Disintermediazione finanziaria o nuova forma d'intermediazione? Brevi cenni sul nuovo fenomeno digitale-finanziario del Markeplace lending, illustrato da CONSOB nei quaderni Fintech di luglio 2019
di Roberto Paternicò - Il "Marketplace lending" costituisce una forma di finanziamento alternativa a quelle tradizionali (un misto di e-commerce e crowdfunding).

Cos'è il Marketplace lending

Piattaforme digitali che consentono con molteplici interfacce utenti di essere costantemente connesse tra loro e di svolgere svariate attività, tra cui anche la produzione e/o lo scambio di beni e/o servizi in una piazza di mercato virtuale (c.d. marketplace). Con la componente "lending", poi, offrono al mercato nuove soluzioni tecnologico-finanziarie per l'incontro tra domanda e offerta di credito, alternative e spesso più efficienti rispetto all'intermediazione bancaria.

Le tipologie di Marketplace lending

In linea di massima possono distinguersi due tipologie di "lending marketplace": il modello attivo (c.d. active lending marketplace), nel quale gli investitori in modo autonomo selezionano le richieste di finanziamento direttamente tra quelle elencate sulla piattaforma e sulla base delle informazioni ivi presentate e il modello passivo (c.d. passive lending marketplace), in cui è il gestore della piattaforma ad effettuare il matching tra crowd-borrower (coloro che chiedono prestiti) e crowd-lender/investor (coloro che prestano o investono), dopo che questi ultimi hanno scelto la categoria di rischio.
A seconda della tipologia prescelta, si attivano diversi meccanismi di formazione del prezzo del credito e quindi del tasso d'interesse adottati nel marketplace. Si può avviare un meccanismo d'asta (una sorta di asta competitiva o asta marginale) che si contrappone al meccanismo del "portafoglio ordini" tipico dei "passive marketplace" oppure in base al rendimento, calcolato sulla base del "rating", che il gestore della piattaforma assegna alla richiesta di finanziamento.
La riduzione dei tassi di interesse, generabile da questa struttura operativa, porta a considerare le piattaforme "marketplace lending" come veicolo d'incremento dei livelli di inclusione finanziaria per le persone fisiche che sono al di sotto della soglia media di accesso ai servizi bancari (c.d. underbanked) ovvero che tendono a soddisfare i propri bisogni finanziari (ad esempio, con i banchi dei pegni), ma, anche, per enti collettivi i cui tentativi di finanziamento bancario rimangono, il più delle volte, privi di successo.

Le caratteristiche delle piattaforme "lending marketplace"

Difficile operare una mappatura sulla base dei modelli di business adottati dalle piattaforme, tuttavia da una ricognizione dei documenti informativi e delle condizioni contrattuali rinvenibili sui siti dei principali "lending marketplace" operanti in alcuni Stati europei ed extraeuropei, alcuni brevi cenni sulle varie tipologie:

- Client segregated account model

Agevola l'incontro tra crowd-borrower e crowd-investor senza partecipare alla transazione. Mera valutazione preliminare del merito creditizio del potenziale crowd-borrower e, nel caso in cui quest'ultimo soddisfi i requisiti minimi per ottenere il credito richiesto, viene pubblicata la sua richiesta di finanziamento sul sito web della piattaforma. La richiesta di finanziamento viene valutata dai potenziali crowd-investor iscritti alla piattaforma che decidono se procedere meno per il finanziamento. I flussi di denaro convergono in un conto nominativo presso un intermediario terzo (finanziario o bancario). La piattaforma percepisce solo commissioni (in genere, in percentuale rispetto all'importo finanziato) per aver agevolato l'incontro delle due parti;

- Notary model

Abbina le richieste tra crowd-borrower e crowd-investor ed opera come il precedente modello. Non appena le offerte di finanziamento raggiungono l'intera somma richiesta dal crowd-borrower, il prestito viene immediatamente erogato da una banca (modalità "all or nothing" - tutto il prestito richiesto o nulla);

- Balance sheet model

Dopo le valutazioni eseguite come succitato, la piattaforma invia alla "banca terza" la disposizione di erogare il prestito al crowd-borrower e nel giro di pochi giorni subentra nel credito della banca e utilizza, per acquistare il credito, le risorse finanziarie proprie raccolte tramite l'emissione di titoli di debito. Il rendimento di tali titoli di debito dipenderà dalla rischiosità e dall'andamento dei prestiti erogati. In alcuni casi, i prestiti sono originati dalla stessa piattaforma, la quale dovrà, in tale ipotesi, ottenere le necessarie autorizzazioni previste per i finanziatori professionali. In ogni caso, la piattaforma raccoglie risorse finanziarie dai crowd-investor (emettendo notes su cui riconosce un tasso di interesse passivo) ed impiega tali risorse in crediti, tipicamente, verso imprese ad un tasso di interesse attivo superiore. Il margine di profitto lordo per la piattaforma è dato dal margine di interesse. I crediti erogati sono solitamente a breve termine e comprendono prestiti agli studenti o lavoratori, linee di credito e anticipazioni di cassa a società;

