Approda in Gazzetta Ufficiale la riforma che interviene sull'art. 416-ter del Codice Penale, estendendo la punibilità e ritoccando sanzioni e aggravanti. Il testo e le novità in vigore dall'11 giugno
di Lucia Izzo - È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale (n. 122 del 27 maggio 2019) la legge 21 maggio 2019, n. 43 recante modifiche all'art. 416-ter del codice penale in materia di voto di scambio politico-mafioso. Le novità saranno in vigore a partire dall'11 giugno 2019.

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Voto di scambio politico-mafioso: la nuova legge

Il provvedimento (sotto allegato), fortemente voluto dal M5S e approvato nonostante la reticenza delle opposizioni, riscrive integralmente l'art. 416-ter con una serie di importanti novità.

La nuova norma, che sostituisce la precedente formulazione, estesa di fatto la punibilità del reato di "Scambio elettorale politico-mafioso" essendo volta a perseguire la condotta di chiunque accetti, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'art. 416-bis oppure mediante il metodo mafioso (secondo le modalità di cui al terzo comma dell'art. 416-bis c.p.) in cambio di una controprestazione.

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Tale controprestazione dovrà consistere, secondo la stessa disposizione, nell'erogazione o nella promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità, oppure in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa.

Voto di scambio: le sanzioni

Il trattamento sanzionatorio previsto dalla riforma per le condotte suddette è individuato in quello previsto dal primo comma dell'art. 416-bis, ovvero la reclusione da 10 a 15 anni. La stessa pena si applicherà a coloro che promettono, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti.

La nuova legge introduce, inoltre, un'aggravante "speciale": qualora colui che ha accettato la promessa di voti, a seguito dell'accordo, risulti eletto nella relativa consultazione elettorale, si applicherà la summenzionata pena aumentata della metà e, dunque, il colpevole rischia fino a 22 anni e mezzo di carcere.

Infine, quale sanzione accessoria, il legislatore ha previsto che all'eventuale condanna per i reati previsti dall'art. 416-ter, conseguirà sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.
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