L'art. 29 reg. Consob, nel prescrivere che l'ordine di esecuzione di un'operazione inadeguata debba rivestire la forma scritta con esplicito riferimento alle avvertenze ricevute dall'investitore, ha indicato un elemento costitutivo del contratto di acquisto dello strumento finanziario ed introdotto una vera e propria regola di validità del medesimo. E poiché il T.U.F. ed il suo regolamento attuativo sono norme imperative a norma dell'art. 1418 c.c., laddove tali norme prescrivano requisiti di validità della fattispecie negoziale ?come appunto l'art. 29 reg. Consob- la loro violazione dà luogo alla nullità del contratto, non occorrendo che tale sanzione sia espressamente prevista dalla norma, in quanto a ciò vi sopperisce l'art. 1418, 1° comma c.c., che enuncia un principio generale rivolto a prevedere e disciplinare proprio quei casi in cui alla violazione di precetti imperativi non si accompagna una espressa previsione di nullità.
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