- Guaranteed return model

Il ruolo della piattaforma è più incisivo nella definizione del prestito e delle condizioni contrattuali proposte ai crowd-borrower e crowd- investor, oltre che l'assunzione del rischio di credito in via diretta da parte della medesima, eroga direttamente il prestito ai crowd-borrower utilizzando il denaro raccolto dai crowd-investor ed assicurando loro un certo tasso di rendimento. I crowd-investor, sulla base della durata e del rischio che sono disposti a sopportare, investono il loro denaro nei prestiti erogati dalla piattaforma che fissa per ciascuna classe di "rating" un tasso di interesse attivo. Il denaro investito dai crowd-investor è dunque direttamente gestito dalla piattaforma che decide quali crowd-borrower finanziare e a quali condizioni contrattuali.
Queste piattaforme operano, in genere, per i prestiti personali, prestiti immobiliari, prestiti per gli studenti e per le imprese. Le imprese possono ottenere il credito da una vasta gamma di finanziatori che ripartiscono così tra loro il rischio, talvolta a fronte del rilascio di garanzie reali e/o personali.
E' sorta, in questa combinazione operativa, anche, l'opportunità di collaborazione tra banche e i "lending marketplace". Le prime hanno, infatti, maggiore esperienza nella valutazione del rischio di credito e disponibilità di capitali, mentre i secondi sono in grado di acquisire il cliente e di raccogliere informazioni a costi ridotti e in tempi rapidi.

Sofferenze e recupero crediti

Secondo i dati tratti dal rapporto Abi (luglio 2014) nella fase iniziale dei "lending marketplace", le sofferenze lorde sulle piattaforme consumer-based si aggiravano intorno al 6,6%, mentre quelle registrate sulle piattaforme di "business lending" per lo stesso periodo erano il 4,36% del fatturato.
Per il processo di gestione del rischio di credito in corso di rapporto, tutte le piattaforme distinguono le attività poste in essere per il sollecito di pagamento da quelle di recupero dei crediti.
Numerose piattaforme concedono al crowd-borrower di posticipare (fino ad un massimo di dodici volte) il pagamento delle rate ancora dovute a fronte del rinnovato impegno a pagare. Tuttavia, decorsi 10 giorni dal mancato pagamento (anche parziale) di 2-3-4 rate, in genere, le piattaforme inviano al crowd-borrower la dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine e trasmettono le pratiche a società specializzate nel recupero crediti. In caso di ritardo nel pagamento di 4-8 rate, in genere, la procedura adottata dalle piattaforme è di negoziare un piano di rientro, ma una volta inviata la lettera di decadenza di beneficio del termine, il crowd-borrower non può più richiedere la ristrutturazione del debito.
Il 70% delle piattaforme consumer-based ripartiscono le spese per il recupero del credito tra la piattaforma e il crowd-investor in proporzione al credito recuperato (in nessun caso le spese per il recupero potranno superare l'importo recuperato).
E' in uso, anche, gestione attiva delle sofferenze in portafoglio attraverso la cessione dei cosiddetti "non performing loan" e le piattaforme possono, per conto dell'investitore, cedere i crediti in sofferenza a soggetti terzi negoziando il relativo corrispettivo in modo da salvaguardare l'interesse del crowd-investor stesso.

Fondi di garanzia

La maggior parte delle piattaforme consumer-based mette a disposizione un fondo di garanzia a copertura (totale o parziale) delle insolvenze dei crowd- borrower.
Gli accantonamenti al fondo di garanzia vengono effettuati, in genere dal crowd-investor, in fase di messa a disposizione delle risorse e in percentuale dell'ammontare complessivo delle medesime.
Attraverso il fondo di garanzia le piattaforme subentrano in toto nel credito vantato dagli investitori e accreditano sui rispettivi conti di pagamento l'importo delle rate scadute e di quelle rimaste non pagate (in base alla disponibilità del fondo di garanzia stesso).

