L'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha reso noto di aver aggiornato (Delibera n. 148/06), le disposizioni in materia di rateizzazione dei conguagli per il pagamento delle bollette di energia elettrica, rafforzando così la tutela degli interessi dei consumatori. In particolare, come garanzia aggiuntiva per i consumatori, l'Autorità ha introdotto una disposizione circa il numero minimo di rate che l'esercente è tenuto ad accordare. Tale numero di rate (non inferiore a due), deve essere pari almeno al numero di bollette di acconto ricevute successivamente alla precedente bolletta di conguaglio. Inoltre è stato previsto il principio di non cumulabilità delle rate in una stessa bolletta e che la periodicità di pagamento sia conforme alla periodicità di fatturazione. Le rate di valore costante avranno cioè la stessa periodicità della fatturazione e su ciascuna bolletta potrà essere richiesto il pagamento di una sola rata. Per preservare la possibilità del cliente e dell'esercente di individuare eventuali soluzioni più personalizzate, è fatta salva la facoltà delle parti di definire un diverso accordo. Inoltre, ai clienti che alla data odierna hanno in corso un piano di rateizzazione già concordato, viene riconosciuta la facoltà di rinegoziare le condizioni di detto piano entro e non oltre il termine del 30 settembre 2006.

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