Stretta al bagarinaggio. Biglietti nominali per gli spettacoli da 5mila spettatori in su, possibilità di cambio nome e controlli agli ingressi. Le Entrate precisano le modalità tecniche attuative
di Lucia Izzo - È in vigore per i biglietti messi in vendita dal 1° luglio 2019 l'obbligo di emettere titoli di accesso nominativi per tutta una serie di spettacoli di musica live.

Il c.d. biglietto anti-bagarinaggio è dunque operativo, anche a seguito del provvedimento reso dall'Agenzia delle Entrate lo scorso 27 giugno (qui sotto allegato) che ha dettato le necessarie misure attuative e ha altresì delineato le modifiche ai sistemi delle biglietterie automatizzate idonei alla vendita di titoli di accesso in manifestazioni di spettacolo e intrattenimento.

Il secondary ticketing

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La stretta al "secondary ticketing" è stata introdotta nella recente manovra di Bilancio (L. n. 145/2018) attraverso il c.d. emendamento "Battelli", dal nome del deputato M5S Sergio Battelli.

Già la L. n. 232/2016 (Legge di bilancio 2017) aveva introdotto disposizioni finalizzate a contrastare il fenomeno del secondary ticketing. La recente manovra di bilancio ha poi introdotto il titolo di accesso nominativo alle attività di spettacolo, con specifiche esclusioni previste dalla stessa normativa (cfr. art. 1, commi 1099 e 1100).

Quello del secondary ticketing è un fenomeno noto ai più e particolarmente odioso: chi non si è trovato ad attendere con ansia l'apertura delle vendite, che oggi avvengono principalmente attraverso piattaforme on line autorizzate, dei biglietti per un concerto, soprattutto alcuni tra i più attesi e ambiti, ed è rimasto a bocca asciutta vedendo i biglietti sparire in pochissimo tempo.
I biglietti, esauriti sui siti dei rivenditori ufficiali, tornavano poi nuovamente in vendita, ma su siti terzi, di rivendita, e in questo mercato parallelo il prezzo del titolo di accesso appariva essere nettamente maggiorato. Il "tradizionale" bagarinaggio, insomma, che oggi corre lungo le strade del web.

Da qui la scelta di introdurre il biglietto nominale dettata dall'esigenza di contrastare l'elusione e l'evasione fiscale, nonché di assicurare la tutela dei consumatori, garantire l'ordine pubblico e salvaguardare il diritto d'autore.

L'Agenzia delle Entrate fornisce, dunque, le necessarie precisazioni e disposizioni tecniche attuative. Dal 1° luglio 2019, dunque, i titoli di accesso ad attività di spettacolo in impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori saranno nominativi.

Quando e come viene emesso il biglietto nominale

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Nel dettaglio, le disposizioni si applicano ai servizi di rimessa in vendita e di cambio di nominativo di titoli di accesso ad attività di spettacolo di cui alla tabella C, numeri da 1 a 4, allegata al d.P.R. n. 633/1972, in particolare i concerti. Sono esclusi dall'ambito di applicazione le manifestazioni sportive e gli spettacoli di attività lirica, sinfonica e cameristica, prosa, jazz, balletto, danza e circo contemporaneo. Restano ferme, inoltre, le specifiche disposizioni in materia di manifestazioni sportive, per le quali continua ad applicarsi la specifica disciplina di settore.
Per porre un freno ai "bot", l'Agenzia ha previsto che, ai fini dell'identificazione dell'utente acquirente, il sistema on line dei siti di ticketing debba prevedere una fase di registrazione tramite la quale dovrà acquisire, in primis, una serie di dati, ovvero: nome, cognome, data e luogo di nascita, indirizzo di posta elettronica, numero di telefono cellulare.
Il portale sarà poi tenuto poi al riscontro, ai fini della conferma della fase di registrazione, utilizzando come strumento il numero di telefono cellulare comunicato nonché alla verifica che il numero di cellulare acquisito sia associato ad un unico utente identificato nel sistema. Solo al termine di tale procedura si assegneranno all'utente acquirente univoche credenziali di accesso.
In alternativa, l'utente acquirente potrà essere identificato sul sistema on line tramite la propria identità digitale SPID.

Monitoraggio degli accessi agli eventi

L'accesso all'area dell'evento sarà subordinato al riconoscimento personale, attraverso controlli e meccanismi efficaci di verifica dell'identità dei partecipanti all'evento, compresi i minorenni. Qualora l'identità del soggetto fruitore non coincida con il nominativo indicato nel titolo di accesso, il titolo perderà la validità per l'accesso all'area dello spettacolo.

Rimessa in vendita e cambio nominativo

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Tuttavia, non sarà del tutto impossibile la rimessa in vendita e sarà altresì concesso il cambio del nominativo, ma tutto dovrà seguire particolari regole e non dovranno esservi fini di lucro. A tutto ciò provvederanno gli stessi siti di ticketing.

La legge, infatti, ha chiarito che i siti internet di rivendita primari, i box office autorizzati o i siti internet ufficiali saranno tenuti a consentire la possibilità di rivendere i titoli di ingresso nominativi o di variarne l'intestazione nominativa.

Il provvedimento delle Entrate è poi intervenuto introducendo le necessarie regole tecniche chiarendo, in prima battuta, che la rimessa in vendita o il cambio nominativo sono consentiti al relativo intestatario e all'acquirente, quest'ultimo solo se preventivamente registrato, che siano in possesso del titolo di accesso recante il nominativo dell'intestatario ed il relativo sigillo fiscale.

In tali casi il titolo di accesso viene annullato con l'indicazione della causale e contestualmente è emesso un nuovo titolo di accesso nominativo.
Inoltre, il provvedimento prevede la registrazione dei dati di tracciamento delle operazioni ai fini di renderle disponibili alle autorità competenti nell'esercizio delle attività di vigilanza e controllo, nonché specifiche regole per assicurare per l'utenza adeguata visibilità e pubblicità alla rivendita unitamente ad una chiara ed esaustiva informativa agli utenti su modalità, tempi e costi delle operazioni di cambio nominativo e di rimessa in vendita di titoli di accesso, in linea con la normativa.
Scarica pdf Agenzia delle Entrate, Prot. n. 223774/2019

Foto: 123rf.com
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