Mattarella ricorda la nascita e la storia del Tricolore che oggi compie 223 anni, vediamo quindi come è tutelata la bandiera dal nostro ordinamento

di Annamaria Villafrate - Il presidente Mattarella, in occasione delle 223 candeline del Tricolore, ne ricorda la nascita, la storia e il suo significato. Approfittiamo dell'occasione per vedere come è tutelata la bandiera nel nostro ordinamento, partendo dalla costituzione per passare poi al Codice penale, che la protegge dal vilipendio all'art 292 c.p, un reato odioso che travalica, per il cattivo gusto in cui si manifesta e si esprime, il diritto di critica e di libera manifestazione del pensiero.

Mattarella ricorda la nascita e il significato del Tricolore

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Il Presidente Mattarella ricorda che oggi il Tricolore compie 223 anni. Nato nel 1797 nell'Emilia Romagna è divenuto nel tempo il simbolo del Paese all'indomani dell'Unità, per affermare i valori della libertà, della democrazia, della solidarietà e della giustizia sociale.
La Costituzione lo celebra come simbolo della Repubblica all'art 12, che lo descrive così: "La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni".

All'estero poi il Tricolore rappresenta l'Italia e gli italiani impegnati in gare sportive importanti o in missioni militari di pace e costituisce un importante elemento di continuità tra generazioni, che deve spingerci verso il progresso, l'innovazione, il benessere e il rispetto. " Viva il Tricolore, viva la Repubblica", conclude infine il Presidente della Repubblica.

La tutela del Tricolore nel codice penale

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Chiara l'importanza simbolica e storica che il Tricolore riveste da oltre due secoli per il nostro ordinamento. Abbiamo visto che la Costituzione lo descrive, esaltandone così il valore simbolico che esso racchiude. A tutelarlo con più forza ci pensa invece il codice penale che all'art 292 punisce con la pena base da 1000 a 5000 euro "chiunque vilipende con espressioni ingiuriose la bandiera nazionale", disponendo l'aumento della multa da 5000 a 10.000 euro se il fatto viene commesso in occasione di una ricorrenza pubblica o di una cerimonia ufficiale.

Se poi la condotta oltraggiosa verso la bandiera non si limita alle parole, ma si passa a condotte materiali che si manifestano, come previsto dal comma 2 della norma, con la distruzione, la dispersione, il deterioramento, l'imbrattamento o il rendere inservibile questo simbolo con intenzione e pubblicamente, allora la pena prevista è la reclusione fino a due anni.

Cosa significa vilipendio

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Sul significato delle varie condotte sanzionate dal comma 2 non ci sono dubbi, più difficile invece comprendere il significato di vilipendio. Spesso si tende infatti ad attribuire al termine il significato di critica. In realtà il termine vilipendio travalica la semplice critica, anche dura e pungente rivolta alle istituzioni e ai suoi simboli, come il tricolore. Vilipendere infatti deriva da "tenere a vile" ossia manifestare disprezzo o dileggio verso qualcosa, in questo caso, il Tricolore, inteso come simbolo delle nostre istituzioni.

Ovvio quindi che il vilipendio va ben oltre il legittimo diritto di critica o di manifestazione del pensiero, proprio perché travalica il confine del buon gusto e del rispetto. Chi commette l'illecito penale del vilipendio alla bandiera infatti ricusa espressamente il valore etico, morale, sociale e politico che essa rappresenta, negandole ogni forma di rispetto, in modo che anche chi assiste a tale manifestazione sia indotto a comportarsi nello stesso modo.

Chiaro quindi che non è necessaria la presenza fisica della bandiera affinché si possa configurare l'illecito penale di vilipendio alla stessa, essendo sufficiente la sua percepibilità da parte di terzi. Come del resto chiarito dalla sentenza n. 48902/2003 "la bandiera nazionale è penalmente tutelata dall'art. 292 cod. pen. non come oggetto in sé, ma unicamente per il suo valore simbolico, suscettibile, per sua natura, di essere leso anche da semplici manifestazioni verbali di disprezzo, la cui penale rilevanza, ai fini della configurabilità del reato, richiede quindi soltanto la percepibilità da parte di altri soggetti e non anche la presenza della "res", da riguardarsi, in quanto tale, come del tutto indifferente."

Il rispetto per la bandiera: un limite alla manifestazione del pensiero

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La giurisprudenza della Corte di Cassazione, nella sentenza n. 1903/2018 ricorda infine che secondo nota giurisprudenza costituzionale ed europea in punto di tutela del diritto di manifestare il proprio pensiero in qualsiasi modo" chiariscono che "tale diritto non può trascendere in espressioni di ingiuria o di disprezzo che leda il prestigio o l'onore dello Stato, dei suoi emblemi e delle sue istituzioni pure tutelati con valenza primaria, ovvero in offese grossolane e brutali prive di correlazione con una critica obiettiva."

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