L'Inps precisa che la domanda giudiziale per ottenere l'indennità di accompagnamento è proponibile anche se il certificato non è idoneo

di Annamaria Villafrate - il messaggio Inps n. 3883/2019 (sotto allegato) chiarisce che la richiesta di accertamento delle condizioni sanitarie richieste per ottenere l'indennità di accompagnamento è soddisfatta, come chiarito da due recenti ordinanze della Cassazione, dalla presentazione della domanda d'invalidità civile con allegata certificazione medica che attesti la natura delle infermità, anche se nel certificato mancano le spunte sulle condizioni richieste per ottenere l'accompagnamento.

Valore del certificato medico e indennità di accompagnamento

La Direzione Centrale Sostegno alla non autosufficienza, invalidità civile e altre prestazioni dell'Inps, con il messaggio n. 3883 del 25 ottobre 2019 fornisce alcuni importanti chiarimenti, necessari dopo le due recenti ordinanze della Cassazione, n. 24896 del 4 ottobre 2019 e n. 25804 del 14 ottobre 2019, che si sono pronunciate sulla proponibilità della domanda giudiziale da parte del soggetto invalido, in presenza di un certificato medico incompleto o inidoneo.

L'Inps precisa infatti che se il certificato medico introduttivo carente del segno di spunta sulla qualificazione sanitaria - persona impossibilitata a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore - ovvero -persona che necessita di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita- o nel caso in cui il segno di spunta sia negativo" il funzionario che difende dell'Istituto non deve sollevare l'eccezione d'improponibilità per carenza di domanda amministrativa, né può formulare il proprio dissenso nei confronti della perizia definitiva del C.T.U nominato.

Non solo, i funzionari tenuti alla liquidazione dell'indennità di accompagnamento dovranno, dopo il decreto di omologa, pagare detta prestazione rispettando le modalità di decorrenza indicate nel provvedimento.

All'Inps non spetta individuare il contenuto delle domande

Come precisato infatti esaustivamente dall'ordinanza della Cassazione n. 24896/2019: " il requisito di proponibilità della domanda di accertamento delle condizioni sanitarie per ottenere l'indennità di accompagnamento è soddisfatto dalla presentazione della domanda di invalidità civile, con allegata la certificazione medica attestante la natura delle infermità; il giudizio di invalidità derivante dal quadro patologico rappresentato dall'istante è valutazione rimessa alla Commissione medica incaricata del relativo accertamento", questo perché "l'art. 20, comma 3, d.l. n. 78 del 2009 (...) attribuisce all'INPS l'individuazione delle modalità concrete di presentazione delle istanze, non anche l'individuazione del contenuto delle domande."

Scarica pdf Messaggio INPS n. 3882 del 25-10-2019

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