini che sono stati denunciati ex art. 650 c.p. nei giorni scorsi per aver violato le disposizioni anti-COVID-19, potranno contare su una "depenalizzazione" prevista dal medesimo D.L. 19/2020.
Il decreto precisa che le disposizioni che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente al 25 marzo 2020. Ma in tal caso, le sanzioni amministrative saranno applicate nella misura minima ridotta alla metà.

Provvedimenti emergenziali fino al 31 luglio

Ancora, decreto legge va a riordinare la disciplina dei provvedimenti adottati durante la fase emergenziale. Il decreto prevede che, per contenere e contrastare i rischi sanitari e il diffondersi del contagio, possano essere adottate, su specifiche parti del territorio nazionale o sulla totalità di esso, una o più tra le misure previste dal decreto stesso.
Nel dettaglio, tali misure possono essere adottate per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al termine dello stato di emergenza, fissato al 31 luglio 2020 dalla delibera assunta dal Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020.
Tra le misure adottabili rientrano, ad esempio, quelle relative alla limitazione della circolazione delle persone, alla sospensione dell'attività, alla limitazione dell'ingresso o la chiusura di strutture e spazi aperti al pubblico e così via.
Nel dettaglio, vengono disciplinate le procedure per l'adozione di tali misure, prevedendo che siano introdotte con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri. Inoltre, per specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario, si consente ai Presidenti delle regioni di emanare ordinanze contenenti ulteriori restrizioni, esclusivamente negli ambiti di propria competenza.
Le ordinanze ancora vigenti all'entrata in vigore del decreto-legge continuano ad applicarsi nel limite di ulteriori dieci giorni. Il Presidente del Consiglio o un Ministro da lui delegato riferisce ogni 15 giorni alle Camere sulle misure adottate.
Scarica pdf Decreto Legge n. 19/2020

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