E' illegittimo il licenziamento del Direttore Generale della AUSL se gli obiettivi non sono stati precedentemente indicati dagli organi competenti. Il Consiglio di Stato nel ribadire tale concetto precisa che "È palese che, nonostante che la legge stabilisca che la verifica dei risultati dell'attività annuale debba farsi "secondo i criteri e i principi recati dalla normativa vigente" (art. 1, comma 6, d.l. 512 del 1994), tali parametri non siano espressamente enunciati. Con la conseguenza che spetta agli organi, chiamati ad esprimere le definitive valutazioni sugli operati dei direttori generali delle Aziende in discussione, desumere dalla legge - che stabilisce i poteri dei medesimi direttori - i criteri sui quali modellare gli apprezzamenti da condurre sulle loro gestioni annuali. È altresì pacificamente accolto in giurisprudenza, perché è un portato logico altrettanto generalmente accolto, che un giudizio in tanto può rispondere ad obiettività, in quanto è espresso sulla scorta di raffronti a misure predeterminate, e queste quanto più possibili legate ad elementi definiti nella loro materialità (come a determinati risultati di bilancio, a tempi medi di erogazione di prestazioni sanitarie, a rapporti tra popolazione assistita e consistenza delle risorse umane e strumentali apprestate per fornire il servizio, ma solo per citarne alcuni). La dovizia di elementi vari, raccolti in sede di istruttoria dalla amministrazione procedente, dimostra già questa carenza nella disomogeneità dei dati e degli elementi considerati. Questi, alla stregua di parametri diversi, possono condurre, sul piano della interpretazione dei giudizi espressi, a non chiare o non precise o non percepibili valutazioni correlative agli elementi messi in risalto nei giudizi stessi. Sicché i giudizi sono inficiati non solo sul piano giuridico, con riguardo alla esigenza di una motivazione che risponda ad obiettività ed a corrispondenza con l'interesse pubblico da perseguire in concreto, ma anche sul piano dei profili di valutazione cosiddetti "aziendalistici". Connessi, vale a dire, col nuovo carattere impresso alle aziende improntato alla economicità della gestione, poi espresso in modo esplicito, con la riforma di cui al d. lgs. 19 giugno 1999, n. 229, ma già desumibile dal sistema come era stato, all'epoca del provvedimento impugnato, definito con il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nella sua originaria formulazione". (Giovanni Dami)
Consiglio di Stato, Sezione V^, Sentenza 19.9.2006, n° 5476

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