Il Consiglio di Stato rende parere favorevole, con alcune osservazioni, sullo schema di regolamento che disciplina l'iscrizione in via telematica degli atti di ultima volontà nel Registro Generale
di Lucia Izzo - Via libera del Consiglio di Stato allo schema di regolamento, predisposto dal Ministero della Giustizia, recante la disciplina delle modalità di iscrizione in via telematica degli atti di ultima volontà nel registro generale dei testamenti su richiesta del notaio o del capo dell'archivio notarile.

Lo schema recepisce quanto stabilito dall'art. 5-bis della legge 307/1981, come modificato dall'art. 12, comma 7, della legge 246/2005, recante semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005. Con il parere n. 2010/2019 (sotto allegato), i giudici amministrativi si esprimono favorevolmente sullo schema di regolamento, senza tuttavia lesinare alcune osservazioni.

Testamento e registrazione telematica: la normativa

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Con l'art. 5 della legge n. 307/81 è stata ratificata ed eseguita la convenzione relativa alla istituzione di un sistema di registrazione dei testamenti, firmata a Basilea il 16 maggio 1972.

La norma stabilisce che "Il notaio, entro dieci giorni da quando roga o riceve in deposito o comunque partecipa alla formazione di uno degli atti di ultima volontà (..), deve chiederne l'iscrizione nel registro generale dei testamenti trasmettendo all'archivio notarile una scheda, datata e sottoscritta" contenente una serie di indicazioni. Lo stesso obbligo incombe agli esercenti temporanei le funzioni notarili.

Inoltre, quando il testatore ne abbia fatto richiesta, il pubblico ufficiale che ha ricevuto o è depositario dell'atto deve chiedere al conservatore del registro generale dei testamenti anche l'iscrizione presso il competente organismo di altro Stato aderente alla convenzione di Basilea.

La riforma di cui alla L. n. 246/2005 ha previsto che l'obbligo di iscrizione possa essere assolto anche mediante trasmissione in via telematica, direttamente al registro generale dei testamenti, dei dati previsti e che, in tal caso, l'imposta di bollo, dovuta per ogni richiesta di iscrizione, sia corrisposta in modo virtuale.

Il regolamento sull'iscrizione dei testamenti in via telematica

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Lo schema di regolamento in esame, adottato dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, disciplina dunque le modalità di iscrizione in via telematica degli atti di ultima volontà nel registro generale dei testamenti su richiesta del notaio o del capo dell'archivio notarile.

L'obbligatorietà dell'iscrizione, già vigente nell'ordinamento ai sensi della legge n. 307, dei documenti trasmessi in formato cartaceo viene così ad essere prevista anche in formato elettronico in ragione della necessità di procedere ad una semplificazione e a un riassetto della normativa di riferimento, favorendo l'adempimento da parte dei notai e degli archivi notarili nonché la possibilità di consultazione ad opera degli utenti interessati.

Già in precedenza il Consiglio di Stato si era espresso su un testo elaborato in materia. Nell'adunanza del 20 aprile 2009 era stato reso un parere interlocutorio che invitava l'amministrazione ad approfondire e a chiarire talune questioni, prevedendo altresì che sul testo fosse acquisito il parere del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (oggi AgID, Agenzia per l'Italia Digitale).

Il nuovo schema di regolamento si compone di 9 articoli in tutto che spaziano dalle modalità tecniche della trasmissione telematica ai termini per la trasmissione, soffermandosi anche su imposta di bollo in caso di documenti informatici e controlli delle richieste di iscrizione, senza dimenticare le regole tecniche.

Modalità e termini della trasmissione telematica

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Il regolamento prevede che la richiesta di iscrizione in via telematica vada trasmessa direttamente al registro generale dei testamenti dal notaio entro dieci giorni e dal capo dell'archivio entro tre giorni liberi dalla data in cui si realizzano i presupposti per la richiesta di iscrizione.

Tale richiesta andrà trasmessa in allegato ad un messaggio di PEC e dovrà essere redatta in originale utilizzando appositi strumenti software. Non potranno essere trasmesse più richieste con un unico messaggio di posta elettronica.

Il documento informatico contenente la richiesta dovrà essere sottoscritto personalmente dai notai mediante firma digitale, mentre per gli altri soggetti tenuti alla richiesta di iscrizione sarà possibile anche altro tipo di firma elettronica qualificata.

Ancora, si prevede che, qualora il notaio e il capo dell'archivio notarile non ricevano la ricevuta di avvenuta consegna entro 24 ore dall'invio, questi saranno tenuti a trasmettere nuovamente la richiesta di iscrizione in via telematica ovvero su supporto cartaceo. Tuttavia, il Consiglio di Stato ritiene tale parte debba essere modificata poiché un simile meccanismo rischia di comportare un superamento dei termini previsti per la trasmissione della richiesta di iscrizione.

Irricevibilità della domanda

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Sarà il registro generale dei testamenti a comunicare al richiedente, sempre via PEC, il numero e la data di registrazione della richiesta di iscrizione e il numero di repertorio dell'atto al quale si riferisce la richiesta o il motivo che la rende irricevibile.

Il regolamento disciplina anche i casi in cui le richieste debbano considerarsi irricevibili e non trasmesse. Ciò avviene qualora la richiesta non sia trasmessa con messaggio PEC, oppure non sia elaborabile perché il documento informatico è difforme dalle specifiche tecniche indicate.

Ancora, irricevibili saranno le richieste di iscrizione non sottoscritte con le modalità previste dal regolamento o sottoscritte con firme basate su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso. Infine, si considerano non ricevibili anche le richieste di iscrizione sottoscritte da soggetto non legittimato a trasmetterle.

Il Consiglio di Stato ritiene debba precisarsi che "l'elenco delle ipotesi di irricevibilità delle richieste di iscrizione deve ritenersi tassativo".

Imposta di bollo sui documenti informatici

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Per quanto riguarda l'imposta di bollo sui documenti informatici contenenti le richieste di iscrizione, l'istanza telematica sarà soggetta alla stessa imposta di bollo dovuta per l'iscrizione effettuata con la scheda di cui all'articolo 5 della legge 307/1981.

L'assolvimento dell'imposta di bollo in modo virtuale può essere effettuato dal notaio, oppure, in alternativa, dall'archivio notarile competente mediante l'utilizzo di somme preventivamente versate dal notaio all'archivio notarile stesso.
L'imposta sarà dovuta una sola volta nel caso in cui l'iscrizione venga ripetuta, in via telematica o su supporto cartaceo, salve le ipotesi in cui la ripetizione della richiesta avvenga per effetto di irricevibilità o per causa imputabile al notaio.

Sul punto, il Consiglio di Stato, posto che le ipotesi di irricevibilità della richiesta di iscrizione sono definite con numero chiuso, ritiene debba essere chiarito quali siano le ipotesi ricomprese nell'espressione "per causa imputabile al notaio", che determina un nuovo pagamento dell'imposta di bollo.
Scarica pdf Consiglio di Stato, parere 2010/2019

Foto: 123rf.com
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