La circolare n. 117/2019 dell'Inps interpreta restrittivamente il co. 3 art. 14 del dl n. 4/2019 sulla incumulabilità tra redditi da lavoro e pensione quota 100

di Annamaria Villafrate - La circolare Inps n. 117/2019 (sotto allegata) fornisce importanti chiarimenti sulla incumulabilità della pensione quota 100 con i redditi da lavoro. Una delle delucidazioni più rilevanti riguarda il rapporto tra la pensione quota 100 e lo svolgimento di attività lavorativa autonoma occasionale.


Redditi da lavoro e quota 100

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A differenza di quanto sancito dal comma 3 dell'art. 14 del dl n. 4/2019 sulla decorrenza della incompatibilità "a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia", l'Inps chiarisce che i 5000 euro lordi annui compatibili con la pensione quota 100 vadano computati per l'intero anno di imposta in cui è erogato il trattamento pensionistico.

Incompatibilità pensione quota 100 e redditi da lavoro occasionale

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L'art. 14 comma 1 del decreto n. 4/2019 contenente le "Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni" prevede che: "In via sperimentale per il triennio 2019-2021, gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall'INPS, nonché alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, possono conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 38 anni, di seguito definita «pensione quota 100».

Al comma 3 dispone però che: "La pensione quota 100 non e' cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui."

In sostanza dalla lettura di queste disposizioni risulta che chi sceglie di usufruire della pensione quota 100 non può cumulare questa entrata con quelle derivanti dallo svolgimento di attività lavorativa dipendente, perché è richiesta come condizione la cessazione del rapporto di lavoro dipendente. Chi sceglie di beneficiare della pensione quota 100 però, stando alla norma, può continuare a svolgere attività lavorativa autonoma occasionale, purché il reddito conseguito dallo svolgimento da questa attività, non superi i 5000 euro lordi annui.

La circolare Inps n. 117/2019

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L'Inps però con la circolare n. 117/2019 restringe la lettura dell'art. 14 comma 3, disponendo che: " Ai fini della verifica del superamento di detto limite di importo rileva il reddito annuo derivante dallo svolgimento di lavoro autonomo occasionale, compreso, pertanto, quello riconducibile all'attività svolta nei mesi dell'anno precedenti la decorrenza della pensione e/o successivi al compimento dell'età richiesta per la pensione di vecchiaia."

Il divieto di cumulo tra pensione quota 100 e i 5000 euro lordi annui derivanti da prestazioni occasionali quindi, per l'Inps, vanno computati per l'intero periodo di imposta in cui viene corrisposta la pensione e non, come invece prevede il comma 3 dell'art. 14 dl 4/2019, a partire dal primo giorno di decorrenza della pensione.


Scarica pdf Circolare Inps numero 117 del 09-08-2019
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