I volumi e la crescita

Il mercato statunitense domina il panorama del "marketplace lending" occidentale con circa 50 miliardi di prestiti concessi nel 2017 e 83 miliardi nel 2019 (ovvero il 75% dei volumi complessivi); segue il mercato inglese con circa 19 miliardi di prestiti nel 2019. Le piattaforme europee e australiane coprivano circa il 4% e l'1% del mercato nel 2017, con volumi erogati di 2 miliardi e circa 600 milioni di euro rispettivamente.
Nell'Europa continentale il marketplace lending è ancora relativamente poco diffuso le piattaforme europee hanno erogato, a fine 2016, circa 2,2 miliardi di euro nel settore del "consumer lending" e circa 1,9 miliardi in quello del "business lending".
Il settore nel 2012 registrava la presenza di 450 piattaforme nel mondo, di cui 200 collocate in Europa (Statista, 2013). A distanza di soli tre anni, al 2015, risultavano attive a livello mondiale circa 1250 piattaforme: di queste, circa 600 collocate in Europa, 375 in Nord America, 169 in Asia, 50 in Sud America, 37 in Oceania e 19 in Africa. La Cina è il mercato in cui oggi il marketplace lending è più diffuso: le statistiche rilasciate dalla Chinese Banking Regulatory Commission (2017) mostrano che, alla fine del 2016, erano attive circa 4.127 piattaforme.

Le problematiche giuridiche e regolatorie

Sulla base del quadro normativo europeo e nazionale e con la revisione "Disposizioni per la raccolta del risparmio dei soggetti diversi dalle banche", la Banca d'Italia ha introdotto la Sezione IX dedicata al solo "social lending" (marketplace lending): "Il social lending (o lending based crowdfunding) è uno strumento attraverso il quale una pluralità di soggetti può richiedere a una pluralità di potenziali finanziatori, tramite piattaforme on-line, fondi rimborsabili per uso personale o per finanziare un progetto. L'operatività dei gestori dei portali on-line che svolgono attività di social lending (di seguito, "gestori") e di coloro che prestano o raccolgono fondi tramite i suddetti portali (di seguito, rispettivamente, "finanziatori" e "prenditori") è consentita nel rispetto delle norme che regolano le attività riservate dalla legge a particolari categorie di soggetti (ad esempio, attività bancaria, raccolta del risparmio presso il pubblico, concessione di credito nei confronti del pubblico, mediazione creditizia, prestazione dei servizi di pagamento).
Con specifico riferimento alla raccolta del risparmio tra il pubblico, si rammenta che tale attività è vietata, in linea di principio e salve le eccezioni di seguito richiamate, sia ai gestori sia ai prenditori. Peraltro, valgono anche per detti soggetti le deroghe al divieto di raccolta di risparmio tra il pubblico previste dall'art. 11 del TUB, nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalla presenti disposizioni.
In particolare, per quanto riguarda i gestori, non costituisce raccolta di risparmio tra il pubblico:
— la ricezione di fondi da inserire in conti di pagamento utilizzati esclusivamente per la prestazione dei servizi di pagamento dai gestori medesimi, se autorizzati a operare come istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica o intermediari finanziari di cui all'art. 106 del TUB autorizzati a prestare servizi di pagamento ai sensi dell'art. 114-novies, comma 4, del TUB;
— la ricezione di fondi connessa all'emissione di moneta elettronica effettuata dai gestori a tal fine autorizzati.
Per quanto riguarda, invece, i prenditori, non costituisce raccolta di risparmio tra il pubblico:
— l'acquisizione di fondi effettuata sulla base di trattative personalizzate con i singoli finanziatori. Al riguardo, avute presenti le modalità operative tipiche delle piattaforme di social lending, le trattative possono essere considerate personalizzate allorché i prenditori e i finanziatori sono in grado di incidere con la propria volontà sulla determinazione delle clausole del contratto tra loro stipulato e il gestore del portale si limita a svolgere un'attività di supporto allo svolgimento delle trattative precedenti alla formazione del contratto. Per non incorrere nell'esercizio abusivo della raccolta del risparmio, i prenditori si avvalgono esclusivamente di piattaforme che assicurano il carattere personalizzato delle trattative e sono in grado di dimostrare il rispetto di tale condizione anche attraverso un'adeguata informativa pubblica.
— l'acquisizione di fondi presso soggetti sottoposti a vigilanza prudenziale, operanti nei settori bancario, finanziario, mobiliare, assicurativo e previdenziale.
La definizione di un limite massimo, di contenuto importo, all'acquisizione di fondi tramite portale on line di social lending da parte dei prenditori è coerente con la ratio sottesa alle presenti Disposizioni, volta a impedire ai soggetti non bancari di raccogliere fondi per ammontare rilevante presso un numero indeterminato di risparmiatori.
Sono comunque precluse ai gestori e ai prenditori la raccolta di fondi a vista e ogni altra forma di raccolta collegata all'emissione o alla gestione di mezzi di pagamento a spendibilità generalizzata.
Restano ferme le possibilità di raccolta senza limiti da parte di banche che esercitano attività di social lending attraverso portali on-line."

