Dubbi ancora irrisolti nella giustizia amministrativa circa la sospensione di cui al D.L. 11/2020. Per il Consiglio di Stato ci sarebbero ostacoli per il deposito telematico
di Lucia Izzo - Il D.L. n. 11/2020 ha introdotto "Misure straordinarie e urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria". Si tratta di un pacchetto di riforme che hanno coinvolto anche la giustizia amministrativa.

Giustizia amministrativa: cosa prevede il D.L. n. 11/2020

Come noto, l'art. 3 del menzionato D.L., prevede innanzitutto, il rinvio d'ufficio delle udienze pubbliche e camerali a data successiva al 22 marzo 2010. Al comma 1 è previsto altresì che, sempre al periodo decorrente dall'8 al 22 marzo 2020, si applichi il regime della sospensione "feriale" dei termini processuali (operante dal 1° al 31 agosto di ogni anno) di cui all'art. 54, co. 2, del codice del processo amministrativo.
I procedimenti cautelari, promossi o pendenti nel medesimo lasso di tempo, saranno invece decisi, su richiesta anche di una sola delle parti, con il rito di cui all'articolo 56 c.p.a. e la relativa trattazione collegiale sarà fissata in data immediatamente successiva al 22 marzo 2020.

Termini per il deposito degli atti: i dubbi interpretativi

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Sull'interpretazione di questa norma, in particolare in relazione ai termini per il deposito di atti defensionali diversi dal ricorso introduttivo, sono giunti chiarimenti da parte della Commissione speciale del Consiglio di Stato con il parere 571/2020 (qui sotto allegato) e del Presidente del Consiglio di Stato con decreto n. 71/2020 (qui sotto allegato).

Molti operatori si sono chiesti se la sospensione disposta dal summenzionato D.L. nell'ambito del processo amministrativo operasse, come nel periodo feriale, con riferimento a tutti i termini processuali (di cui all'art. 73, comma 1, c.p.a.) o solo quelli di proposizione del ricorso.

Il problema sorge in quanto l'interpretazione letterale della norma sembrerebbe sospendere i termini sia con riferimento agli atti introduttivi del giudizio sia in relazione agli atti di parte inerenti alla trattazione dei giudizi già incardinati. Ecco di seguito le risposte fornite dal Consiglio di Stato che, tuttavia, sembrano ancora lasciare molti dubbi irrisolti che solo un intervento del legislatore potrebbe definitivamente chiarire.

I chiarimenti della Commissione Speciale

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Ciò che appare complessa, dunque, è l'interpretazione relativa ai termini per il deposito di atti defensionali diversi dal ricorso introduttivo, quali, a titolo esemplificativo, il deposito di documenti, memorie e repliche stabilito dall'articolo 73, comma 1, c.p.a.

L'interpretazione letterale del D.L., secondo la Commissione, sembra stridere con lo spirito e la ratio del provvedimento legislativo urgente, atteso che con precipuo riguardo al termine per il deposito del ricorso (art. 45 c.p.a.) e soprattutto a quelli endoprocessuali richiamati dal già citato art. 73, comma 1, c.p.a., non si ravvisano le medesime esigenze che hanno giustificato la sospensione delle udienze pubbliche e camerali.
Trattasi di attività, si legge nel testo, che il difensore può svolgere in via telematica e senza necessità di recarsi presso l'ufficio giudiziario e, per questo, non appare esservi alcun pericolo per la salute dei difensori né si moltiplicano le occasioni di contatto sociale e dunque le possibilità di contagio.

Nessuna sospensione per i termini endoprocessuali

In sintesi, se la rapida diffusione dell'epidemia giustifica pienamente il rinvio d'ufficio delle udienze pubbliche e camerali (dall'8 al 22 marzo 2020) per evitare, nei limiti del possibile, lo spostamento delle persone per la celebrazione delle predette udienze, nonché la trattazione monocratica delle domande cautelari (salva successiva trattazione collegiale), sempre allo scopo di evitare lo spostamento delle persone e la riunione delle stesse all'interno degli uffici giudiziari, non sembra reperirsi adeguata giustificazione, invece, per la dilatazione dei termini endoprocessuali.
Appare, pertanto, sicuramente più in linea con la ratio del decreto legge un'altra interpretazione della norma nel senso che il periodo di sospensione riguardi esclusivamente il termine decadenziale previsto dalla legge per la notifica del ricorso (artt. 29, 41 c.p.a.) e non anche i citati termini endoprocessuali.

Provvedimento chiarificatore

Stante tale diversa opzione esegetica, Commissione auspica un pronto e urgente intervento, alla prima occasione utile e a livello normativo, attraverso un provvedimento chiarificatore di carattere interpretativo e quindi di portata retroattiva, in modo da assicurare la certezza nella materia dei termini processuali a beneficio di tutte le parti dei giudizi.

Rimessione in termini per errore scusabile

La Commissione, ben consapevole in ogni caso delle difficoltà connesse a un'interpretazione meramente letterale della disposizione, ritiene, per tale ragione, che spetti al Collegio incaricato della trattazione della causa valutare attentamente, di volta in volta, la possibilità di accordare la rimessione in termini, per errore scusabile, alla parte che non ha potuto provvedere agli adempimenti e ai depositi nei termini di legge.
Tale possibilità, spiega la Commissione, è prevista in via generale dall'articolo 37 c.p.a. e, con specifico riferimento all'emergenza nazionale, anche dall'articolo 3, comma 7, del decreto che, pur richiamando solo i commi 2 e 3 del già citato art. 3, non farebbe venir meno la portata generale dell'istituto di cui all'art. 37 c.p.a. e, dunque, la possibilità di applicarla in via generale.
Si ritiene che il giudice, in presenza di oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto o di gravi impedimenti di fatto (circostanze entrambe che potrebbero ben ricorrere in casi del genere), possa disporre, anche d'ufficio, la rimessione in termini per errore scusabile.

Deposito telematico: rinunciare ad avvalersi della sospensione

Il Presidente del Consiglio di Stato, intervenuto con successivo provvedimento, pur condividendo l'interpretazione della Commissione, evidenzia come la conclusione a cui la medesima Commissione è giunta rappresenti un "avallo esegetico che, seppur autorevole, non ha efficacia cogente per i giudici chiamati a decidere sul caso concreto".
In pratica, prosegue il deceto "non può che confidarsi, al fine di una effettiva, pronta e corale reazione alla diffusione epidemiologica che non sacrifichi oltremodo l'efficienza e la capacità di risposta del sistema giudiziario amministrativo, in un atteggiamento pienamente collaborativo dell'avvocatura e dei singoli avvocati che si traduca in una sostanziale rinuncia ad avvalersi, per quanto concerne il deposito telematico degli atti defensionali di cui all'art. 73, comma 1, c.p.a., della sospensione di cui all'art. 3 comma 1 del D.L. 11/2020."
Scarica pdf Commissione Speciale CdS parere 571/2020
Scarica pdf Presidente Consiglio di Stato decreto 71/2020
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