Via libera del Consiglio dei Ministri al decreto che integra e corregge il Codice della crisi d'impresa. Prorogate per le microimprese le segnalazioni all'OCRI
di Lucia Izzo - È quanto deciso dal Consiglio dei Ministri che, nella giornata del 13 febbraio 2020, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che introduce disposizioni integrative e correttive al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al d.lgs. n. 14/2019.

Codice della crisi e dell'insolvenza: Cdm approva correttivo

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Come noto, il Codice approvato lo scorso anno in attuazione della legge 155/2017 ha disciplinato compiutamente le situazioni di crisi o insolvenza del debitore, sia esso consumatore, professionista o imprenditore, riformando la materia delle procedure concorsuali e relative alla c.d. crisi da sovraindebitamento.

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Il "correttivo" al decreto approvato dal Consiglio dei Ministri chiarisce il contenuto di alcune disposizioni e apporta modifiche dirette a meglio coordinare la disciplina dei diversi istituti previsti dal Codice.

Microimprese: proroga per le segnalazioni all'OCRI

Novità importanti per le "micro" imprese stante la proroga di sei mesi concessa per le segnalazioni d'allerta all'OCRI (Organismi di composizione della crisi d'impresa) da parte degli organi di controllo interno e dei revisori contabili, oltre che dei creditori pubblici qualificati (Inps, Fisco e agenti della riscossione, di cui all'art. 14 CCII.
Per quanto riguarda le procedure di allerta, dunque, al fine di introdurre gradualmente il sistema delle segnalazioni e migliorarne così l'efficienza, l'obbligo di segnalazione scatterà a partire da 15 febbraio 2021 e non più dal 15 agosto 2020.
Si precisa che la proroga interessa solo quelle imprese che, sostanzialmente (ma non integralmente), coincidono con quelle non obbligate all'adozione di un organo di controllo o di revisione ai sensi dell'art. 2477 c.c. purchè non abbia superato i limiti di cui al comma 2, lett. c).
Si tratta, nel dettaglio, delle imprese che, negli ultimi due esercizi non abbiano superato nessuno seguenti limiti:
- totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;
- ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità.

Le misure del correttivo

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Il "correttivo" provvede anche a correggere diversi refusi e a modificare alcune diciture accogliendo così le proposte di molti commentatori. In particolare, come illustrato da un comunicato stampa dell'esecutivo, viene chiarita nozione di crisi, sostituendo all'espressione "difficoltà" quella di "squilibrio" e ridefinendo il cosiddetto "indice della crisi", in modo da renderlo maggiormente descrittivo di una situazione di insolvenza reversibile piuttosto che di una situazione di predizione di insolvenza;.

Ancora, il correttivo va a:
- riformulare le norme riferite alle situazioni in presenza delle quali è possibile presumere lo svolgimento, da parte di un'impresa, dell'attività di direzione e coordinamento;
- chiarire la nozione di "gruppo di imprese", precisando che sono esclusi dalla definizione normativa oltre che lo Stato anche gli enti territoriali;
- ridefinire le "misure protettive" del patrimonio del debitore;
- rendere più stringenti le norme relative alla individuazione del componente degli "Organismi di composizione della crisi d'impresa" (OCRI) riconducibile al debitore in crisi.

Professionisti nell'OCRI

Il correttivo rende omogenea la qualità dei soggetti che, in base alla disciplina transitoria di cui all'art. 352 CCII, possono essere incaricati delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di crisi. I componenti del collegio dovranno essere scelti tra dottori commercialisti ed esperti contabili o avvocati, che abbiano svolto funzioni di commissario giudiziale, attestatore o abbiano assistito il debitore nella presentazione della domanda di accesso in almeno tre procedure di concordato preventivo che abbiano superato la fase dell'apertura o tre accordi e di ristrutturazione dei debiti che siano stati omologati.

Foto: 123rf.com
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