La Cassazione conferma che devono essere stralciati i debiti fino a 1.000 euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010 e conseguentemente va cancellato il fermo amministrativo

di Annamaria Villafrate - Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere se la causa viene instaurata per contestare le cartelle di pagamento affidate agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010. L'art. 4 del decreto fiscale n. 119/2018 prevede infatti lo stralcio dei debiti di importo residuo fino a mille euro risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 10 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010. Questo quanto emerge dall'ordinanza n. 28072/2019 della Cassazione (sotto allegata) emessa per rispondere al ricorso avanzato da un contribuente avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale competente.

La vicenda processuale

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Un contribuente appella avverso la sentenza della competente Commissione Tributaria, che ha rigettato il ricorso contro un preavviso di fermo amministrativo, sostenendo l'illegittimità e la nullità delle notifiche postali dei titoli a persone diverse rispetto al destinatario e per non essere state eseguite dagli ufficiali della riscossione. Eccepisce inoltre l'illegittimità della procedura perché Equitalia Pragma è decaduta dalla potestà di emettere il preavviso e il fermo.

Sostiene inoltre, l'irragionevolezza, l'illogicità e la manifesta ingiustizia relativamente a diverse questioni che attengono il credito, i titoli, i sistemi di notifica, la giurisdizione tributaria e la prescrizione delle cartelle di pagamento notificate tra il 2000 ed il 2005. Equitalia si costituisce proponendo appello incidentale perché la sentenza ha omesso di dichiarare la carenza di giurisdizione in relazione ai ruoli per sanzioni amministrative.

La CTR però rigetta l'appello fornendo alcune precisazioni sui motivi relativi alla irritualità ed illegittimità delle notifiche delle cartelle esattoriali, sulla modalità semplificata e agevolata di notificazione, sul soggetto abilitato all'invio della raccomandata e infine sulla esclusione dell'obbligo previsto dall'art. 50, co. 2, del dPR. 602/73. Il contribuente ricorre in Cassazione, Equitalia resiste con controricorso.

I motivi del ricorso del contribuente

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Il contribuente ricorre in Cassazione sollevando quattro distinti motivi:

  • con il primo deduce il difetto di giurisdizione, perché sui crediti di natura non tributaria come le multe per la violazione del codice della strada, si poteva ricorrere al giudice ordinario;
  • con il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione delle "norme relative alle modalità di notifica delle cartelle di pagamento";
  • con il terzo lamenta l'omessa o contraddittoria motivazione della decisione sulla infondatezza e prescrizione dei crediti pretesi;
  • con il quarto si duole della violazione dell'art. 50 dPR n. 602/1973, perché la CTR ha escluso che la notifica del preavviso di fermo amministrativo doveva essere preceduta da quella dell'avviso di intimazione all'adempimento dell'obbligazione.

Cessata la materia del contendere per debiti e fermi sotto i 1000 euro

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La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 28072/2019 dichiara cessata la materia del contendere perché nelle more del giudizio è stata emanata la norma che contempla lo stralcio dei debiti fino a 1.000,00 euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010 (art. 4 del d.l. 119/2018, convertito in legge 136/2018 - c.d. decreto fiscale). Il comma 1 dell'art 4 prevede infatti che "i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 10 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sono . Automaticamente annullati." Il debito del contribuente fa riferimento a cartelle di pagamento notificate tra il 2000 e il 2005. Esso rientra quindi nello stralcio, visto che il valore per ciascuna cartella risulta inferiore a mille euro."

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Scarica pdf Cassazione ordinanza n. 28072-2019

Foto: 123rf.com
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