Con la sentenza n. 14801/06 della Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro, in controversia tra la Cassa Forense ed un proprio iscritto, la Suprema Corte torna, seppure in via incidentale ed esclusivamente al fine di correggere la motivazione della sentenza di merito, confermata nella parte dispositiva, ad affrontare la problematica concernente la validità, agli effetti previdenziali, di periodi d'attività professionale svolta in condizioni d'incompatibilità La problematica, che ha visto alterne soluzioni da parte della Suprema Corte, si è posta, nei diversi Ordinamenti previdenziali libero professionali, sostanzialmente secondo due modalità distinte che riflettono il diverso quadro normativo d'origine in tema d'incompatibilità. Ed infatti, sul tema dell'incompatibilità, si possono suddividere quegli ordinamenti previdenziali che contemplano specifiche norme che sanzionano espressamente l'esercizio della professione in situazioni d'incompatibilità prevedendo l'inefficacia ai fini previdenziali dei relativi periodi (Cassa Forense, Cassa Geometri, Enpav), da quelli che, invece, nulla prevedono al riguardo subordinando l'iscrizione all'ente di previdenza, di norma, alla sola iscrizione all'Albo ed all'esercizio (generalmente richiesto con il requisito della continuità) della libera professione (Cassa Commercialisti, Cassa Ragionieri, Inarcassa)... (Avv. Giampaolo Cervelli - www.previdenza-professionisti.it) LaPrevidenza.it,
Articolo dell'Avv. Giampaolo Cervelli - www.previdenza-prefessionisti.it

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