Una normativa ad hoc...

Per quanto concerne il c.d. "modello base" (ad esempio "client segregated account model" mediazione tra privati), le piattaforme non assumono l'obbligo di rimborso, di rischio di credito ne di trasformazione delle scadenze rendendo perciò immotivata l'applicazione di una disciplina pensata invece per tali rischi e attività.
Più che disintermediare dette piattaforme generano una nuova forma di "intermediazione" tra gli utenti assumendo, comunque, il ruolo di "operatori professionali". La veloce trasformazione del mercato digitale chiede un superamento della politica legislativa, da normative dedicate a singole fattispecie a quelle connotate da maggiore trasversalità senza le quali il sistema giuridico rischia una marcata rigidità (diametralmente opposta alla "liquidità" e flessibilità proprie di un'economia digitalizzata), sia da un'eccessiva frammentazione normativa che tende all'incremento di complessità e costi.
L'auspicio è che, a livello europeo, si opti per regolamentare le piattaforme digitali con un criterio funzionalistico e cioè con una disciplina generale e infra-settoriale, per regolare i rapporti tra gli utenti e la piattaforma, a prescindere dal fatto che quest'ultima operi in ambito commerciale o finanziario. Ripensare le già esistenti norme a protezione dei consumatori e degli utenti e quelle sulle dinamiche concorrenziali del mercato, considerando l'affermarsi sia di un vero e proprio mercato dei dati sia di nuove esigenze di tutela connesse alla "vertical integration" di attività e/o servizi in precedenza compiuti all'interno del marketplace da terzi produttori/distributori.
Creare una normativa ad hoc in deroga alla disciplina MiFID, in linea con la tendenza di numerosi paesi membri, per i "marketplace lending" come una forma di investimento, concentrarsi sulla tutela del crowd-investor e quindi sugli obblighi di condotta. Il processo di autorizzazione non richiede la sussistenza di requisiti patrimoniali, ma si potrebbe prevedere come obbligatoria una copertura assicurativa e si ravvisa un'incoerenza con la PSD2 (Payment Services Directive 2 - Pagamenti elettronici) nei casi in cui la piattaforma non svolga direttamente erogazione di credito a proprio rischio, non detenga fondi o strumenti finanziari dei clienti al fine di ridurre i relativi costi.
Per quanto concerne la tutela dell'investitore, la disciplina europea non fa differenza tra investitori al dettaglio e non, mentre sembrerebbe preferibile introdurre semplificazioni in presenza di investitori professionali/qualificati.
Necessaria, invece, una maggiore attenzione per la tutela dei richiedenti il prestito in ordine a specifici obblighi di trasparenza, cosi come espliciti obblighi di diligenza del fornitore dei servizi nella selezione dei progetti.
Assoggettare, inoltre, il marketplace lending esattamente alle medesime regole del marketplace investing è errato, viste alcune differenze fra i due fenomeni (ampiezza dell'universo investibile, maturità del settore e tipologie di strumenti di contenimento del rischio, livello di armonizzazione della disciplina a livello europeo, ecc.) che giustificherebbero regole anche solo in parte distinte.
Incertezza e confusione, quindi, del legislatore europeo con la necessità, dopo la proposta di regolamento sui fornitori di servizi di crowdfunding del marzo 2018, di realizzare altra proposta di regolamento sui servizi di intermediazione online del 26 aprile 2018 che pure si occupa di piattaforme digitali anche se di tipologia differente e con il diverso fine di tutelare gli utenti commerciali di tali servizi di intermediazione (cioè soggetti professionisti che propongono i loro beni o servizi per il tramite di siti web commerciali) nonché utenti titolari di siti web aziendali.
Insomma, una "piattaforma regolamentare" (c.d. regulation-as-a-platform) comune a tutti i marketplace digitali in grado di assicurare flessibilità normativa, sulla cui base il legislatore europeo potrebbe intervenire in ambiti di mercato specifici, laddove ciò risulti necessario e secondo il grado di intensità ogni volta richiesto.
Assibot

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